Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, integrando così gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., quando non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato proprio al soggetto che occupa il bene pubblico, atteso che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica, assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, a norma degli artt. 45 bis e 46 cod. nav., il concessionario che intenda sostituire a sè altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente; ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione ed un terzo, in mancanza della suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono ad escludere la responsabilità penale del terzo che occupi sine titulo lo spazio demaniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2000, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 6/4/2000
1. Dott. DO S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 1499
3. " Alfredo M. LOMBARDI " REGISTRO GENERALE
4. " DO FIALE " N. 8220/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1 - OD IB, n. a La Spezia il 24.9.1946
2 - GA DO, n. a La Spezia il 7.9.1961
3 - TT OR, n. a La Spezia il 26.7.1968
avverso il decreto del sequestro preventivo 17.2.2000 del G.I.P. del Tribunale di La Spezia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DO FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, Avv. Roberto GIROMINI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di La Spezia, con provvedimento del 17.2.2000, disponeva il sequestro preventivo di "un pontile galleggiante avente sviluppo lineare di circa mt. 69, con prevista idoneità all'ormeggio di 54 imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore ai 7 metri, posizionato nello specchio acqueo antistante la passeggiata DO Moro in Portovenere, località Olivo, ed opere accessorie di ancoraggio e di collegamento con la terraferma". Ravvisava il G.I.P., nei confronti di AR IB, DE DO e ET OR, quali esponenti e responsabili della associazione privata "Portovenere 2000", la sussistenza del fumus del reato permanente di cui all'art. 1161 cod. nav., in relazione al disposto dell'art. 54 dello stesso codice, trattandosi di opere non assentite da concessione demaniale.
Lo stesso giudice specificava, in proposito (tenuto conto di una comunicazione della Capitaneria di Porto di La Spezia), che risultava rilasciata un'unica concessione demaniale in favore del Comune di Portovenere e che il Comune concessionario non aveva richiesto - come prescritto dall'art. 46 del codice della navigazione - autorizzazione al subingresso di privati nella concessione e quindi nel godimento del bene demaniale marittimo.
Avverso tale ordinanza i suddetti indagati hanno proposto ricorso diretto per Cassazione, ex art. 325, 2^ comma, c.p.p., e, sotto il profilo della violazione di legge, hanno eccepito:
a) la inconfigurabilità del reato ipotizzato, in quanto l'occupazione dello spazio d'acqua - con un pontile galleggiante destinato ad ospitare l'ormeggio di imbarcazioni dei residenti, in sostituzione di una catenaria preesistente, ancorata al fondo marino a mezzo di "corpi morti" - era stata regolarmente autorizzata dall'Autorità marittima al Comune di Portovenere e quest'ultimo, "ai soli fini di correttezza fiscale dell'operazione e della gestione dell'attività", ne aveva delegato la realizzazione all'associazione "Portovenere 2000" (avente ad oggetto, senza fini di lucro, la promozione, ad esclusivo vantaggio degli associati, di iniziative connesse alla realizzazione e gestione di approdi per la nautica da diporto e connessi servizi), che aveva provveduto al materiale posizionamento del pontile.
Secondo la prospettazione difensiva, "essendo intervenuto un accordo privatistico tra il Comune e l'associazione, la condotta contestata può tutto al più comportare una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 46 cod. nav.";
b) un primo provvedimento di sequestro preventivo (disposto in data 25.5.1999 in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt 20, lett. c, della legge n. 47/1985 ed 1 sexies della legge n. 43 1/198 5) era stato annullato senza rinvio, da questa Corte Suprema, con sentenza 25.1.2000. Un ulteriore decreto applicativo della misura cautelare, adottato dal P.M. in data 2.2.2000 (questa volta in relazione all'ipotizzato reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.) non era stato convalidato dal giudice (con provvedimento del 9.2.200), sul presupposto che non risultava provata l'inesistenza di una concessione demaniale rilasciata all'associazione "Portovenere 2000". Con detto provvedimento il G.I.P. aveva altresì rilevato che "dall'esame della concessione demaniale rilasciata al Comune di Portovenere in data 5.7.1997 non è dato ricavare alcun divieto di sub-concessione, pur essendo previsti in tale alto numerosi obblighi e divieti in capo al concessionario, così da far ritenere che anche un semplice contratto di natura privatistica potrebbe legittimare l'associazione Portovenere 2000 alla utilizzazione dello specchio acque di cui trattasi, salva naturalmente la preventiva richiesta di autorizzazione all'autorità concedente ai sensi dell'ari. 46 cod. nav. ove il fatto integri una vera e propria successione nella concessione".
Il provvedimento attualmente impugnato, invece, non presentava alcun grado di coerenza e logicità rispetto a tale ultima ed assai prossima decisione;
c) il tratto di mare interessato all'installazione del pontile non può considerarsi "un bene demaniale in senso stretto, così come definito dall'art. 28 del codice della navigazione, bensì uno specchio acqueo da ricomprendere nella previsione e nella disciplina demaniale di cui all'art. 2 dello stesso codice, come tale estraneo alle previsioni dell'art. 1161";
d) non si sarebbe potuto disporre, nella specie, il provvedimento cautelare, poiché il giudice penale, in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., non può ordinare la demolizione delle opere abusivamente realizzate. La disposta misura, conseguentemente, dovrebbe considerarsi "illegale, in quanto ha sconfinato in una potestà che la legge assegna esclusivamente ad organi amministrativi";
e) non sarebbero ravvisabili, infine, la necessità ne' l'opportunità di adozione della cautela, "in relazione ad un reato oblabile e per di più con una prescrizione brevissima", nonché tenuto conto della evidente "buona fede" di essi ricorrenti. Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., e cioè contra legem, quando non sia legittimata da un titolo concessorio (art. 36 cod. nav.), valido ed efficace, in precedenza rilasciato proprio al soggetto che intende esercitare un uso particolare del bene pubblico. Trattasi di concessione costitutiva, che sottende - da parte dell'Amministrazione concedente - una contemporanea valutazione della persona del richiedente e dell'uso del bene e tali due parametri si integrano reciprocamente per la valutazione dell'interesse pubblico (vedi Cons. Stato, Sez. VI, 5.12.1992, n. 977), tenuto anche conto della necessità di acquisire le maggiori garanzie di proficua e corretta utilizzazione della concessione.
La persona del concessionario assume altresì rilievo ai fini del pagamento del canone e della prestazione delle garanzie per l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione. Tale atto, pertanto, si fonda sull'intuitus personae, cioè sulla personale considerazione del concessionario, ed il codice della navigazione prevede che, se questi intende affidare la gestione dell'attività oggetto della concessione ad altri soggetti, può farlo soltanto in casi eccezionali e per periodi determinati e previa autorizzazione dell'autorità competente, disponendo che detta autorizzazione è necessaria anche per affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione (art. 45 bis).
L'autorizzazione preventiva è richiesta, infine, nelle ipotesi in cui il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione (art. 46, 1^ comma).
Eventuali accordi aventi ad oggetto la sostituzione nel godimento della concessione ovvero l'affidamento della gestione dell'attività che ne costituisce l'oggetto hanno efficacia civilistica esclusivamente fra i contraenti (vedi Cass. civ.14.7.1981, n. 4592) ma, fino a quando non intervenga il provvedimento autorizzatorio dell'Amministrazione, l'acquisizione ed il mantenimento del possesso dello spazio demaniale da parte del cessionario deve considerarsi "senza titolo" quanto ai profili amministrativi e penali.
2. I beni pubblici ricompresi nel demanio marittimo sono elencati in via generale nell'art. 822 cod. civ. (con riferimento limitato al lido del mare, alla spiaggia, alle rade e ai porti) e, più specificamente, nell'art. 28 cod. nav., il quale pure ricomprende nell'elencazione: il lido, i porti e le rade. Con l'elencazione specifica dell'art. 28 il legislatore ha inteso fissare dei tipi di beni assoggettati all'uso pubblico, sicché anche beni non espressamente indicati, allorquando facciano parte integrante delle varie species riconducibili sotto i tipi in cui è ripartito il demanio e presentino tutte le caratteristiche dei tipi espressamente menzionati, debbono intendersi assoggettati allo stesso regime in forza della sovrastante ratio comune che presiede alla disciplina della fattispecie legale.
La vicenda che ci occupa risulta caratterizzata dal collegamento del pontile con un preesistente tratto in calcestruzzo dipartentesi dalla terra-ferma, in una zona di mare che, per la sua particolare conformazione, offre riparo alle navi e ne agevola l'approdo:
l'occupazione abusiva riguarda, pertanto, non il mare territoriale, bensì parte del lido - inteso quale prima zona di aderenza del mare alla terra - ed un porto, inteso quale tipo ricomprendente, oltre che i porti in senso proprio, i porticcioli, gli approdi in genere, le rade, i seni, ed ancora le sponde, le banchine, i moli, le dighe, il fondale e lo specchio d'acqua che fanno parte integrante di tali beni.
Per completezza espositiva, del resto, appare opportuno evidenziare che una qualificata dottrina (sia pure non unanimemente condivisa) riconduce al demanio marittimo anche il mare territoriale, rifacendosi principalmente all'art. 36 cod. nav., che prevede la possibilità di concessione dell'occupazione ed uso, per fini compatibili con le esigenze dell'interesse pubblico, di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale. Nessun dubbio può comunque sorgere, in conclusione, circa la configurabilità - nella specie - del reato di cui all'art. 1161 cod. nav.
3. Il provvedimento impugnato non si pone in rapporto di incoerenza ne' contrasta:
-- con la sentenza pronunziata nella camera di consiglio del 25.1.2000, con cui questa Corte ha annullato senza rinvio il primo provvedimento di sequestro preventivo (disposto in data 25.5.1999), poiché in quel provvedimento l'adozione della misura era correlata ai diversi reati di cui agli artt. 20, lett. c), della legge n. 4711985 ed 1 sexies della legge n. 431/1985, finalizzati alla tutela di beni giuridici diversi;
-- con la denegata convalida dell'ulteriore decreto applicativo della misura cautelare, adottato dal P.M. in data 2.2.2000 (questa volta in relazione al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.), allorché si consideri che quella mancata convalida si fondava sul presupposto che non risultava provata - mentre successivamente ne è stata acquisita la prova - l'inesistenza di una concessione demaniale rilasciata all'associazione "Portovenere 2000". Quanto poi alle ulteriori argomentazioni svolte dal G.I.P. in quel provvedimento, è agevole rilevare che il "divieto di sub-concessione" è imposto dalla legge e non andava ricercato, pertanto, nel contesto del provvedimento concessorio rilasciato al Comune.
4. Non influiscono sull'ammissibilità della misura cautelare reale (finalizzata in concreto ad impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato attraverso l'esplicazione delle attività di ormeggio e di approdo) le considerazioni svolte dalla difesa circa l'impossibilità, per il giudice penale, di ordinare la demolizione di costruzioni realizzate su spazi demaniali marittimi, trattandosi di potestà riservata ad organi amministrativi.
La natura di reato permanente della configurata contravvenzione toglie altresì ogni pregio alle argomentazioni incentrate sulle possibilità di oblazione (non ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore) e sui termini di prescrizione che apoditticamente si assumono "brevissimi".
La verifica e la valutazione dell'asserita sussistenza di una condizione di "buona fede" esulano, infine, dai limiti del giudizio incidentale avente ad oggetto la misura di cautela reale, essendo riservate al giudizio di merito.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000