Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 A - E 1 R C T 2 I S . I D L G U 0 48 14 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA E 9 I R 3 G E A E D 6 N 4 POLO TAIL NO E . T . T T N S T E I S R ( E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto Гаввонашесто соераст SEZIONE SECONDA CIVILE disc di approtuwento ucesso dell'alborato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 19098/98 Cron. 10295Consigliere Dott. Rafaele CORONA - Dott. Antonio VELLA Consigliere - Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere - Ud. 20/10/00 Dott. FR TROMBETTA - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente FT2 SENTENZA sul ricorso proposto da: INDEX EUROPEA SPA, in persona del legale rapp.te p.t. CALIANDRO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato RAMPINELLI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MASSARENTI RI;
- intimato avverso la sentenza n. 448/97 del Giudice di pace di 2000 BERGAMO, depositata il 10/11/97; 1708 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. FR TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24 luglio 1997 la Index Europea s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Bergamo il dott. Mario Massarenti, medico psichiatra, perché fosse condannato al pagamento in favore dell'attrice di L.
1.785.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, somma che veniva richiesta in forza dell'art. 8 del contratto stipulato fra le parti il 15.2.95 ed avente ad oggetto l'abbonamento a dodici #12 compact-disc di aggiornamento al "Medicine CD-ROM programma speciale medicine. Affermava l'attrice che il dott. Massarenti, successivamente alla stipula del contratto e precisamente in data 20.2.95 aveva comunicato il recesso dal medesimo contratto, a sensi della normativa di cui al D.l.vo n. 50/82, ritenuta viceversa dall'attrice non applicabile alla fattispecie, non potendo il convenuto, che svolge la professione di medico specializzato in psichiatria, essere qualificato "consumatore". Chiedeva, pertanto, il pagamento della somma Su indicata, pari al triplo della somma indicata a titolo di acconto, dovuta per il recesso in base al contratto. 3 Rimasto contumace il convenuto, il G.d.P. con sentenza 10.XI.1997 dichiarava che nulla era dovuto dal convenuto, avendo il medesimo soddisfatto le pretese creditorie della società mediante il versamento già eseguito della somma di L. 595.000. Premesso che, in relazione alla somma richiesta, non eccedente L. 2.000.000, la causa va decisa secondo equità, afferma il G.d.P. che, sulla base del D. lgv. n. 50/92 e dell'art. 1469 bis, è escluso che il convenuto possa considerarsi "consumatore", in quanto l'acquisto appare FT2 oggettivamente funzionale all'aggiornamento scientifico dello stesso, medico psichiatra, come è confermato dalla clausola n. 4 del contratto, laddove si dichiara che l'acquisto non è estraneo all'attività professionale del sottoscrittore. Precisa, quindi, il G.d. P. che la domanda si fonda sull'art. 8 del contratto che prevede, in caso di recesso, l'operatività della clausola penale in forza della quale è dovuto il pagamento somma di danaro pari all'acconto giàdi una versato, maggiorato tre volte. Conseguentemente, afferma il G.d.P., poiché l'acconto è stato di L. 595.000 IVA inclusa e l'ammontare complessivo della penale Va quindi calcolato in L. 1.927.800; detratto l'acconto già versato, residuano L.
1.332.800 e non L. 1.785.000, come richieste), somma la cui entità sia pure concordata, appare eccessiva e va equamente ridotta all'ammontare dell'acconto già versato;
per cui nulla è più dovuto dal convenuto. La difficoltà per una persona estranea agli studi giuridici, di distinguere la figura del "consumatore" da quella del professionista, giustifica, per il giudice adito, la compensazione delle spese del giudizio. FT2 Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione la società INDEX. Nessuna attività difensiva ha svolto il Massarenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la società ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., delle norme di diritto applicate dal giudice di pace, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia -per avere il G.d. P., nel premettere che la pronuncia va resa secondo equità, ma nel motivare la sentenza secondo diritto, dopo aver escluso 5 l'applicabilità al caso di specie del d.lgl. n. 50/92 (non potendosi il dott. Massarenti qualificare 'consumatore"), ERRONEAMENTE: a) interpretato l'art. 8 del contratto de quo, come configurante una clausola penale, anziché una multa penitenziale, procedendo pertanto alla sua riduzione ex art. 1384 C.C. non applicabile alla multa penitenziale;
B) affermato l'avvenuta dazione dell'acconto di L. 595.000 da parte del convenuto, nonostante risultasse provato Fπ2 sulla base di quanto scritto sul contratto nello 1 spazio riservato alla quietanza dell'acconto “anticipato d'ufficio, verserà allaricevuto consegna" venendosi in tal modo a configurare una motivazione solo apparente della sentenza, a causa dell'incertezza del criterio equitativo applicato;
ed una carenza totale di motivazione su un punto decisivo della controversia, quale il pagamento dell'acconto in rapporto di causalità logica rispetto alla soluzione equitativa adottata;
2) la violazione dei principi generali dell'ordinamento -per avere il G.d.P., ponendo a sostegno della disposta compensazione delle spese del giudizio, la difficoltà di distinguere per una persona digiuna di studi giuridici la qualità di consumatore da professionista, VIOLATO il principioquella di generale dell'ordinamento secondo il quale l'ignoranza della legge non excusat. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, trattandosi di controversia di valore inferiore ai due milioni da decidersi per legge, ex art. 113 2 C. c.p.c., secondo equità, e nella specie decisa secondo equità per stessa affermazione del Giudice di Pace, la censura sub A), relativa all'erronea FT2 interpretazione della clausola n. 8 del contratto (come clausola penale anziché come multa applicazione penitenziale) e quindi all'erronea alla fattispecie dell'art. 1384 C. civ. è inammissibile. Infatti, a parte la mancata contestazione dei criteri ermeneutici che sarebbero stati violati nell'interpretazione effettuata dal Giudice di Pace, le violazioni di legge censurabili in sede di legittimità, avverso le sentenze rese secondo equità dal G.d.P., sono soltanto quelle relative all'inosservanza delle norme costituzionali, comunitarie, processuali e sostanziali cui queste ultime fanno riferimento, norme che non risultano 7 violate nel giudizio equitativo nella specie formulato (v. S.U. 716/99) e la cui violazione non è stata comunque dedotta. Quanto al profilo sub B) dello stesso motivo, la censura è egualmente inammissibile in quanto, pur deducendosi un vizio di motivazione in realtà si contesta l'accertamento di fatto del G.d.P. in ordine all'avvenuto pagamento dell'acconto, lamentando in questa sede un contrasto fra l'affermazione contenuta in sentenza e quanto Fπ2 risulterebbe a contrario dal contratto scritto, senza che siano state formulate specifiche censure in ordine alle norme processuali che sarebbero state all'uopo violate. Sulla base di quel dato di fatto non più controvertibile e dell'insindacabilità del giudizio equitativo, la motivazione del criterio di equità prescelto (riduzione all'ammontare dell'acconto versato, della somma contrattualmente prevista per recesso) e, quindi, della regola di equitàil formulata, è non solo esistente (e non meramente apparente); ma del tutto coerente e logica, reputandosi dal G.d. P. satisfattivo l'importo dell'acconto versato e manifestamente eccessiva la somma contrattualmente prevista per il recesso. 8 Il primo motivo va, perciò respinto. è Quanto al secondo motivo, la censura inammissibile per carenza di interesse della ricorrente, che risultata soccombente nel giudizio davanti al G.d. P., non può lamentarsi di una pronuncia di compensazione delle spese а lei favorevole anche se, nella specie errata essendo la FT2 controparte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, la cui conclusione non comportava, pertanto, alcuna pronuncia sulle spese, restando a carico della ricorrente soccombente, quelle da lei sopportate. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese del presente grado di giudizio, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. francs Sustomed Così deciso in Roma il 20 ottobre 2000. لمسك 4 O FR RO est. 7 L ) 3 L . E O N B C , E 1 A 9 E P 9 I N 1 - O D 1 I Z IL CANCELLIERE C1 1 E - A 1 C R I 2 NC AT T . S D I L U G I 9 E 3 G R DEPOSITATO IN CANCELLERIA E A E 6 D N I 4 . APR. 2001 T . S Roma IL CANCELLIERE C1 ( 1