Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
O T A T 0 I S .1 R 1 O IE 1 L N L . A E T R D R T S A O IC E 8 N -9 R IO A -3 REPUBBLICA ITALIANA S C L 6 U A P L E S LA CORTE S REM0 10 73/03 E E S D IN N E : P IA 0 S R 4 E . T L A M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - R.G.N. 2961/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 2378 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO IR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MARIA ROGARI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI BOLOGNA, in persona del Prefetto pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore elettivamente PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 1492 -1- avverso il provvedimento del Tribunale di BOLOGNA, depositato il 29/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento del 29.11.1999 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso proposto in data 19.11.1999 da IR OJ, cittadina russa, avversO il decreto dell'11.11.1999 con cui il Prefetto di Bologna l'aveva espulsa dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.286/98. Dopo aver ritenuto sanato il vizio relativo alla mancata Osservanza del termine di cinque giorni previsto per la proposizione del ricorso in quanto il decreto di espulsione conteneva unicamente la traduzione in lingua inglese e non anche nella lingua russa, la sola da lei conosciuta che non era stata in grado di apprenderne il contenuto prima del giorno 18, osservava nel merito il Tribunale che ricorrevano le condizioni per l'espulsione della straniera, essendosi la stessa introdotta clandestinamente nel territorio dello Stato nei primi giorni del mese di Novembre senza richiedere il permesso di soggiorno e traendo i mezzi di sussistenza dall'esercizio della prostituzione. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, notificato all'Avvocatura dello Stato, IR OJ, deducendo un unico motivo di 3 censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente provveduto alla rinnovazione della relativa notifica al Prefetto nella sua sede. Le Sezioni Unite di questa Corte (ord. 118/00), mutuando i principi già espressi in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in base ai quali qualora l'autorità che ha emesso il provvedimento sia 4 un'amministrazione dello Stato e si sia costituita per il tramite dei suoi funzionari, come consente l'art. 23 comma 4 della Legge 689/81, o sia rimasta contumace, si verifica una deroga al comma dell'art. 11 del R.D. 1611 del 1933 con conseguente obbligo della notifica degli atti giudiziari alla non già presso autorità opposta estessa 1'Avvocatura dello Stato - hanno affermato che anche in tema di opposizione ai provvedimenti di espulsione, ora disciplinata dall'art. 13 bis del D.L.vo 286/98 introdotto dal D.L.vo 13.4.1999 n.113, il ricorso per cassazione deve essere notificato direttamente all'autorità che ha emesso il relativo provvedimento (Prefetto) qualora sia 4 rimasta contumace Ü si sia costituita Con i suoi funzionari. Nel ribadire Lale principio, hanno però escluso che la notificazione effettuata in tal caso presso l'Avvocatura dello Stato sia inesistente in trattandosi di organoquanto, istituzionalmente deputato alla rappresentanza, al patrocinio ed all'assistenza in giudizio delle amministrazioni statali ed a ricevere le notificazioni alle stesse indirizzate, queste devono considerarsi, non già inesistenti, ma nulle e come tali rinnovabili ai sensi dell'art. 291 comma 1 C.P.C.. Né la costituzione del Ministero dell'Interno può comportare la sanatoria della rilevata nullità, attesa la sua carenza di legittimazione in considerazione dell'autonomia funzionale attribuita espressamente al Prefetto nel giudizio regolato dagli artt. 13 e 13 bis del D.L.vo 286/98. Ora nell'ipotesi in esame, non essendo tale rinnovazione avvenuta nonostante fosse stata disposta all'udienza del 27.11.2001 con ordinanza ritualmente notificata, va dichiarata la inammissibilità del ricorso. La mancata costituzione dell'intimato legittimato preclude la condanna alle spese. 5
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 3.7.2002 Il Consigliere est. Il Presi Идо всиmь Реливыми CORTE SUPRA CASCAZIONE Depos 24 GEN 2003 IL CANCELLIERE Andrea Babeki24 4 CANCELLIERE 6