Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1585
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Sentenza 28 gennaio 2004

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In tema di assicurazione ENPALS, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi a sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la qualità di datore di lavoro non nel beneficiario finale della prestazione lavorativa, ma nella società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni dei lavoratori, che aveva erogato loro i compensi e nei cui confronti erano state emesse le fatture).

In tema di assicurazione ENPALS, non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80 - 85 e 96 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1585
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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