Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsab lite SEZIONE TERZA CIVILE civile circolazi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ne STRA48 R.G.N.16833/01 CARBONE Dctt. Vincenzo Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 5423 Cron. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Consigliere Rep. 651 Dott. Luigi Francesco DI NANNI FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 03/12/02 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: IO AO, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Dandini n. 8/n, presso l'avv. Luciano De Murtas, di- feso dall'avv. Marcello Jonna, giusta delega in atti;
ricorrenta
contro
COMMERCIAL UNION INSURANCE s.p.a. ex GEAS ASSICURAZIONI s.p.a.; BA IO;
TT VA;
- intimati avverso la sentenza del tribunale di Pesaro n. 938/00 dell'11 luglio - 1° settembre 2000 (R.G. 320/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario 1 Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo che il proposto ricorso sia dichiarato manifestamente infondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 9 marzo 1997 in Riccione ai verificava un sini - etro stradale tra la vettura Fiat Uno di proprietà di IO RE e dallo stesso condotta e la Opel Astra di proprictà di BA IO, condotta da TT IA VA e assicurata per la responsabilità civile preso la GEAS ASSICURAZIONI B.p.a. Poiché il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva del TT che, proveniente dalla 7) statale a forte velocità aveva violentemente urtato con la propria vectura all'altezza dello spigolo anteriore sinistro la Fiat Uno dello IO mentre questi si stava immettendo dalla via Potenza nella strada statale in un incrocio con semaforo proiettante luce gialla, lo IO conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di PESARO il BA il TT e la GEAS ASSICURA- ZIONI s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti patiti in esito al descritto sinistro. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese contestandone la fondatezza, sia 2 sotto il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto la strada percorsa dal TT IA godeva del diritto di precedenza, sia sotto quello dell'ammontare dei danni esposti, indicati in misura certamente eccessiva. Svoltaşi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 29 luglio 1998 rigettava la domanda attri- atteso che nella specie non sussisteva precedenza ce, di fatto da parte dello IO e che le risultanze istruttorie erano tali da fare ritenere superata la presunzione di pari responsabilità. Gravata tale ultima pronunzia dl soccombente IO il tribunale di Pesaro, con sentenza 11 luglio - lè settembre 2000 rigettava l'appello. Per la cassazione di tale decisione, non notifica- ta, ha proposto ricorso, con atto 28 giugno 2001, affi- dato a 3 motivi e illustrato da memoria, IO RE. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'individuazione del punto d'urto sul terreno е la localizzazione dei danni alle auto - hanno affermato i giudici del merito consentono di affermare con as- soluta sicurezza che la ricostruzione del sinistro cosi come proposta dall'appellante IO è errata. 3 «Il punto d'urto si precisa nella sentenza grava- stato infatti localizzato nell'area dell'incro- ta cic 무 sulla prosecuzione ideale della strada da cui proveniva lo IO, mentre se questi avesse quasi com- pletato la manovra di svolta a destra il punto d'urte si sarebbe dovuto trovare non sulla prosecuzione ideale della via Potenza, ma al di fuori dell'area dell'inco- cio, sulla statale in direzione sud'>. Inoltre - proseguono quei giudici se lo IO avesse assunto la posizione corrispondente alla dire- zione di marcia verso Ancona, come egli stesso afferma la collisione avrebbe interessato la parte anteriore dell'auto del convenuto e quella posteriore dell'auto dello IO, verificandosi quasi un tamponamento». In realtà, invece, la collisione è stata tra la parte anteriore sinistra delia Uno dello IO e quella posteriore destra della Astra del TT». «Certamente dunque è da escludersi che lo IO era Svoltato sulla statale, ma il punto d'urto e i danni alle auto fanno fondatamente pensare che la versione fornita in causa non risponda e verità e che lo IO stesse non svoltando, ma attraversando la statale. come del resto hanno dichiarato i due testimoni escueşi dal primo giudice>>. Deve porsi poi nel dovuto rilievo che è stato lo IO a non concedere la dovuta precedenza, a speronare l'auto che procedeva sulla strada favorita e а immet- tersi nell'area dell'incrocio in modo gravemente impru- dente e senza frenare». Deve concludersi hanno affermato in sintesi i giu- dic del merito che la colpa dell'attore appellante è macroscopica e che non può reppure ravvisarsi un con- corso di colpa a carico del TT, atteso che lo stesso procedeva piano, come risulta dalla entità, di non particolare rilevanza, dei danni riportati dalle vetturo E confermato anche dalla circostanza che pur essendo l'incidente avvenuto a pochi metri di distanza ē nel centro dell'incrocio l'auto che seguiva non ha difficoltà а transitare e considerato, altresì avuto che lo stesso TT è stato posto, а causa della condotta della controparte, in condizioni non potere adottare manovre di emergenza.
2. Parte ricorrente censura, con tre motivi, la ri- assurta pronunzia. 2. 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in particolare vizio di motivazione su punti decisivi ex art. 360 1. 3 е 5 [c.p.c.] e per violazione degli art. 141 e 142 del codice della strada e 148 stesso co- dice in relazione agli artt. 2054 e 2721 e 2727 c.c.>>. S 2. 2. Con il secondo motivo il ricorrente assume, ancora, «violazione dell'art. 2043 e 2054 c.c. in rela- zione all'art. 360 n. 3 e b c.p.c. per avere accertato la effettuazione della manovra di emergenza congrua ė sufficiente a eliminare ogni presunzione di colpa a ca- rico del conducente che ebbe ad effettuarla quando in- vece il teatro del sinistro, costituito da un incrocio di due vie cittadine di tale importanza da essere rego- lata semaforicamente (al momento dell'urto la segnala- zione semaforica era però ad intermittenza a segnalare solo l'incrocio pericoloso) imponeva anche per il con- duccnte favorito il rispetto delle norme sulla circola- zione stradale e della necessaria diligenza, prudenza e perizia di guida, tra cui l'avvistamento tempestivo dell'altro veicolo, velocità adeguata e pronta frena- ta». 2. 3. Con il terzo, e ultimo, motivo, infine, il ricorrente denunzia «violazione degli art. 61, 115 e 360 c.p.c. sui poteri del giudice in ordine alla consu- lenza tecnica civile e sulla opportunità o meno di di- sporla».
3. Tutti i riassunti motivi - intimamente connessi e da esaminare congiuntamente - sono manifestamente in- fondati. 6 3. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, delle molteplici disposizioni ricordate nei motivi di ricorso (art. 141, 142 e 148 codice della strada, 2043, 2054, 2721 e 2727 c.c.) la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate 0 Con la interpretazione delle stease fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente - il motivo è inammissibile poiché non consen- dottrina te alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merilo, ΠΟΠ es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentaziori in base alle quali si 7 ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 141, 142 → 140 codice della strada, 2043, 2054. 2721 e 2727 C.C.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la corretta>> interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare 1'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che 1 l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, Boggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 2. Precisato quanto sopra, quanto all'ulteriore profilo di censura svolto nel primo e nel secondo moti- vo si osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la rico- struzione delle modalità del fatto generatore del dan- no, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o La esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di me- rito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e COC renza al punto di vista logico giuridico (Specie in - motivazione, tra le tantissime, cfr. Case. 7 agosto 2000, n_ 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, Π. 12820) In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Case. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione Sua delle condotte dei singoli conducenti, 1'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- - in altri termini ΣΟΠΟ rimesse al giudice di coln merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Case. 27 novembre 1979, n. 6232). 3. 3. Pacifico quanto precede, si osserva, апсога, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la di- fesa della ricorrente e alla luce di quanto assoluta- mente pacifico T presso una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- de non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile COIL ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato 0 insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti 白 delle prove 10 dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine controllarne la attendibilità e lavalutare le prove, concludenza, scegliere tra le risultanze istruttoric quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno 0 all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Case. 21 marzo 2001, Π. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, apecie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. בנון 11 giugno 1998, IL. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). T'art. 360, n. 5 infatti contrariamente a quan- allato suppone l'attuale ricorrente поп conferisce Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensi solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame 自 la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui riservato 1'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solc quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento avolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli 11 elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass: 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto PR si Osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa. 3. 4. Quanto ancora alla mancata ammissione della consulenza tecnica si osserva che la consulenza tecni- ca essendo finalizzate alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ri- cerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo po- tere discrezionale, può disporla in ogni momento s re- cessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. gup.re acque, 4 luglio 1996 n. 55) La consulenza tecnica d'ufficio in altri termini si traduce in un esame dei dati specialistici in at- ti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibat- Lula affinché il giudice possa traine elementi chiari- ficatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settem- bre 1997 n. 9175. Sempre nel senso che la finalità pro- pria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di 12 aiutare il giudice nella valutazione degli elementi ac- quisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996 n. 2205). Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio: non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte ten- ઉત્ત Con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'in- dagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatui C circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996 n. 2205, cit, cve il rilievo che ai sopraindicati limiti è con- sentito derogare unicamente quando 1'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi sol- tanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di pre- cisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16 marzo 1996 n. 2205); non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, Cerno restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, Be adeguatamente mo- 13 tivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998 . 3423; se à legittimamente non è disposta dal giudice richiesta per compiere un'indagine esplorativa Su] - l'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997 n. 342). Certo quanto precede palese che esattamente giudici del merito non hanno dato ingresso alla richie- sta consulenza tecnica atteso che la stessȧ Пon può еg- sere ammessa tutte le volte in cui come nella specie sollecitata da una delle parti al solo scopo di- colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.
4. Risultato totalmente infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarai. Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di le- gittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. F.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite. 14 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002 il Consigliere relatore est. fle il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista ERIA 14 FEB. 2003DEPOSITATO Oggi IL CANCELLIERE C1 OC TA 5