Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
L 9 L O 8 F 6 E . e l E N a N n , e O 1 I p 8 Z 9 a A 1 R m - T e 1 t S 1 s I i - G s 4 E l 2 R IN COME FAL PO LO014 9 8 /0 1 a . A e L D h ic 3 REPUBBLICA ITALIANA E if T 2 d . N o E T S R m E A LA CORTE PREMID CASSAZIONE Oggetto Дамчой синий SEZIONE PRIMA CIVILE mizcrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22369/98 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente 1195/99 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Cron.3201 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 18/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE RE ら 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: il. IL CANCELLIERE FALLIAM INTO A.G.F. Srl, già A.G.F. SpA, precedentemente MA Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato MAGLIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARAZZI ENZO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
COMUNE DI MILANO;
CG40805 intimato CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE 2000 e sul 2° ricorso n° 01195/99 proposto da: UFFICIO COPIE F Rilasciata copia legale 1875 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, IZZ ŏ al Sig. perdiritti L. || 20 FEB. 2001.. 1 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e CH LL, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO A.G.F. Srl;
intimato avverso la sentenza n. 2786/98 del Pretore di MILANO, depositata il 23/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per la di improcedibilità dichiarazione del ricorso previa inefficacia principale, del ricorso incidentale;
in subordine il rigetto di entrambi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 3 Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 17 gennaio 1998 la A.G.F. s.p.a. e precedentemente MA s.r.l,s.r.l., già A.G.F. opposizioneproponeva all'ingiunzione n. 97/0000719738-7 del Comune di Milano di pagamento del- la somma di lire 109.600 per pretese esposizioni abu- sive di manifesti pubblicitari su un impianto denomi- nato Casko Park e conseguente violazione dell'art. 16 del reg. Com. pubblicità. Deduceva che l'ingiunzione illegittima per mancanza di qualsiasi causale e era motivazione. Il Comune, costituitosi, sosteneva che le affis- sioni effettuate dalla società, prive della prescritta autorizzazione comunale, erano in contrasto con gli artt. 21 e 28 del d.P. R. n. 639 del 1972 e degli artt. 6 e 16 del regolamento comunale per la pubblicità. La dichiarazione di pubblicità prevista dall'art. 21 del d. P. R. citato, presentata dalla società ricorrente, produceva effetti unicamente fiscali, al fine di con- sentire all'ente impositore l'applicazione dell'imposta, ma non esentava dall'obbligo di ottenere apposita autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, prima di effettuare la pubblicità stessa. Inoltre, la società non aveva fornito la documentazione che 1'amministrazione aveva espressamente richiesto per 3 4 l'autorizzazione all'affissione. Con sentenza n. 2786 in data 22 luglio 1997, il Pretore di Milano respingeva l'opposizione confermando l'ordinanza-ingiunzione. Osservava: a) che era sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione, imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981, il riferimento, contenuto nel provvedimento opposto, al verbale di accertamento del- la violazione, qualora questo contenga esauriente in- dicazione degli estremi della violazione medesima;
b) che ciò si era puntualmente verificato nel- la specie, come si evinceva dal raffronto tra il testo dell'ordinanza impugnata e quello del verbale n. 2/93/7001428 del settore finanze tributarie del Comune di Milano datato 30.3.1993. Avverso la sentenza pretorile il Fallimento A.G.F. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE --) Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. 4 5 --) Il ricorso principale è improcedibile. Ai sensi dell'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelle- ria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Nella specie, il ricorso, notificato al solo Comu- ne di Milano il 4 dicembre 1998, è stato depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 28 dicembre, mentre il suddetto termine di giorni venti scadeva il 24 dicembre 1998, che era un giorno feriale (giovedì) a differenza dei tre giorni immediatamente successivi (venerdì 25, Natale, sabato 26, S. Stefano, e domenica 27). --) Con l'unico mezzo di impugnazione (non condi- zionato) il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Il Pretore aveva compensato le spese di lite per la particolarità della materia, mentre avrebbe dovuto pronunciare condanna della controparte al rimborso delle spese sulla base della soccombenza. --) Il ricorso incidentale è inammissibile. La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è incen- surabile in sede di legittimità, a meno che la deci- 5 6 sione del giudice di merito non si fondi sulla indica- zione di ragioni palesemente illogiche e tali da infi- ciare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del compor- tamento delle parti nell'ambito della vicenda proces- suale (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390, 13 gennaio 2000 n. 319; 13 agosto 1999 n. 8635, 14 giugno 1999 n. 5909). Nel caso in esame, l'integrale compensazione delle spese è stata fondata dal Pretore sulla particolarità della materia, e cioè su un elemento rilevante ai fini della decisione, mentre il ricorrente incidentale non ha nemmeno dedotto profili di illogicità della motiva- zione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- nel dispositivo, vanno poste a carico della ricor- me rente dovendo considerarsi prevalente la sua soccom- benza in relazione all'oggetto dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile quello incidenta- le;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 87.000 ' 6 7 oltre a lire 400.000 per onorari. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Cons. est. Il Presidente Топии Велошо lomar lamener Dott. Massimo Bonomo Dott. Corrado Carnevale Depocket-2 FCN 2001 IL CAMPELLIERE Andreef Bring jj IL CANCELLIERE CANCER I L L O B 9 8 E 6 E . N N ZIO , le 1 A 8 a R 9 en T 1 IS - p 1 G a 1 E - al sistem R 4 A 2 D . E L T 3 N e 2 E ifich S . E T R d A o m 7