Sentenza 15 gennaio 2014
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale. (Fattispecie relativa a mandato conferito al momento della presentazione della querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2014, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/01/2014
Dott. LANZA L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 70
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 14021/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS UR N. IL 01/01/1978 parte offesa;
nel procedimento c/:
ZI IA N. IL 27/07/1970;
ZI RM N. IL 23/12/1966;
avverso il decreto n. 4707/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 01/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. SI UR, tramite il fiduciario, propone ricorso per cassazione avvero il decreto del GIP presso il Tribunale di Latina con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento promossi ai danni di NZ IM e NZ ND, indagati per calunnia.
2. Lamenta al fine il ricorrente che non risultano segnalate le ragioni in forza alle quali le indicate investigazioni suppletive (l'assunzione dei testi PU David, Giudice Vito e Catani Alessandro) non sono state ritenute tali da giustificare l'instaurazione del contraddittorio come imposto dall'art. 410 c.p.p.; ancora, si lamenta che nel ritenere l'infondatezza della notizia di reato si sia fatto un riferimento inconferente ad asserite considerazioni del Pm in punto alla tempestività della querela in presenza di un reato procedibile d'ufficio.
3. Con due diverse memorie difensive dal tenore assolutamente analogo, NZ IM e ND hanno contestato l'inammissibilità del ricorso anche per la mancanza di procura speciale in capo al difensore del SI.
4. Il ricorso è ammissibile e fondato.
5. Sul primo versante e in risposta all'apposito rilievo difensivo sollevato dalla difesa dei due indagati con le memorie in atti, osserva la Corte nel caso sia l'opposizione che il ricorso in cassazione risultano proposti in forza del mandato concesso al difensore al momento della presentazione della querela. Ciò in linea con l'orientamento di questa Corte (tracciato da SS UU 47473/07 e da ultimo, per un arresto di questa stessa sezione, ribadito dalla sentenza 22025/12) in ragione del quale il ricorso in cassazione proposto avverso il decreto di archiviazione dalla persona offesa non impone il conferimento di mandato speciale, bastando al fine il mandato difensionale reso con dichiarazione rilasciata o consegnata all'autorità procedente.
6. Nel merito il ricorso è fondato, considerata l'assoluta assenza di motivazioni in ordine alle ragioni che hanno portato il Gip a decidere de plano sulla richiesta di archiviazione malgrado la presenza dell'opposizione, prescindendo dunque dalla instaurazione del contraddittorio consequenziale alla prospetta opposizione. Nel motivare la decisione assunta il GIP si ancora a valutazioni astratte ineccepibili. È incontroverso , infatti , che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa, quest'ultima , come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari.
A tale valutazione di principio il decidente non ha fatto seguire , tuttavia, cenno alcuno sul tenore effettivo delle investigazioni indicate dalla parte, finendo dunque per tralasciare integralmente l'obbligo di motivazione utile a giustificare l'omessa instaurazione del contraddittorio. Omessa instaurazione del contraddittorio che giustifica il ricorso in cassazione ai sensi dell'art 409, comma 6 e impone l'annullamento del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale competente;
ciò ferma restando la possibilità per il Gip, nuovamente esaminata la richiesta di archiviazione, di motivare adeguatamente in punto alla ammissibilità della opposizione o in alternativa di instaurare il meccanismo di cui all'art. 410 c.p.p. per favorire la valutazione della detta richiesta di archiviazione nel contraddittorio con il soggetto opponente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014