Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
E N O I Z 6 A 8 R 9 1 T 5 / S o 4 I A / N G I 6 R E 2 R . UBBLICA ITALIANA A B IN E DE PORON026 91/02 R . T A P L . U L D D B A I L Y . E R T B D T N A T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S Oggetto Rie. inaner SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11785/98 Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Massimo ODDO - Consigliere 6416 Cron. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Ud. 23/11/01 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BE AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato BERRUTI GIULIANO, che lo difende unitamente all'avvocato TOSI LORIS, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 4/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2001 06/05/97; 2366 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per assorbito l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
il secondo motivo. Ritenuto in fatto che, con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Venezia del 31 gennaio 1992, AU Beneve- nuti impugnò l'avviso di mora n. 201056/72, notificato- gli dalla Ge.ri.co. S.p.a. il 3 dicembre 1991, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di £.17.060.959, relativo ad i.v.a., interessi pene pecu- niarie, spese di riscossione coattiva ed accessori con riferimento all'anno di imposta 1980; che il TI, nel chiedere l'annullamento dell'avviso impugnato, dedusse che egli non aveva mai esercitato l'attività di vendita ambulante di musicas- sette;
che il rapporto dei Vigili urbani di Trieste del 28 aprile 1980, cui si riferiva l'avviso, risultava re- datto a carico di RA RO;
e che, comunque, pri- ma della notificazione dell'avviso medesimo, non aveva ricevuto la notificazione né dell'avviso di accertamen- to, né della cartella esattoriale o dell'ingiunzione; che, in contumacia dell'Ufficio, la Commissione 2 adita, con decisione n.220/94 dell'11 maggio 1994, ac- colse il ricorso;
che avverso tale decisione l'Ufficio i.v.a di Ve- nezia propose appello dinanzi alla Commissione tributa- ria di II° grado di Venezia e, nel chiedere la riforma della decisione stessa, precisò che l'avviso di accer- tamento n.3788, relativo all'anno 1980, allegato in co- 31 gen- pia, era stato notificato al TI in data naio 1984 ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ.; che, in contumacia del contribuente, la Commis- sione tributaria regionale di Venezia, con sentenza n.4/4/97 del 6 maggio 1997, in riforma della decisione impugnata, accolse l'appello dell'Ufficio, osservando quanto segue: "In allegato al proprio appello l'Ufficio ha dimesso copia dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 1980, numero d'ordine 3788 e n. 3160 Mod. 7P e copia della relata di notifica che risulta es- sere avvenuta, in data 31.01.1984, ai sensi dell'art.140 c.p.c. Avverso il predetto accertamento non risulta essere stato proposto ricorso da cui la de- finitività del rapporto tributario e, visto l'art.16-3° comma del D.P.R. n.636/72, l'inammissibilità del ricor- so proposto avverso l'avviso di mora"; che avverso tale sentenza AU TI ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di 3 censura;
- che il Ministro delle Finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.140 c.p.c. art.360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero errato nel ritenere perfezionata la notifica- zione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ., perché l'Ufficio non avrebbe dimostrato, mediante produzione di idonea documentazione, di aver spedito la raccomandata con avviso di ricevimento;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Applicazione dello jus superveniens: d.lgs. 18 dicem- bre 1997 n.472"), il ricorrente invoca l'applicazione del jus superveniens quanto alla determinazione delle pene pecuniarie nella specie irrogate;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile;
che, in particolare, quanto al primo motivo, al di là di ogni altra, pur sufficiente sottolineare possibile, considerazione che l'oggetto della censura collide con un accertamento di fatto, incensurabile in 4 questa sede, compiuto dai Giudici d'appello, i quali, nell'affermare che dalla relazione di notificazione dell'avviso di accertamento non impugnato questo risul- tava notificato ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ. [recte: ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett.c) del d.P.R. n.600 del 1973, che rinvia (anche) all'art. 140 cit.], ha, evidentemente anche se implicitamente, affermato che l'esecuzione della notificazione è avvenuta nel ri- spetto delle formalità prescritte dalla disposizione codicistica e, quindi, di quella consistente nella no- tizia al notificato delle operazioni compiute mediante spedizione della raccomandata con avviso di ricevimen- to%; che, quanto al secondo motivo, è parimenti suffi- ciente osservare che una volta determinata la legit- timità della notificazione dell'avviso di accertamento non impugnato e, quindi, l'intervenuta definitività dello stesso;
e pacifico essendo che con l'avviso mede- simo sono (anche) state irrogate le sanzioni pecuniarie la questione della determinazione della misura di queste ultime alla luce del jus superveniens non può più essere rimessa in discussione in ragione dell'intervenuto "esaurimento" del relativo rapporto tributario;
che non sussistono i presupposti per regolare le 5 spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 23 novembre 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Enrico Papa Salvatore Di Palma IL CANCELLIERE C1 IN BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB, 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN BA E N O I Z 6 A 8 R 9 1 T 5 / S . I 4 / N G 6 E 2 A R . B I .R . R .P A L L A D D A T L . E E U B T D B A N I I T E S R S A N 1 I T E E 3 S 1 R I E A T N