Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non determina una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art.180 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la predetta nullità era stata dedotta per la prima volta nell'atto di appello).
Commentario • 1
- 1. Di nuovo alle Sezioni Unite il quesito concernente il regime diGiuseppe Centamore · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si segnala[1], torna all'attenzione un considerevole nodo problematico sorto già in passato nella prassi giudiziaria: il regime di nullità riferibile all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.). Nello specifico, la questione concerne la riconducibilità del vizio in parola al paradigma delle nullità assolute (art. 179 comma 1 c.p.p.), ovvero alle nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.). Conseguenze sul giudizio a quo a parte, sarebbero notevoli in ogni caso le ricadute che seguirebbero alla scelta dell'una o dell'altra opzione. Ove si ricadesse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2013, n. 49473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49473 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento