Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2000, n. 1499
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, integrando così gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., quando non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato proprio al soggetto che occupa il bene pubblico, atteso che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica, assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, a norma degli artt. 45 bis e 46 cod. nav., il concessionario che intenda sostituire a sè altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente; ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione ed un terzo, in mancanza della suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono ad escludere la responsabilità penale del terzo che occupi sine titulo lo spazio demaniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2000, n. 1499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1499
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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