Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2019, n. 01379
CASS
Sentenza 18 gennaio 2019

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L'apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza e pertinenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore nei confronti del datore costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, il quale, nella ricostruzione della vicenda storica, deve enucleare i fatti rilevanti nell'integrazione della fattispecie legale e motivare, rispetto a ciascuno di essi, circa il convincimento che tutti i predetti limiti siano stati rispettati, senza trascurare gli elementi che potrebbero avere influenza decisiva - il cui omesso esame può determinare una lacuna tale da non consentire l'esatta riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta, cagionando un errore di sussunzione rilevante ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. -, nonché delineando l'iter logico che lo ha indotto a maturare detto convincimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza procedere alla verifica del rispetto dei limiti di continenza e pertinenza, aveva ritenuto scriminata dal diritto di critica l'affermazione, contenuta in una lettera indirizzata dal lavoratore ai vertici aziendali e agli organi di stampa, che un costoso veicolo della società non veniva utilizzato dai vertici medesimi "al solo fine di far ricorso a ditte esterne").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2019, n. 01379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1379
Data del deposito : 18 gennaio 2019

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