Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui l'agente stesso abbia dato causa, con la sua condotta negligente od imprudente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse caso fortuito l'improvvisa presenza, sulla sede stradale, della vittima - un ciclista in stato di ebbrezza - poiché l'imputato, nonostante le condizioni di oscurità, e pur trovandosi in prossimità di un incrocio, aveva tenuto una condotta di guida non sufficientemente diligente né prudente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2009, n. 44548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44548 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 17/09/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2282
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 14452/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI PE N. IL 25/11/1963;
avverso la sentenza n. 166/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per: annullamento con rinvio;
Per la parte civile è presente l'avv. De Angelis Giorgio in sostituzione dell'avv. Gratis Alessandro,come da nomina a sostituto che deposita, chiede la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Trieste;
Per il ricorrente NI è presente l'avv. Cristini Edoardo che deposita nomina a difensore di fiducia e chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI PP ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 12.11.2008, della Corte d'Appello di Trieste, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa, il 10.07.2007, dal Tribunale di Pordenone - sezione distaccata di San Vito al Tagliamento - nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art.589 c.p. con violazione delle norme sulla disciplina stradale,
convertito in appello il ricorso per Cassazione proposto dal procuratore Generale, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In sintesi i fatti come ritenuti dai giudici di merito all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Alle ore 18.45 del 20.10.2001 il NI si trovava alla guida della sua vettura allorché, giunto ad un incrocio a T - ove, pur fuori del centro abitato, vigeva il limite di 50 km/h - investì, all'altezza della laterale posta alla sua sinistra, il ciclista IC MA, causandone il decesso;
l'autovettura era provvista di sistema ABS, sicché non ha lasciato tracce di frenata sull'asfalto; la dinamica pertanto è stata ricostruita sostanzialmente sulla base dei segni dell'urto presenti sui mezzi e sul manto stradale;
le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico del P.M., ritenute condivisibili dal Tribunale, hanno evidenziato che la velocità della vettura nell'istante di percezione del pericolo era pari a circa 84 km/h, laddove la bicicletta si trovava a circa 45 metri, sicché per arrestare il veicolo sarebbe stato necessario procedere a non oltre 60 km/h. Il Tribunale ha ritenuto che l'imputato va considerato in colpa sebbene non sia rimasto accertato se il ciclista sia stato tamponato mentre procedeva sulla medesima semicarreggiata e nella medesima direzione dell'automobilista, ovvero se il ciclista sia stato investito mentre usciva dalla laterale sinistra intendendo immettersi sulla strada principale nella direzione dell'automobilista. Si argomenta: nel primo caso per avere tenuto una velocità non adeguata alle condizioni di visibilità esistenti, nonché per avere effettuato un sorpasso senza tenere una congrua distanza laterale di sicurezza, e nel secondo caso per avere tenuto una velocità a maggior ragione inadeguata, posto che la collisione non si sarebbe verificata se egli avesse proceduto a velocità non superiore a 60 km/h.
È stata ritenuta non dirimente la testimonianza della sola persona presente al momento del fatto, e cioè quella della moglie dell'imputato, che ha parlato di un furgone bianco proveniente da quella laterale con manovra di svolta a destra, dietro al quale era comparsa improvvisamente la bicicletta, per schivare la quale il marito avrebbe sterzato a sinistra, senza riuscire però ad evitare l'impatto: testimonianza piuttosto incongrua, poiché parrebbe che il marito, per evitare la bicicletta che proveniva dalla sua sinistra, avrebbe sterzato proprio a sinistra;
in ogni caso, v'è stato comportamento colposo dell'imputato, posto che, anche ad ipotizzare una manovra repentina del ciclista od un ondeggiamento del velocipede, comunque se NI si fosse mantenuto a 50 km/h, la collisione sarebbe stata evitata.
La Corte d'Appello, analizzate le censure proposte con il gravame dell'imputato, ritenute infondate, ha fatto proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado. A base del ricorso il NI pone i seguenti motivi.
1) Violazione di legge per mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio rilevandosi che in sentenza non è dato leggere alcun richiamo ad elementi di prova di natura ed entità tali da vincere la presunzione di innocenza dell'imputato. 3) Violazione di legge per incompleta valutazione delle risultanze processuali in ordine alla dinamica del sinistro. In ordine alla ritenuta velocità mantenuta dall'imputato al momento dell'incidente si evidenzia che il C.T. del P.M. ha espresso la sua deduzione in termini di dubbio e non di certezza (l'imputato viaggiava intorno ai 60 Km/h, se avesse tenuto i 50 forse avrebbe potuto evitarlo ...). Secondo il consulente della difesa la relazione dell'ing. IA, consulente del P.M., è gravemente deficitaria in quanto ha omesso di verificare l'eventuale esistenza del nesso causale tra il comportamento del conducente antagonista per eventuale violazioni delle norme del C.d.S. e l'accadimento del sinistro. L'ing. IA ha determinato in 50 Km/h la velocità dell'autovettura condotta dal ricorrente in base al procedimento tecnico-analitico usato nell'infortunistica stradale scientifica;
per contro, in maniera assolutamente indimostrata ed indimostrabile, ha fissato in 11 Km/h la velocità di immissione ed attraversamento del ciclista, talmente bassa da rendere, addirittura difficile il mantenimento dell'equilibrio, diversamente da quella fissata dal C.T. di parte in 20 Km/h. Sulla scorta di tale considerazione tecnica si contesta il fatto che alla velocità ritenuta dal C.T. del P.M. l'imputato non si sarebbe fermato per tempo per evitare l'urto con il ciclista. In definitiva si deduce che il ragionamento della Corte, basato sulle conclusioni dell'ausiliario del P.M., risulta viziato dalla incompleta valutazione delle risultanze processuali. 4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dinamica del sinistro.
5) violazione di legge in ordine alla incompleta valutazione delle risultanze processuali, non essendo fondato su alcuna prova certa il rilievo della Corte d'Appello secondo cui l'impianto di illuminazione della bicicletta fosse, al momento del sinistro, inserito e funzionante. Lo stesso C.T. del P.M. ha affermato che non è stato possibile accertare se il fanalino posteriore era funzionante. 6) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserito funzionamento di illuminazione della bicicletta.
7) violazione di legge in ordine alla incompleta valutazione delle risultanze processuali relative all'influenza determinata dallo stato di ebbrezza alcolica del ciclista. La Corte d'Appello omette di valutare che lo stato di ebbrezza alcolica del ciclista da solo rileva ai fini dell'impossibilità di attribuire con certezza un qualsivoglia comportamento colpevole all'imputato, stante l'impossibilità di prevedere le azioni di una persona ubriaca. Ciò comporta la sussistenza del caso fortuito, essendo del tutto verosimile ipotizzare uno sbandamento del velocipede. In altri termini sarebbe stata compatibile una sterzata a sinistra del ricorrente nel caso in cui il ciclista attraversando la strada da sinistra verso destra si trovasse già nella semicarreggiata di destra, di pertinenza del NI, nel momento in cui si rendeva possibile l'avvistamento da parte dello stesso.
8) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'influenza attribuita allo stato di ebbrezza alcolica del ciclista.
9) Violazione di legge e travisamento del fatto in ordine al limite di velocità di 50 Km/h imposto su quel tratto di strada. La Corte d'Appello ha ritenuto che su quel tratto di strada vigesse il limite di velocità di 50 Km/h, ma tale conclusione è priva di riscontro:
l'incrocio si trova al di fuori dell'abitato di S. Vito al Tagliamento e sulla strade non compare alcuna segnaletica verticale di limite di velocità. Sulla base della convinzione dell'esistenza del limite di velocità di 50 Km/h la Corte del merito rileva che ove la velocità del prevenuto fosse stata rispettosa di tale limite la collisione con il ciclista sarebbe potuta essere evitata. 10) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto limite di velocità di 50 Km/h imposto in quel tratto di strada.
11) Violazione di legge in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 141 C.d.S.. Nel tratto di strada in questione non vi è prova che vigesse il limite di 50 Km/h, ne' che sussistessero particolari limitazioni della visibilità (salvo trattarsi di ora notturna su strada extraurbana con diritto di precedenza), ne' che sussistesse un anomalo stato dei luoghi.
12) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta violazione dell'art. 141 C.d.S.. 13) mancata assunzione di una prova decisiva, con conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per effettuare un ulteriore perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro.
14) violazione di legge in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L'imputato in via amministrativa aveva impugnato il provvedimento di applicazione della detta sanzione amministrativa, provvedimento che è stato annullato dal G.d.P. di S. Vito sul Tagliamento, inoltre aveva subito la sospensione della patente di guida per il periodo di due mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti, alcuni inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità, perché concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, altri sono comunque infondati sicché il ricorso deve essere rigettato.
Innanzitutto si rileva che la cospicua enumerazione dei motivi è solo apparente considerando che quasi la totalità di essi ha ad oggetto censure relative a vizi motivazionali per l'errata ed incompleta valutazione del materiale probatorio ritenuto di per sè insufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Questa Corte ha costantemente affermato che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciatile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani, rv. 212091, Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, Petrella rv. 226074).
Come osservato in premessa il ricorso presenta un'elencazione di motivi diretti a frazionare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, questa corte, a tal riguardo, ha anche affermato che deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. 6^ 27 aprile 2006 n. 14624, rv. 233621 e Cass. sez. 2^ 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233775) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass. sez. 6^ 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559, e Cass. sez. 2^ 9 giugno 2006 n. 19850 rv. 234163). Comunque, il principale motivo di doglianza è quello relativo alla conclamata incertezza in sentenza circa la effettiva dinamica che ha originato il tamponamento del ciclista da parte dell'autovettura guidata dall'imputato, eccependosi la illegittimità di una contestazione alternativa come fatta nel capo d'imputazione e come ritenuta dei giudici del merito.
Orbene, l'ordinamento processuale ed in particolare la elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), (che specificamente qui interessa poiché si tratta di reato che prevede la udienza preliminare), laddove prevede che il decreto che dispone il giudizio debba contenere in forma chiara e precisa l'enunciazione del fatto, ammette pacificamente la formulazione di contestazioni alternative. In presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, tale metodo invero non solo è legittimo, ma risponde anche ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è stato messo in condizioni di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere di una sola ipotesi criminosa, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione secondo lo schema previsto dall'art. 521 c.p.p. (v. Sez. 4^ sent. N. 10109 del 22.01.2007 Rv. 238107 ed anche:Cass.23.1.1997, Montanelli;
Cass. 22.5.1998, Regis, Cass. 25.6.2 999,
Gusinu).
La imputazione alternativa, sia nel senso di contestazione di più reati che in quello, più ridotto, di contestazione di fatti alternativi nell'ambito della stessa ipotesi criminosa è quindi perfettamente legittima ed anzi garantisce in modo più efficiente la possibilità di difesa dell'imputato il quale non si trova esposto nel corso del dibattimento a nuove contestazioni, ai sensi degli artt. 516 e seg. c.p.p., potendo fin dall'inizio apprestare la propria difesa sulla contestazione sia pure a più largo raggio rispetto a quella minima ipotizzabile;
mentre dovrà poi essere il giudice a scegliere quali siano, ad esempio, le modalità della condotta che ritiene effettivamente sussistenti, senza che perciò possa parlarsi di immutazione del fatto, rimasto identico a quello contestato, ovvero di mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., che può derivare solo da una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, sì da pervenire ad una incertezza della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa (v. Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco).
Per il caso che ci occupa, precisato che, per quanto riguarda l'evento e la condotta contestata all'imputato (morte del ciclista a seguito di investimento della bicicletta dal retro da parte dell'auto guidata dall'imputato), tra le ipotesi indicate in rubrica non ci sono differenze, la differenza riguarda, nella dinamica del sinistro, la provenienza del ciclista, e, comunque, sia che lo stesso sia stato tamponato mentre procedeva sulla semicarreggiata di pertinenza con la stessa direzione di marcia dell'automobilista, sia che lo stesso sia stato investito mentre usciva dalla laterale sinistra ed avesse posto in atto la manovra di attraversamento per immettersi sulla strada, i giudici del merito hanno ritenuto che sussiste la responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro.
Correttamente la Corte d'Appello (pur propendendo verosimilmente sulla base degli elementi a disposizione la tesi dell'attraversamento dell'incrocio) ha individuato nel fattore della eccessiva velocità tenuta in quel frangente dal NI l'elemento di colpa che determina la sua responsabilità indipendentemente dallo stabilire con certezza la provenienza del ciclista. Dunque, a ben vedere più che di contestazione alternativa, sia pure con riferimento alla condotta, si tratta di precisazione alternativa del segmento iniziale della dinamica del sinistro. La condotta contestata e ritenuta in sentenza è una sola: aver tenuto una velocità superiore a quella imposta sul tratto di strada in questione tale da impedirgli di rendersi conto tempestivamente della presenza del ciclista ed attuare una idonea ed efficace manovra di emergenza in condizioni di sicurezza, indipendentemente dal fatto che la vittima si trovasse già sulla carreggiata o vi stesse entrando. Con riferimento al dato della velocità, infondate sono le censure sul punto sia con riguardo alla sussistenza del limite di 50 Km/h che al superamento di esso. Relativamente al primo aspetto la Corte d'Appello ha evidenziato che il limite in parola risulta dal verbale di accertamenti urgenti, dalla consulenza Roiatti, dalla deposizione dell'agente di polizia intervenuto sul posto, nonché dal responsabile dell'Ufficio infortunistica della Polizia stradale di Pordenone. Quanto al superamento del limite i giudici di merito hanno desunto il dato dalla relazione e conseguente deposizione testimoniale del consulente del P.M., si osserva che la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Cass. sez. 4^ 20 maggio 1989 n. 7591 rv. 181382). Orbene, la Corte territoriale, concordando pienamente sul punto con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto condivisibile il calcolo della velocità dell'autovettura all'istante della percezione del pericolo anche a seguito delle precisazioni effettuate sul punto in dibattimento dal consulente.
Altrettanto corretta è la motivazione dei giudici del merito in ordine al dedotto caso fortuito in relazione allo stato di ebbrezza riscontrato sulla vittima, laddove si è evidenziato, in punto di logica, che:"... quel risultato alcolimetrico legittima conclusioni opposte a quelle evocate dall'appellante, posto che un ciclista in siffatte condizioni d'alterazione alcolica si muove non certo in modo gagliardo e guizzante, ma all'opposto in modo fiacco ed impacciato - ed è costretto ad ammetterlo lo stesso consulente della difesa Dell'Isola, il quale dopo aver ipotizzato, a beneficio dell'imputato, che il ciclista avesse proceduto alla velocità di 20 Km/h, ha dovuto poi ammettere, in sede di controesame, che quella velocità era improbabile nelle condizioni psicofisiche del ciclista, sgretolando così tutta la ricostruzione da lui precedentemente effettuata ...".
La rilevanza giuridica del caso fortuito è inesorabilmente legata ad un'azione umana, come riconosce la dottrina assolutamente prevalente, e come è rilevato dalla stessa formulazione dell'art. 45 c.p. che, adoperando l'espressione "commettere", suppone la presenza di un comportamento umano, attivo o negativo. Dall'incrocio di questo con l'avvenimento casuale deriva la produzione dell'evento, nel senso che questo, secondo il principio della equivalenza delle cause, è eziologicamente riconducibile alla condotta dell'uomo, il quale tuttavia non ne risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile. Dunque, il caso fortuito presuppone l'integrità del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento, collocandosi come causa (soggettiva) di esclusione della punibilità. Questa concezione è contrastata da quella, oggettiva, secondo la quale il fortuito escluderebbe il rapporto materiale. In linea di principio, questa Corte ritiene che la concezione soggettiva risponda compiutamente alla logica del sistema normativo, sia perché l'art.45 c.p., pur non definendo il fortuito, si riferisce a questo come ad un evento (imprevedibile) che si inserisce nel corso di un'azione umana, sia perché la tesi che esclude il rapporto di estreme deduzioni, carattere pleonastico dell'art. 45 c.p., che sarebbe un duplicato dell'art. 41 cpv. c.p.; il che sembra inammissibile, per la presunzione di coordinata razionalità che deve pur assistere la redazione di un testo normativo improntato a sistematicità. D'altro canto, questa medesima teoria finisce per ammettere che il caso fortuito esclude la colpevolezza, sia pure come conseguenza riflessa del venir meno del rapporto di causalità materiale. (Cass. SU 14 giugno 1980, Felloni;
conformi Cass. 3^ 18.12.1997, Rosati, RV 209868, CP 1999, 988; Cass. 4^ 30.10.1990, Lo Nigro, RV 186075). Dunque, l'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente - sul comportamento del quale viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, - apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (Cass. 4^ 9 dicembre 1988, Savelli, RV 180850). Orbene, per il caso sottoposto al nostro esame non era affatto imprevedibile la presenza di un ciclista sulla sede stradale, ne' si può dire che tale circostanza fosse svincolata sia dalla condotta del NI, sia dalla sua colpa, in quanto, considerando lo stato di luogo e di tempo (presenza di un incrocio e l'oscurità), la diligenza e la prudenza nel procedere da parte sua dovevano essere vieppiù maggiori.
Quanto agli altri motivi con riferimento a quello indicato sotto il n. 13 (V. parte narrativa), si osserva che l'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti). La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass. 4^, 10 giugno 2003, Vassallo). E la Corte di merito - come si è detto - ha spiegato perché si sia convinta della superfluità di una perizia che accerti la dinamica dell'incidente, evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi della responsabilità dell'imputato, secondo un itinerario logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
A questo si aggiunga che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (v. Cass. S.U. 23 novembre 1995, P.G. in c. Fachini). Ed in ogni caso va per completezza rivelato che il ricorrente, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di prove decisive quale effetto di un immotivato diniego opposto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella sostanza prospetta - come si diceva sopra - una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, un'interpretazione alternativa dei medesimi, indugiando in considerazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
Da ultimo altrettanto corretta è la risposta già offerta dalla Corte Territoriale relativamente alla applicazione della pena amministrativa accessoria della sospensione della pente di guida. Essa è obbligatoria ex art. 221 C.d.S. ed è infondato il rilievo che già il Prefetto ha disposto la sospensione della patente per due mesi, atteso che se l'imputato ha già scontato tale pena accessoria, quella comminata dalla Corte d'Appello non troverà materiale esecuzione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009