Sentenza 19 dicembre 2003
Massime • 1
L'opposizione che, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, l'interessato può proporre avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero come misura alternativa alla detenzione, secondo quanto previsto dal precedente comma quinto dello stesso articolo, è soggetta alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni e deve, in particolare, essere corredata, a pena di inammissibilità, dei prescritti motivi.
Commentario • 1
- 1. Carceri e sistema penitenziario – espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione – opposizione – mancata enunciazione contestuale dei…Giurisprudenza · https://www.diritto.it/ · 12 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2003, n. 9235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9235 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 19/12/2003
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 6113
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018585/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Sez. distaccata della C.A. di Sassari;
nei confronti di:
1) DI MA N. IL 27/09/1967;
avverso ORDINANZA del 13/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI V., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Sassari, investito di gravame proposto da tale BE AM, straniero extracomunitario di origine algerina, avverso provvedimento di espulsione adottato dal locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, revocò il suddetto provvedimento osservando, in sintesi, che il gravame poteva ritenersi ammissibile pur se non sostenuto da specifici motivi e che, di fatto, l'espulsione non poteva aver luogo a causa della mancata identificazione dell'interessato, privo di documenti d'identità;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura generale della Repubblica denunciando violazione di legge sull'assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di sorveglianza, anche per il gravame previsto dall'art. 16, comma 6, del D.L.vo n. 286/1998 dovrebbe trovare applicazione la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., secondo cui ogni impugnazione dev'essere sostenuta, a pena di inammissibilità, da specifici motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 16, comma 6, del D.L.vo n. 286/1998, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002 n. 189, nel prevedere che avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza, l'interessato possa proporre opposizione, entro dieci giorni, al tribunale di sorveglianza, non stabilisce ne lascia in alcun modo intendere che detta opposizione non sia soggetta alle regole generali in materia di impugnazioni e, segnatamente, per quanto qui interessa, a quelle che impongono, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi a sostegno del gravame;
- che non valga, in contrario, richiamarsi (come si fa, invece, nell'ordinanza impugnata) alla pretesa brevità del lasso di tempo previsto per la proposizione dell'impugnazione, ne' alla mancata conoscenza, da parte dell'interessato, degli atti sui quali il magistrato di sorveglianza ha fondato il suo giudizio, trattandosi di argomenti che, se validi, avrebbero dovuto, a maggior ragione, escludere, ad esempio, la necessità di specifici motivi nel caso del reclamo al tribunale di sorveglianza previsto dall'art. 30 bis, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in materia di permessi, dal momento che il termine per la proposizione di detto reclamo è, addirittura, di sole ventiquattro ore e, anche in questo caso, l'interessato non ha conoscenza degli atti sui quali il provvedimento è basato;
e invece questa Corte ha costantemente ritenuto che anche il reclamo in questione dev'essere, a pena di inammissibilità, sostenuto da specifici motivi (ved. per tutte, Cass. 1^, 28 gennaio - 24 febbraio 2000 n. 648, Sasso, RV. 215388);
- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo riconoscibile anche in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p., l'inammissibiltà del gravame da essa invece accolto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004