CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di LI NT AS, contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso l'annullamento dell'ord i nanza con rinvio. RITENUTO IN FATTO i. Con ordinanza dei 21.6.2022, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello che era stato proposto dal PM presso il medesimo ufficio contro il provvedimento con il quale il GIP aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta avanzata dei medesimo ufficio di Procura per la adozione dei Penale Sent. Sez. 2 Num. 4984 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 09/12/2022 sequestro preventivo per un valore di Euro 227.965,58 nei confronti della LI NT AS in relazione ai delitti di cui ai capi p) e o) della provvisoria incolpazione;
2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Catanzaro rilevando che con due distinti provvedimenti era stato dichiarato inammissibile sia l'appello proposto contro l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura personale nei confronti di SA LI che, anche, quello con cui era stata respinta la richiesta di adozione della misura reale nei confronti della LI NT AS e di SA LI;
il PM ha inoltre esplicitamente limitato l'impugnazione al profilo della misura reale per Euro 227.965,58 nei confronti dello stesso SA LI e della LI NT AS quanto al delitto di cui al capo o) della imputazione provvisoria, deducendo: erronea applicazione della legge penale;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
vizio radicale di motivazione: rileva che il procedimento origina da una complessa indagine che aveva portato alla adozione di una serie di misure cautelari sia personali che reali da parte del GIP che, tuttavia, sul rilievo della carenza di una idonea provvista indiziaria, aveva invece respinto le richieste avanzate relativamente a SA LI;
segnala, inoltre, la apoditticità della affermazione del Tribunale secondo cui l'appello non avrebbe sollevato specifiche censure sulle argomentazioni sviluppate dal primo giudice;
rileva, invece, che il GIP aveva respinto la richiesta sul rilievo della estraneità di SA SC alla realizzazione della fattispecie e che, avverso siffatta affermazione, era stato formulato il sesto motivo di appello richiamando gli elementi da cui risultava invece il pieno coinvolgimento dell'indagato; rileva, ancora, nel merito, che la pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse è errata per violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione dal momento che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sono cosa diversa da quelle relative al sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. finalizzato alla confisca iaddove i precedenti richiamati dal Tribunale avevano avuto riguardo a misure personali;
richiama la nozione di periculum in mora che attiene alle misure di natura reale ed il recente arresto delle SS.UU. di questa Corte che ne ha ulteriormente precisato i confini e le caratteristiche oltre che l'ambito e l'intensità dell'onere motivazionale gravante sul giudice di merito anche laddove abbia accolto l'appello del PM articolato esclusivamente sul profilo del fumus;
3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 con cui aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso: aveva infatti rilevato che la impugnazione, limitata al capo o), risulta generica perché denuncia due profili di violazione di legge senza precisarne la consistenza giuridica e, per altro verso senza produrre o evidenziare le specifiche parti del gravame contenenti critiche analitiche al provvedimento appellato, non essendo tale il riferimento contenuto a pag. 26 del ricorso, né potendo rilevare in questa sede i soli vizi di motivazione;
aveva evidenziato la fondatezza del rilievo sul difetto di motivazione quanto al profilo del periculum in mora non potendo tuttavia pervenirsi all'annullamento della ordinanza impugnata a causa della inammissibilità delle censure articolate nel merito;
4. la difesa di SA LI aveva a sua volta trasmesso una memoria difensiva con cui aveva insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM: aveva rilevato, in primo luogo, come il ricorso non avesse attinto il provvedimento concernente la misura personale ma quello relativo alla misura reale del pari respinta dal GIP con ordinanza nei cui confronti l'appello è stato reputato inammissibile per genericità; aveva richiamato, a tal proposito, pag. 23 del ricorso in cui è stato lo stesso PM ad indicare il tipo di provvedimento gravato;
in ogni caso, aveva sottolineato l'inammissibilità del ricorso, avendo omesso il PM di indicare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto inammissibile l'appello della Procura in quanto meramente riproduttivo della richiesta iniziale e privo di censure specifiche sulla decisione del GIP;
aveva segnalato che proprio il tenore del ricorso introduttivo dimostra come il PM non sia stato in grado di confrontarsi con il provvedimento del GIP e, d'altra parte, il ricorso stesso non abbia articolato censure nei confronti del percorso argomentativo della ordinanza del Tribunale;
per altro verso, aveva aggiunto, il ricorso del PM andrebbe comunque respinto perché la motivazione dei provvedimento impugnato non viene in alcun modo scalfita in quanto, nell'appello, il PM, dopo aver affermato che il provvedimento dei GIP era errato, si era limitato a riportare la parte della richiesta concernente il capo di imputazione interessato senza specificare per quale ragione il primo giudice avesse errato nella sua valutazione;
rileva, inoltre, la carenza di interesse di PM nella misura in cui non ha articolato alcuna considerazione sulle esigenze cauteiari che caratterizzano sia le misure personali che quelle reali;
aveva ribadito, ad ogni modo, la correttezza della valutazione operata da! GIP circa l'assenza di profili di gravità indiziaria a carico dello LI poiché, secondo la normativa vigente, il gasolio agevolato viene prima assegnato dall'ente regionale competente in base alle domande e solo successivamente consegnato dal fornitore, aggiungendo che il GIP aveva evidenziato come non fossero emersi elementi di contatto con il RI tali da indurre lo LI a sospettare della che costui fosse un fittizio imprenditore agricolo;
5. con provvedimento del 2.11.2022, la Corte, preso atto che il procedimento era stato fissato ai sensi dell'art. 611 cod,. proc. pen. anziché nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ne disponeva . 1 differimento al fine di perfezionare i relativi avvisi per l'udienza odierna;
6. il PG ha trasmesso nuova requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento dei ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato stante la fondatezza dei motivi di appello articolati dal PM di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di Catanzaro aveva vagliato l'appello proposto dal PM in sede contro il provvedimento del GIP che aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta dell'ufficio di Procura che aveva sollecitato la adozione della misura personale degli arresti domiciliari nei confronti di SA LI e della misura reale del sequestro preventivo - finalizzato alla confisca - avanzata nei confronti della LI NT AS e dello stesso SA LI, in relazione ai delitti contestati ai capi o) e p) della provvisoria incolpazione;
il gravame del PM aveva originato una serie di procedimenti che avevano ricevuto un diverso ed autonomo numero di ruolo e che sono stati trattati separatamente (sia pure lo stesso giorno) dal Tribunale del Riesame che ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto, a suo dire, il PM non aveva sollevato censure rispetto alle considerazioni svolte dal GIP e si sarebbe limitato a riproporre la richiesta originaria piuttosto che confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato nei termini richiesti dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ha aggiunto che deve ritenersi inammissibile il ricorso del PM che si limiti a contestare la provvista indiziaria senza prospettare nulla in termini di cautela. 2. La richiesta del PM - su cui il ricorso ritorna e che ribadisce nelle richieste conclusive - aveva avuto ad oggetto la adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 640quater cod. pen. finalizzato alla confisca in via diretta per Euro 69.408,18 sui conti della LI AS;
di 108.601 litri di gasolio nei confronti della LI AS;
per equivalente dei beni e dei valori di cui sopra sui beni di SA LI. 4 La richiesta di misura reale era stata formulata con riferimento al capo o) della rubrica provvisoria relativo all'art. 640b1s cod. pen. contestato a De IO, Bianco, RI, De Meco, LI, Cesario, Scornaienchi, Pacenza perché, agendo costoro "... in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel formare e presentare le istanze (... contenenti documenti falsi) di assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura per l'azienda agricola 'RI O' ... inducendo in errore il Dipartimento Agricoltura e Risorse Alimentari - Ufficio UMA della Regione Calabria, si facevano assegnare, per l'annualità 2018, complessivi 114.949 litri di gasolio agricolo, che veniva fittiziamente erogato dal distributore LI NT di LI SA & C. AS„ cagionando un danno allo Stato di Euro 69.408,18 (per accise agevolate e IVA) e procurandosi come ingiusto profitto, oltre al predetto beneficio fiscale, anche una cospicua provvista di gasolio (114.949 litri) che rimaneva nella loro disponibilità". 2. Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento qui impugnato, l'atto di appello contemplava l'ottavo motivo, articolato a pag. 48, con il quale il PM aveva impugnato il rigetto della misura cautelare personale nei confronti di LI. Il PM, infatti, dopo aver richiamato il tenore del provvedimento del GIP secondo cui lo LI "... non ha ... fornito alcun contributo alla realizzazione della fattispecie, collocandosi il suo intervento solo in un momento successivo al conseguimento del beneficio", aveva specificamente censurato tale affermazione richiamando anche il sesto motivo di appello articolato alle pagg. 28-41 del medesimo atto di impugnazione e, in particolare, la posizione dello LI SA il quale "... ha effettuato numerosi ordini di gasolio agricolo" puntualmente individuati, ed aveva sostenuto che "... tali elementi dimostrano in modo inconfutabile che LI SA ha fornito un contributo al delitto di cui al capo o) avendo in prima persona formalizzato gli ordinativi di gasolio agricolo, che si pongono, ovviamente, in una fase cronologicamente e logicamente anteriore a quella in cui il gasolio agricolo viene assegnato dall'ente regionale competente" (cfr., pag. 26 dell'atto di appello). L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc. pen. che procederà a riesaminare l'appello del PM conformandosi ai principi sopra esposti;
per altro verso, tenendo conto che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussurnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. (cfr., Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279- 01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). Oltre alla valutazione del furnus, il Tribunale verificherà anche il profilo del periculum su cui l'appello non si era soffermato poiché richiesta della misura era stata respinta sotto il primo ed assorbente profilo non avendo perciò potuto formare oggetto di uno specifico motivo di gravame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 9.12.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso l'annullamento dell'ord i nanza con rinvio. RITENUTO IN FATTO i. Con ordinanza dei 21.6.2022, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello che era stato proposto dal PM presso il medesimo ufficio contro il provvedimento con il quale il GIP aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta avanzata dei medesimo ufficio di Procura per la adozione dei Penale Sent. Sez. 2 Num. 4984 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 09/12/2022 sequestro preventivo per un valore di Euro 227.965,58 nei confronti della LI NT AS in relazione ai delitti di cui ai capi p) e o) della provvisoria incolpazione;
2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Catanzaro rilevando che con due distinti provvedimenti era stato dichiarato inammissibile sia l'appello proposto contro l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura personale nei confronti di SA LI che, anche, quello con cui era stata respinta la richiesta di adozione della misura reale nei confronti della LI NT AS e di SA LI;
il PM ha inoltre esplicitamente limitato l'impugnazione al profilo della misura reale per Euro 227.965,58 nei confronti dello stesso SA LI e della LI NT AS quanto al delitto di cui al capo o) della imputazione provvisoria, deducendo: erronea applicazione della legge penale;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
vizio radicale di motivazione: rileva che il procedimento origina da una complessa indagine che aveva portato alla adozione di una serie di misure cautelari sia personali che reali da parte del GIP che, tuttavia, sul rilievo della carenza di una idonea provvista indiziaria, aveva invece respinto le richieste avanzate relativamente a SA LI;
segnala, inoltre, la apoditticità della affermazione del Tribunale secondo cui l'appello non avrebbe sollevato specifiche censure sulle argomentazioni sviluppate dal primo giudice;
rileva, invece, che il GIP aveva respinto la richiesta sul rilievo della estraneità di SA SC alla realizzazione della fattispecie e che, avverso siffatta affermazione, era stato formulato il sesto motivo di appello richiamando gli elementi da cui risultava invece il pieno coinvolgimento dell'indagato; rileva, ancora, nel merito, che la pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse è errata per violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione dal momento che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sono cosa diversa da quelle relative al sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. finalizzato alla confisca iaddove i precedenti richiamati dal Tribunale avevano avuto riguardo a misure personali;
richiama la nozione di periculum in mora che attiene alle misure di natura reale ed il recente arresto delle SS.UU. di questa Corte che ne ha ulteriormente precisato i confini e le caratteristiche oltre che l'ambito e l'intensità dell'onere motivazionale gravante sul giudice di merito anche laddove abbia accolto l'appello del PM articolato esclusivamente sul profilo del fumus;
3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 con cui aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso: aveva infatti rilevato che la impugnazione, limitata al capo o), risulta generica perché denuncia due profili di violazione di legge senza precisarne la consistenza giuridica e, per altro verso senza produrre o evidenziare le specifiche parti del gravame contenenti critiche analitiche al provvedimento appellato, non essendo tale il riferimento contenuto a pag. 26 del ricorso, né potendo rilevare in questa sede i soli vizi di motivazione;
aveva evidenziato la fondatezza del rilievo sul difetto di motivazione quanto al profilo del periculum in mora non potendo tuttavia pervenirsi all'annullamento della ordinanza impugnata a causa della inammissibilità delle censure articolate nel merito;
4. la difesa di SA LI aveva a sua volta trasmesso una memoria difensiva con cui aveva insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM: aveva rilevato, in primo luogo, come il ricorso non avesse attinto il provvedimento concernente la misura personale ma quello relativo alla misura reale del pari respinta dal GIP con ordinanza nei cui confronti l'appello è stato reputato inammissibile per genericità; aveva richiamato, a tal proposito, pag. 23 del ricorso in cui è stato lo stesso PM ad indicare il tipo di provvedimento gravato;
in ogni caso, aveva sottolineato l'inammissibilità del ricorso, avendo omesso il PM di indicare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto inammissibile l'appello della Procura in quanto meramente riproduttivo della richiesta iniziale e privo di censure specifiche sulla decisione del GIP;
aveva segnalato che proprio il tenore del ricorso introduttivo dimostra come il PM non sia stato in grado di confrontarsi con il provvedimento del GIP e, d'altra parte, il ricorso stesso non abbia articolato censure nei confronti del percorso argomentativo della ordinanza del Tribunale;
per altro verso, aveva aggiunto, il ricorso del PM andrebbe comunque respinto perché la motivazione dei provvedimento impugnato non viene in alcun modo scalfita in quanto, nell'appello, il PM, dopo aver affermato che il provvedimento dei GIP era errato, si era limitato a riportare la parte della richiesta concernente il capo di imputazione interessato senza specificare per quale ragione il primo giudice avesse errato nella sua valutazione;
rileva, inoltre, la carenza di interesse di PM nella misura in cui non ha articolato alcuna considerazione sulle esigenze cauteiari che caratterizzano sia le misure personali che quelle reali;
aveva ribadito, ad ogni modo, la correttezza della valutazione operata da! GIP circa l'assenza di profili di gravità indiziaria a carico dello LI poiché, secondo la normativa vigente, il gasolio agevolato viene prima assegnato dall'ente regionale competente in base alle domande e solo successivamente consegnato dal fornitore, aggiungendo che il GIP aveva evidenziato come non fossero emersi elementi di contatto con il RI tali da indurre lo LI a sospettare della che costui fosse un fittizio imprenditore agricolo;
5. con provvedimento del 2.11.2022, la Corte, preso atto che il procedimento era stato fissato ai sensi dell'art. 611 cod,. proc. pen. anziché nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ne disponeva . 1 differimento al fine di perfezionare i relativi avvisi per l'udienza odierna;
6. il PG ha trasmesso nuova requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento dei ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato stante la fondatezza dei motivi di appello articolati dal PM di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di Catanzaro aveva vagliato l'appello proposto dal PM in sede contro il provvedimento del GIP che aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta dell'ufficio di Procura che aveva sollecitato la adozione della misura personale degli arresti domiciliari nei confronti di SA LI e della misura reale del sequestro preventivo - finalizzato alla confisca - avanzata nei confronti della LI NT AS e dello stesso SA LI, in relazione ai delitti contestati ai capi o) e p) della provvisoria incolpazione;
il gravame del PM aveva originato una serie di procedimenti che avevano ricevuto un diverso ed autonomo numero di ruolo e che sono stati trattati separatamente (sia pure lo stesso giorno) dal Tribunale del Riesame che ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto, a suo dire, il PM non aveva sollevato censure rispetto alle considerazioni svolte dal GIP e si sarebbe limitato a riproporre la richiesta originaria piuttosto che confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato nei termini richiesti dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ha aggiunto che deve ritenersi inammissibile il ricorso del PM che si limiti a contestare la provvista indiziaria senza prospettare nulla in termini di cautela. 2. La richiesta del PM - su cui il ricorso ritorna e che ribadisce nelle richieste conclusive - aveva avuto ad oggetto la adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 640quater cod. pen. finalizzato alla confisca in via diretta per Euro 69.408,18 sui conti della LI AS;
di 108.601 litri di gasolio nei confronti della LI AS;
per equivalente dei beni e dei valori di cui sopra sui beni di SA LI. 4 La richiesta di misura reale era stata formulata con riferimento al capo o) della rubrica provvisoria relativo all'art. 640b1s cod. pen. contestato a De IO, Bianco, RI, De Meco, LI, Cesario, Scornaienchi, Pacenza perché, agendo costoro "... in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel formare e presentare le istanze (... contenenti documenti falsi) di assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura per l'azienda agricola 'RI O' ... inducendo in errore il Dipartimento Agricoltura e Risorse Alimentari - Ufficio UMA della Regione Calabria, si facevano assegnare, per l'annualità 2018, complessivi 114.949 litri di gasolio agricolo, che veniva fittiziamente erogato dal distributore LI NT di LI SA & C. AS„ cagionando un danno allo Stato di Euro 69.408,18 (per accise agevolate e IVA) e procurandosi come ingiusto profitto, oltre al predetto beneficio fiscale, anche una cospicua provvista di gasolio (114.949 litri) che rimaneva nella loro disponibilità". 2. Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento qui impugnato, l'atto di appello contemplava l'ottavo motivo, articolato a pag. 48, con il quale il PM aveva impugnato il rigetto della misura cautelare personale nei confronti di LI. Il PM, infatti, dopo aver richiamato il tenore del provvedimento del GIP secondo cui lo LI "... non ha ... fornito alcun contributo alla realizzazione della fattispecie, collocandosi il suo intervento solo in un momento successivo al conseguimento del beneficio", aveva specificamente censurato tale affermazione richiamando anche il sesto motivo di appello articolato alle pagg. 28-41 del medesimo atto di impugnazione e, in particolare, la posizione dello LI SA il quale "... ha effettuato numerosi ordini di gasolio agricolo" puntualmente individuati, ed aveva sostenuto che "... tali elementi dimostrano in modo inconfutabile che LI SA ha fornito un contributo al delitto di cui al capo o) avendo in prima persona formalizzato gli ordinativi di gasolio agricolo, che si pongono, ovviamente, in una fase cronologicamente e logicamente anteriore a quella in cui il gasolio agricolo viene assegnato dall'ente regionale competente" (cfr., pag. 26 dell'atto di appello). L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc. pen. che procederà a riesaminare l'appello del PM conformandosi ai principi sopra esposti;
per altro verso, tenendo conto che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussurnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. (cfr., Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279- 01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). Oltre alla valutazione del furnus, il Tribunale verificherà anche il profilo del periculum su cui l'appello non si era soffermato poiché richiesta della misura era stata respinta sotto il primo ed assorbente profilo non avendo perciò potuto formare oggetto di uno specifico motivo di gravame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 9.12.2022