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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49741 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RI nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale Aniello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, Avv. Pier Giacinto Di Fiore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà del Comune di Noia nel procedimento a carico di IA LF, indagata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. IA LF ha, quindi, avanzato appello avverso detto provvedimento di sequestro lamentando l'insussistenza del furnus commissi delicti e del periculum in mora. 3. IA LF, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 2 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il predetto appello. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49741 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 10/10/2023 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen., 322 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 65 della legge regionale della Campania n. 5 del 2013. I giudici dell'appello avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare l'insussistenza del fumus commissi delicti del reato di occupazione abusiva, con particolare riferimento alla circostanza che l'Immobile sottoposto a sequestro sarebbe stato costruito abusivamente dalla madre dell'indagata per far fronte alla necessità abitativa della figlia, con conseguente applicabilità dell'art. 1, comma 65 della legge regionale della Campania n. 5 del 2013. Secondo la difesa, l'immobile in questione non sarebbe entrato nel patrimonio del Comune di Acerra in quanto l'ente pubblico non avrebbe manifestato «espressamente la volontà di sottrarre l'immobile interessato alla disponibilità dell'indagato attraverso un atto di querela» (vedi pag. 2 del ricorso) e non avrebbe emesso ordinanza di sgombero con conseguente mancanza della condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.; tale manifestazione di volontà sarebbe, a giudizio della ricorrente, indispensabile in quanto la normativa vigente prevede che gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni vengano destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe occupato l'immobile a causa dello stato di indigenza in cui versa per garantire un tetto al figlio in tenera età e, di conseguenza, sarebbe portatrice di un interesse alla restituzione dell'immobile, opera realizzata da un privato in un terreno privato e solo successivamente acquisito al demanio comunale in via sanzionatoria. 5. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen., 322 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 65 della legge regionale della Caimpania n. 5 del 2013 e carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello. Il Tribunale non avrebbe verificato l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione conseguente all'applicazione dell'art. 1 della citata legge regionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. L'ordinanza impugnata non è connotata da alcuna violazione di legge, il Tribunale ha correttamente affermato che IA LF non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse all'impugnazione. re,R 2 2. Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita all'indagato dall'art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni. L'impugnazione può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene, occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 3. Tali consolidati principi di diritto sono stati correttamente applicati al caso oggetto di scrutinio: Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione articolata, coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in considerazione dell'accertata occupazione dell'immobile di proprietà del Comune di Acerra in assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse la condlotta dell'indagata (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato). Nei provvedimenti impugnati è stato correttamente rimarcato che l'immobile in sequestro è stato acquisito al patrimonio del Comune di Acerra giusta nota di trascrizione del 10 novembre 2009 e successivamente destinato a casa albergo per anziani con delibera del 12 dicembre 2013 (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato e pag. 1 dell'ordinanza del primo giudice). Appare del tutto infondato quanto affermato dalla difesa in ordine all'insussistenza del reato di occupazione abusiva per la natura privatistica del bene occupato, deve essere in proposito evidenziato che la legge regionale n. 5/2013 non prevede l'automatica destinazione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ad alloggi di edilizia residenziale pubblica ma esclusivamente la possibilità di procedere in via prioritaria a tale destinazione mediante una procedura che, nel caso di specie, non è stata attivata con conseguenza permanenza dell'immobile in sequestro nel patrimonio comunale. Deve essere, peraltro, evidenziato che 65 della predetta legge regionale subordina la destinazione alla previa verifica che l'eventuale beneficiario non q2 3 disponga di altra idonea soluzione abitativa;
i giudici di merito hanno, in proposito, correttamente rimarcato che la LF è proprietaria di un altro immobile in Acerra, così come i suoi prossimi congiunti (vedi pag. 1 del provvedimento impugnato e pagg. 1 e 2 dell'ordinanza del primo giudice). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consi9,Ure e9tensore La Presidente
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale Aniello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, Avv. Pier Giacinto Di Fiore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà del Comune di Noia nel procedimento a carico di IA LF, indagata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. IA LF ha, quindi, avanzato appello avverso detto provvedimento di sequestro lamentando l'insussistenza del furnus commissi delicti e del periculum in mora. 3. IA LF, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 2 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il predetto appello. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49741 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 10/10/2023 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen., 322 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 65 della legge regionale della Campania n. 5 del 2013. I giudici dell'appello avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare l'insussistenza del fumus commissi delicti del reato di occupazione abusiva, con particolare riferimento alla circostanza che l'Immobile sottoposto a sequestro sarebbe stato costruito abusivamente dalla madre dell'indagata per far fronte alla necessità abitativa della figlia, con conseguente applicabilità dell'art. 1, comma 65 della legge regionale della Campania n. 5 del 2013. Secondo la difesa, l'immobile in questione non sarebbe entrato nel patrimonio del Comune di Acerra in quanto l'ente pubblico non avrebbe manifestato «espressamente la volontà di sottrarre l'immobile interessato alla disponibilità dell'indagato attraverso un atto di querela» (vedi pag. 2 del ricorso) e non avrebbe emesso ordinanza di sgombero con conseguente mancanza della condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.; tale manifestazione di volontà sarebbe, a giudizio della ricorrente, indispensabile in quanto la normativa vigente prevede che gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni vengano destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe occupato l'immobile a causa dello stato di indigenza in cui versa per garantire un tetto al figlio in tenera età e, di conseguenza, sarebbe portatrice di un interesse alla restituzione dell'immobile, opera realizzata da un privato in un terreno privato e solo successivamente acquisito al demanio comunale in via sanzionatoria. 5. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen., 322 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 65 della legge regionale della Caimpania n. 5 del 2013 e carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello. Il Tribunale non avrebbe verificato l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione conseguente all'applicazione dell'art. 1 della citata legge regionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. L'ordinanza impugnata non è connotata da alcuna violazione di legge, il Tribunale ha correttamente affermato che IA LF non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse all'impugnazione. re,R 2 2. Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita all'indagato dall'art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni. L'impugnazione può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene, occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 3. Tali consolidati principi di diritto sono stati correttamente applicati al caso oggetto di scrutinio: Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione articolata, coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in considerazione dell'accertata occupazione dell'immobile di proprietà del Comune di Acerra in assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse la condlotta dell'indagata (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato). Nei provvedimenti impugnati è stato correttamente rimarcato che l'immobile in sequestro è stato acquisito al patrimonio del Comune di Acerra giusta nota di trascrizione del 10 novembre 2009 e successivamente destinato a casa albergo per anziani con delibera del 12 dicembre 2013 (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato e pag. 1 dell'ordinanza del primo giudice). Appare del tutto infondato quanto affermato dalla difesa in ordine all'insussistenza del reato di occupazione abusiva per la natura privatistica del bene occupato, deve essere in proposito evidenziato che la legge regionale n. 5/2013 non prevede l'automatica destinazione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ad alloggi di edilizia residenziale pubblica ma esclusivamente la possibilità di procedere in via prioritaria a tale destinazione mediante una procedura che, nel caso di specie, non è stata attivata con conseguenza permanenza dell'immobile in sequestro nel patrimonio comunale. Deve essere, peraltro, evidenziato che 65 della predetta legge regionale subordina la destinazione alla previa verifica che l'eventuale beneficiario non q2 3 disponga di altra idonea soluzione abitativa;
i giudici di merito hanno, in proposito, correttamente rimarcato che la LF è proprietaria di un altro immobile in Acerra, così come i suoi prossimi congiunti (vedi pag. 1 del provvedimento impugnato e pagg. 1 e 2 dell'ordinanza del primo giudice). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consi9,Ure e9tensore La Presidente