Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
Il reato di detenzione di arma clandestina è un reato commissivo permanente, la cui consumazione si inizia con la disponibilità di un'arma comune da sparo non iscritta nel relativo catalogo nazionale, ovvero di un'arma comune o di una canna sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110, e cessa con la cessazione della detenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2009, n. 10433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10433 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 725
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 042538/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT IO DA, N. IL 26/10/1986;
avverso ORDINANZA del 03/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARBARISI MAURIZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 3 novembre 2008, depositata in pari data, il Tribunale del Riesame di Catania, nel rigettare l'istanza proposta nell'interesse di PI DA confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania 16 ottobre 2008 con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per la detenzione di arma clandestina con matricola abrasa e modificazione del calcio onde aumentarne la potenzialità offensiva. 1.1. - Il Tribunale argomentava il rigetto rilevando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rinvenibili nel ritrovamento dell'arma in questione all'interno di uno sportello fissato con delle viti, coperto da materassi e masserizie, posto nella parte prospiciente la porta di ingresso del suo appartamento, in un vano strettamente attiguo alla sua abitazione (senza che fosse indicata la riferibilità ad altri di tale vano, peraltro contenente tubature idriche con tutta probabilità afferenti l'abitazione del PI).
1.2. - Quanto alle esigenze cautelari veniva richiamato il concreto pericolo di reiterazione della condotta deducibile dalla gravità del fatto, dalle modalità di espletazione per essere stato commesso durante la sottoposizione del regime degli arresti domiciliari e il comportamento processuale (per essersi avvalso della facoltà di non rispondere dopo aver reso dichiarazioni spontanee ammissive agli ufficiali di PG che lo arrestavano).
a. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione tramite il difensore di fiducia, PI DA, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato sotto i seguenti profili:
a) la violazione degli artt. 350, 141 bis 273 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), il Tribunale del riesame ha richiamato il verbale di spontanee dichiarazioni dell'indagato inutilizzabili per violazione dell'art. 141 bis c.p.p. perché le stesse non venivano registrate o video registrate. Senza dette dichiarazioni sono da ritenersi insussistenti i gravi indizi essendo stata trovata l'arma al di fuori dell'abitazione del PI in un vano di proprietà condominiale, dove non era provata la presenza di tubature idriche dell'appartamento del ricorrente, ne' vi era prova che le masserizie appartenessero a lui. Nè infine era utilizzabile la fonte anonima che aveva consentito il sequestro dell'arma. b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione (con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c) e alla attenuazione delle esigenze cautelari. Non era vero che i fatti erano stati commessi durante il regime degli arresti domiciliari avendo ammesso il ricorrente che la commissione del fatto era antecedente. Non risponde al vero, ne' è provato, quanto congetturato dal Tribunale che il PI abbia contatti con la criminalità organizzata.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 - Sul primo motivo di ricorso (con cui viene censurata l'utilizzabilità da parte del Tribunale del verbale di spontanee dichiarazioni dell'indagato) si osserva che il giudice di merito è pervenuto alla conclusione di rigettare la richiesta di riesame del PI avvalendosi degli elementi indiziali raccolti a prescindere dalle dichiarazioni spontanee non fonoregistrate. Il ricorrente non ha pertanto motivo di dolersi di tale profilo. Le argomentazioni spese dal Tribunale in merito alla valutazione del grave quadro indiziario a carico del PI si sottraggono in questa sede a censura potendo essere valute come logiche e congrue. 3.2. - Parimenti inammissibile e il motivo sub b) (formulato in relazione all'attenuazione delle esigenze cautelari); il Tribunale ha correttamente ritenuto che il reato sia stato commesso in regime di arresti domiciliari (ricollegando a ciò la negatoria di una misura coercitiva leviore) in quanto, ancorché l'arma sia stata assunta dal PI come collocata anteriormente al periodo di detenzione domiciliare, posta la pacifica natura permanente della detenzione dell'arma stessa, la consumazione si è realizzata al momento della sua scoperta, vale a dire allorquando il ricorrente si trovava ancora agli arresti domiciliari. Sul punto, ex multis, Cass, Sez. 1, 25 gennaio 1988, n. 303, Guasco, che ha ritenuto che "il reato di detenzione di arma clandestina è un reato commissivo permanente, la cui consumazione si inizia con la disponibilità di un'arma comune da sparo non iscritta nel relativo catalogo nazionale, ovvero di un'arma comune o di una canna sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11, e cessa con la cessazione della detenzione".
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi utili a ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186), deve essere dichiarato anche tenuto al versamento, per le suddette ragioni di inammissibilità, della somma di Euro Mille alla cassa delle ammende.
Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009