Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
La Corte di assise può rilevare l'incompetenza per materia per ragioni di connessione anche se la relativa eccezione non sia mai stata sollevata dalle parti nel corso dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte di assise investita di un procedimento riguardante i delitti di omicidio, partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aveva dichiarato con sentenza l'incompetenza per connessione con riferimento ai reati di competenza del Tribunale).
Commentario • 1
- 1. Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2012, n. 40879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40879 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2688
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 21195/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE CATANIA - CONFLITTO;
1) CORTE D'ASSISE CATANIA;
avverso l'ordinanza n. 878/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del 17/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. LETTIERI IC, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della corte di assise di CATANIA. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Assise di Catania, investita dal GUP della sede, all'esito di udienza preliminare, del procedimento promosso nei confronti di AI ZO RI e di altre ventitrè persone, imputate di una pluralità di reati (tra i quali l'omicidio, la distruzione di cadavere, il porto di armi, la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la concorrenza illecita, il trasferimento fraudolento di valori, l'estorsione aggravata e tentata ed altri), con sentenza deliberata il 10 febbraio 2012 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Catania, con esclusione dei soli reati di omicidio volontario aggravato in danno di SA GE e ED IC e degli strumentali delitti di porto e detenzione di armi, (capi E1, E2, E3, E4 ed H della rubrica) contestati ad AI ZO e del reato di favoreggiamento personale (capo E6) contestato a Di RD AT.
1.1 Rilevava la Corte di Assise di Catania, anzitutto, che tra tutti i reati contestati, isolatamente considerati, solo i delitti di cui ai capi El ed E2 della rubrica (il delitto di omicidio volontario aggravato in danno, rispettivamente, di SA GE e ED IC), contestati ad AI ZO, appartenevano alla competenza per materia della Corte di Assise.
Riteneva, quindi, la Corte di Assise che solo gli strumentali delitti di porto e detenzione di armi e di distruzione di cadavere, aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 di cui al capi E3 ed E4 della rubrica, contestati all'imputato AI ZO, apparivano all'evidenza connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c), in quanto commessi per eseguire od occultare il delitto di omicidio e quindi appartenenti alla competenza della Corte di Assise giusta il disposto dell'art. 15 cod. proc. pen.. Riteneva, poi, la Corte territoriale che parimenti apparteneva alla competenza della Corte di Assise il delitto di cui al capo E6) della rubrica contestato all'imputato DI NN AT, sussistendo, all'evidenza, il nesso teleologico di cui all'art. 12 cod. proc. pen., lett. c, in quanto commesso per occultare i delitti di omicidio, le cui tracce l'imputato Di NN AT si sarebbe prestato ad occultare. Diversamente, per tutti i delitti contestati agli altri imputati, la Corte di Assise riteneva che non fosse configurabile il nesso teleologia), ma solo una connessione occasionale, e che quindi non ricorreva l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., lett. c, con la conseguenza che riemergeva il diritto costituzionalmente tutelato per ciascun imputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
Pertanto la Corte di Assise riteneva che tutti i delitti contestati agli altri imputati appartenessero alla competenza per materia del Tribunale.
Parimenti la Corte di Assise riteneva che appartenessero alla competenza per materia del Tribunale anche i delitti contestati all'imputato AI ZO ai capi C1, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, F7 della rubrica, non ravvisando il vincolo della continuazione che li avrebbe attratti alla competenza della Corte di Assise al sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b).
2. Il Tribunale di Catania investito della cognizione del predetto procedimento relativamente alle imputazioni di cui ai capi C1, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, ed F7 della rubrica, ritenendo che l'eccezione di incompetenza per materia derivante da connessione sollevata dalla difesa di alcuni imputati ed accolta dalla Corte territoriale doveva ritenersi tardiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 cod. proc. pen., commi 2 e 3 con ordinanza deliberata il 17 maggio 2012, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con conseguente rimessione degli atti, per la decisione, a questa Corte di legittimità.
Secondo il Tribunale, infatti, come già affermato da questa Corte di legittimità (il riferimento è a Sez. 1, Sentenza n. 31845 del 18/03/2011, dep. 10/08/2011, Rv. 250770), nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, affidando tutti I procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato, senza successo, la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, eventualità questa però, non verificatasi nel presente giudizio.
Ad avviso del tribunale catanese, infatti, all'udienza preliminare l'imputato, avuta contezza della unicità del procedimento penale e della ritenuta (dal P.M.) connessione del reato ascrittogli (nella specie, di competenza del Tribunale) con altro delitto attribuito a giudice di competenza superiore (nella specie, alla Corte di Assise), sa bene che, operando le regole sulla competenza per materia determinata dalla connessione, la competenza appartiene per tutti i reati alla Corte di Assise, al sensi dell'art. 15 cod. proc. pen.. L'imputato ha, quindi, l'onere di eccepire subito, in sede di udienza preliminare, l'insussistenza della connessione e di richiedere, In quella stessa sede, la separazione del suo procedimento, al fine di evitare che si radichi anche per il delitto ascrittogli la competenza della Corte di Assise e, in caso di non accoglimento della eccezione, ha l'onere di eccepire, prima della conclusione dell'udienza preliminare, a pena di decadenza, l'incompetenza per materia derivante dalla connessione.
Secondo il Tribunale, in altri termini, non appare possibile la distinzione - operata dalla Corte di Assise - tra una incompetenza per materia "derivante dalla sussistenza della connessione", alla quale si applicherebbe l'art. 21 cod. proc. pen., e una incompetenza per materia "derivante dalla insussistenza della connessione " alla quale si applicherebbe invece l'art. 23 c.p.p., comma 2, che disciplina l'ipotesi in cui il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore. Ad avviso del Tribunale nell'ipotesi di incompetenza per materia derivante da connessione (così come nell'ipotesi di incompetenza per territorio) il legislatore, con la disposizione dell'art. 21 cod. proc. pen., ha inteso fissare un termine di decadenza (quello della conclusione dell'udienza preliminare) per rilevare o eccepire l'incompetenza, e dò a ragione di prevalenti ragioni di economia processuale e di speditezza del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità In rito del conflitto, In quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
1.1 Ciò premesso, il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Catania.
Ed invero, anche volendo disattendere il principio già affermato da questa Corte, sia pure con una decisione risalente nel tempo e riferita all'incompetenza per territorio (Sez. 1, sentenza n. 2780 dell'11/06/1992, dep. 27/07/1992, Rv. 191471, confi, comp. in proc. Gannuscio), secondo cui, atteso il principio (di cui è espressione l'art. 23 c.p.p, comma 1) per cui ogni giudice, e segnatamente il giudice di primo grado, è anzitutto giudice della propria competenza, deve escludersi che il potere-dovere del giudice del dibattimento di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza ai sensi del citato art. 23 cod. proc. pen., comma 1 possa essere limitato o condizionato dalle preclusioni dettate dall'art. 21 c.p.p., comma 2, poiché ciò equivarrebbe a spogliare, contro ogni logica, il giudice del dibattimento del potere-dovere di cui sopra, tutte le volte in cui altri, in altra sede, abbiano ritenuto che di detta incompetenza non si dovesse far questione, questo Collegio deve rilevare, in ogni caso, che le argomentazioni svolte dal tribunale catanese per ritenere tardiva l'eccezione d'incompetenza sollevata della difesa degli imputati e conseguentemente preclusa la rilevazione di detta Incompetenza da parte della Corte di assise, si basano su di un'interpretazione dell'art. 21 c.p.p., comma 3 che si rivela se non illogica, quanto meno arbitraria ed autoreferenziale, nella misura in cui la stessa individua a carico delle parti un onere di richiedere al giudice dell'udienza preliminare la separazione dei procedimenti ed in caso di non accoglimento della richiesta, di eccepire prima della conclusione dell'udienza, l'incompetenza per materia derivante dalla connessione, con ciò ipotizzando, come a ragione obiettato dalla Corte di assise, la irragionevole proposizione di un'eccezione a futura memoria.
Le argomentazioni del Tribunale, in altri termini, ad avviso di questo Collegio, non valutano adeguatamente che nel caso in esame la competenza del giudice dell'udienza preliminare abbracciava tutti i reati di competenza di entrambi i giudici collegiali di primo grado (Tribunale e Corte di Assise e che solo con il provvedimento conclusivo cioè con il decreto che dispone il giudizio, il G.U.P. individua il giudice competente per il dibattimento, spogliandosi contestualmente del procedimento.
Nella fase dell'udienza preliminare, in altri termini, come a ragione osservato dalla Corte di Assise, non è dato ancora sapere quali saranno le determinazioni del G.U.P. in ordine agli esiti dell'udienza preliminare, e, ancor meno, quale sarà il giudice dibattimentale che il G.U.P. individuerà nell'ipotesi di emissione del decreto che dispone il giudizio. Sicché, in tale fase, non è neppure astrattamente ipotizzarle, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, la formulazione di una questione di incompetenza per materia derivante da connessione o, più esattamente, come nel caso di specie, derivante dall'insussistenza della connessione, riferita al Tribunale e alla Corte di Assise della medesima sede, apparendo, invero, del tutto illogico configurare in tal caso per la difesa dell'Imputato, un onere improprio, nel senso che essa sarebbe tenuta a sollevare un'eccezione d'incompetenza.... dinanzi ad un giudice funzionalmente competente a conoscere dell'unico procedimento, e che ben avrebbe potuto, in assenza di ragioni di connessione tra i reati - la cui insussistenza nel presente giudizio lo stesso Tribunale non risulta contestare - disporre il rinvio a giudizio degli imputati, dinanzi a giudici diversi (il Tribunale e la Corte di Assise).
1.2 Nè, per altro, la presente decisione di dichiarare la competenza del Tribunale di Catania può ritenersi dissonante rispetto ad un opposto e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in senso diverso.
Al riguardo si deve infatti qui rilevare che il precedente evocato nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto (Sez. 1, Sentenza n. 31345 del 18/03/2011, dep. 10/08/2011, Rv. 250770) si riferiva, in effetti, ad un'ipotesi di incompetenza territoriale (e non già per materia) derivante da connessione, nella quale cioè, al momento della celebrazione dell'udienza preliminare, sussisteva già altro giudice egualmente competente per materia, che in applicazione dei criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen. risultava territorialmente competente, sicché, a differenza di quanto si registra nel caso in esame, nulla ostava alla immediata formulazione da parte della difesa dell'imputato di un'eccezione di incompetenza.
Quanto poi all'ulteriore specifico precedente noto (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34472 del 14/06/2007, dep. 12/09/2007, Rv. 237548, imp. Apreda), il Collegio deve rilevare che tale decisione, pur rilevando che l'udienza preliminare è fase comune sia ai procedimenti innanzi al Tribunale che alla Corte di Assise e che solo a seguito del decreto di rinvio a giudizio, che indirizza il processo verso l'uno o l'altro giudice, può presentarsi una questione di tal genere (incompetenza), si limita ad affermare, senza fornire tuttavia alcun chiarimento al riguardo, l'operatività anche in tale ipotesi della regola di cui all'art. 21 c.p.p., comma 3 secondo cui l'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
1.3 Nè, per altro, la tesi dell'operatività del limite di rilevabilità dell'incompetenza per ragioni di connessione di cui all'art. 21 c.p.p., comma 3 anche nell'ipotesi in cui la cognizione di reati in realtà non connessi confluisca erroneamente di fronte al giudice di grado più elevato ex art. 15 cod. proc. pen., e ciò nonostante l'unicità dell'udienza preliminare e la conseguente incongruità della formulazione di una questione di competenza dinanzi ad un giudice comunque competente, può trovare comunque una sua convincente giustificazione - come diffusamente sostenuto dal Tribunale di Catania - nell'esigenza, la quale integra ormai un principio di rango costituzionale, di assicurare comunque una maggiore speditezza nella definizione del processo, specie se a carico di detenuti.
Ed Invero, a prescindere dal rilievo che risultando il presente procedimento già incardinato presso il giudice inferiore - il quale risulta competente ratione materiae a conoscere dei reati contestati agli imputati nel presente giudizio - obiettive ragioni di economia processuale sconsiglierebbero semmai uno spostamento ulteriore del processo, il quale comporterebbe, evidentemente, una ripetizione di adempimenti già espletati, occorre altresì considerare che l'ordinamento processuale quale delineato dal legislatore anche in forza di recenti interventi legislativi (vedi D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito nella L. 6 aprile 2010, n. 52) si evolve sempre più
nella direzione di limitare grandemente l'eventualità della celebrazione di procedimenti penali a carico di numerosi soggetti imputati di reati spesso assai eterogenei (i così detti maxiprocessi) e comunque a limitare la competenza della Corte di Assise, anche per la sua stessa peculiare composizione, alla trattazione di procedimenti relativi soltanto ad alcuni reati di particolare gravità, sottraendo a detta Corte la competenza a giudicare reati che possono richiedere conoscenze tecnico-giuridiche che i giudici popolari di regola non hanno, così favorendo, nel contempo, una più rapida definizione dei giudizi relativi a più gravi reati.
Nè ancora, sia detto per completezza di esposizione, potrebbe fondatamente obiettarsi che uno degli imputati, l'AI, potrebbe avere interesse alla trattazione unitaria di fatti collegati ex art.81 cpv. cod. pen., ove si consideri che la continuazione, come questa
Corte ha già più volte precisato, è idonea a determinare lo spostamento della competenza, al sensi dell'art. 12, lett. b) e dell'art. 15 c.p.p., comma 2, solo se l'episodio o gli episodi che sarebbero uniti agli altri dall'identità del disegno criminoso, riguardi o riguardino lo stesso o - se sono più - gli stessi imputati, poiché quando questa sovrapposizione non sussista o sia solo possibile, il summenzionato interesse alla trattazione unitaria di fatti collegati ex art. 81 cpv. cod. pen., non può pregiudicare quello degli altri a non essere sottratti al giudice naturale, individuato dalle regole che disciplinano la competenza in via ordinaria (in tal senso, si veda Sez. 3, Sentenza n. 1744 del 30/07/1993, dep. 11/08/1993, Rv. 194469, imp. Bernardini;
Sez. 1, Sentenza n. 84 del 10/01/1996, dep. 22/05/1996, Rv. 205124, imp. Amonti).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012