Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17499 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
17499/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 66690 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1988 N. 131 TAB. ALL. B - NB MATERIA REPUBBL 1 TRIB U T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 21670/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 41135 Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA C. CASSAZIONE CAMPION CIVILE SENTENZA 66690 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
10.16 ricorrente e da UFF DISTRETTUALE II DD SAN DONA' DI PIAVE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
1442
- ricorrente -
1-
contro
BI DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI FADALTI, giusta mandato a margine;
controricorrente - avverso la sentenza n. 94/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 25/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato CICCOTTI (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Bigaran Egidio, esercente attività di commercio al minuto di articoli di orologeria ed oreficeria, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia avverso l'avviso di accertamento, conseguente ad una determinazione in via sintetica, ai sensi dell'art. 38, 4° comma, del D.P.R. n. 600/73, e sulla base della disponibilità di alcuni beni e servizi, dell'Ufficio Imposte Dirette di San Donà di Piave avente ad oggetto, ai fini dell'Irpef e dell'Ilor, un maggior reddito, per l'anno 1988, rispetto a quanto dichiarato. La Commissione di primo grado rigettava il ricorso. A seguito dell'appello proposto dal Bigaran, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza in esame, accoglieva il gravame. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'Ufficio; resiste con controricorso il Bigaran. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazio- ne, che si prospetta quale “oscura ed incomprensibile da essere inesistente e senza consentire né la ricostruzione dell'iter logico seguito, né l'individuazione delle ragioni che hanno condotto il giudi- ce alla soluzione adottata". Nel controricorso si deduce, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato oltre i sessanta giorni previsti dalla legge (sentenza impugnata notificata in data 19-9-1998 all'Avvocatura dello Stato di Venezia e ricorso notificato il 26-10-1999). Preliminarmente, deve rilevarsi che infondata è l'eccezione, in controricorso, di tardività del ricor- so, in quanto la sentenza della Commissione Regionale è stata notificata all'Avvocatura distrettuale dello Stato il 19-9-1998 mentre il ricorso è stato notificato il 26-10-1999. Infatti, a seguito della sentenza n. 525/2000 della Corte Costituzionale, si deve ritenere che prima della data del 18-5-1999 le sentenze delle Commissioni di secondo grado andavano necessariamente notificate all'Ufficio per far decorrere il termine breve dell'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che la notifica presso l'Avvocatura distrettuale non valeva a tal fine, sempreché l'Ufficio non si fosse avvalso della fa- coltà di farsi assistere, circostanza non verificatasi nella fattispecie in esame, dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado. Pertanto, conformemente a quanto già sostenuto da questa Corte (Cass. n. 2711/2002), l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della 1. n. 133/99, nella parte in cui estendeva anche alle sentenze notificate prima del 18-5-1999 (epoca anteriore all'entrata in vigore della legge) l'efficacia dell'art. 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/92, comporta che la notifica in questione doveva ef- fettuarsi all'Ufficio finanziario che aveva emesso l'atto. Di conseguenza, si deve ritenere che, nel caso in esame, non potendo decorrere il termine breve, la sentenza di secondo grado è da ritenersi non notificata e che il ricorso poteva notificarsi nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., rispettato dall'Amministrazione. Quanto all'unico motivo di ricorso, si rileva che lo stesso è fondato e merita accoglimento. Sussiste nella decisione impugnata l'omissione della motivazione: la lettura delle scarne argomen- tazioni (solo quattro righe) poste a sostegno di quanto statuito dalla Commissione Regionale, per la genericità delle espressioni e l'incomprensibilità della relativa portata decisoria, non consente di identificare la ratio dell'impugnata pronuncia, che tanto più andava esplicitata in modo logico e compiuto in quanto il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado.
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Commissione N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA Tributaria Regionale del Veneto. In Roma, il 5-4-2002 Il PresidentePresidentfor tha L'estensore IL C"Arabido -9 DIC. ANA DEPOLIT ص Oggi. فا Amilde ق