Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
E N 0 6 O 9 1 T T / C.C. Fo E 4 / 048 74/0 2 R 6 T 2 5 S I R G . P E . R L D A DI CASSAZIONE L D A BBLICA ITALIANA E B D D Oggetto: IRPEF - Premio fe- A I E T S E A T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N I SUPREMA 1 E N 3 R S E 1 deltà E I S . T A E N t A 2000 M M R.G.N. 12842/1998! SEZIONE QUINTA CIVILE Cron. 1036 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Olla Presidente Rep. Consigliere Ud. 10.05.2001 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro il signor DO NT;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 1° 2001 marzo 1999, n. 27/03/99, depositata il 27 aprile 1999; 1171 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 10 maggio 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
M 1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 1° marzo 1999, n. 27/03/99, depositata il 27 aprile 1999, che ha respinto l'appello della Dire- zione regionale per le entrate dell'Umbria contro la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Terni n. 505/01/92, che aveva accolto il ricor- so del signor DO NT proposto contro il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Terni, mantenuto sulla richiesta di rimborso dell'IRPEF tratte- nutagli dal sostituto d'imposta. La controversia è relativa all'Irpef 1989. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - la Banca commerciale italiana corrisponde al signor DO NT un pre- mio in occasione del suo venticinquesimo anno di servizio e su di esso effet- tua le ritenute IRPEF;
sull'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenutagli dal sostituto d'imposta, - presentata dal signor DO NT, l'Intendenza di finanza di Terni mantie- ne il silenzio rifiuto;
- il ricorso proposto dal contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Terni.
1.3. L'appello dell'Ufficio è respinto dalla Commissione tributaria regionale di Perugia per le seguenti ragioni: - nel suo appello l'Ufficio censura l'operato dei primi giudici per il fatto che essi non avrebbero tenuto in debita considerazione l'articolo 48.2.f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal momento che la liberalità risulterebbe stretta- 2 mente legata al rapporto di lavoro;
osserva in senso contrario la Commissione che è pur vero che l'erogazione non è estranea al rapporto di lavoro, ma lo è certamente rispetto alla presta- zione del lavoro;
- la lettera f) dell'art. 48.2 sottintende e non esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro quando contempla l'esenzione dall'IRPEF per quelle liberalità che sono eccezionali e che non sono estese a tutti i dipendenti;
- l'erogazione di cui si tratta, in quanto non contrattualizzata ed in quanto frutto di prassi che può esser interrotta in qualunque momento, ha tutte le caratteristiche richieste dalla normativa.
2.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 1° marzo 1999, n. 27/03/99, adducendo due motivi d'impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del ricor- so, la decisione impugnata venga cassata con l'adozione di tutte le conse- guenti statuizioni anche in ordine alle spese.
3. Il signor DO NT non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Con il ricorso per cassazione il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 48.1 e 48.2.f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in rela- zione all'art. 48.2 f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917. 4.2. Il Ministero ricorrente si avvale delle seguenti argomentazioni: - il giudice tributario ha apoditticamente sostenuto che il premio in esame rappresenta un evento eccezionale, senza dar conto degli altri requisi- 3 ti previsti dalla legge, come la liberalità, la discrezionalità e la generalità, e senza considerare che l'erogazione delle somme in esame risale ad una deli- bera del Consiglio di amministrazione della Banca di vecchia data, che ha attribuito alla stessa una connotazione di stabilità nel tempo e che costituisce norma organizzativa interna idonea a vincolare la banca, sicché l'erogazione delle predette somme non potrebbe ritenersi né eccezionale né liberale;
- inoltre, ove un premio di servizio venga corrisposto, come nel caso di specie, al quindicesimo, al venticinquesimo, al trentacinquesimo anno di servizio, non si potrebbe parlare di non ricorrenza;
infine, il requisito della generalità sarebbe escluso dal fatto che l'indennità viene erogata solo ai dipendenti che si trovino ad aver maturato il diritto all'elargizione.
4.3. Il ricorso è fondato. L'art. 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo aver stabilito che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta>> (comma 1), esclude che concorra- no a formare il reddito < le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti>> (art. 48, comma 2, lett. f). Ciò premesso, al fine di risolvere la controversia oggetto di questo giudizio, occorre stabilire se nel genere previsto dall'art. 48.2.f) DPR 22 di- cembre 1986, n. 917, rientri la specie del "premio di fedeltà", cioè dell'ero- gazione di danaro effettuata a un dipendente in occasione del compimento di un lungo e ininterrotto periodo di servizio (25 anni nel caso del signor Adol- fo NT). L'appartenenza della categoria di specie costituita dal premio di fe- deltà alla categoria di genere descritta nell'art. 48.2.f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è subordinata dalla chiara lettera della legge al possesso, da parte di siffatto premio, di tutti i requisiti affinché l'erogazione possa essere esclusa dalla formazione del reddito. Tali requisiti sono la liberalità, l'ecce- zionalità, l'irripetibilità e la particolarità del destinatario. Nella fattispecie concreta oggetto di questo giudizio il premio fedel- tà è stato erogato dal datore di lavoro, in assenza di un vincolo contrattuale, a tutti i dipendenti che abbiano svolto servizio per un determinato periodo di tempo. Dei quattro requisiti prescritti dalla legge il premio fedeltà presenta, dunque, senz'altro quello della liberalità, perché si tratta di un'attribuzione patrimoniale conferita spontaneamente dal datore di lavoro, mancando una qualsiasi fonte, autoritativa o pattizia, del vincolo alla sua erogazione. Quanto all'eccezionalità, essa è esclusa dal fatto che ciascun dipen- dente, man mano che la sua anzianità di servizio si approssima al compi- mento del periodo ritenuto sufficiente (vent'anni, trent'anni e così via), è in grado di prevedere, con un tasso di probabilità crescente con il decorso del tempo, il momento in cui maturerà la sua aspettativa alla percezione del premio, che, pur in assenza di vincolo contrattuale, è sorretta dalla consue- tudine aziendale: la prevedibilità, che esiste fin dall'inizio del rapporto di la- voro e che fonda un'aspettativa destinata a trasformarsi gradualmente con il passaggio del tempo fino a diventare certezza al compimento del prefissato periodo di servizio, è assolutamente incompatibile con l'eccezionalità dell'e- rogazione. 5 La mancanza di eccezionalità del premio di fedeltà è, poi, conferma- ta dal difetto del quarto requisito, cioè dalla mancanza della particolarità dei destinatari. Infatti, il premio fedeltà è goduto sempre, senza eccezioni, da tutti i dipendenti della banca che conseguano l'anzianità pluriennale di ser- vizio. Il premio fedeltà è, pertanto, generale e non particolare, perché la sua erogazione è prevedibile anche sotto l'aspetto soggettivo. In sostanza è normale, e non eccezionale, che, non un qualche specifico dipendente, in via di eccezione, ma tutti i dipendenti della banca percepiscano regolarmente, al compimento di un determinato periodo di servizio, il premio fedeltà. Tenuto conto contemporaneamente della lunghezza del periodo di servizio solitamente necessario per dimostrare fedeltà all'azienda (alcuni decenni) e della durata media della vita lavorativa di un dipendente, l'irripetibilità potrebbe essere, ma solo di fatto, l'unico dei quattro requisiti di non imponibilità dell'erogazione liberale di cui il premio di fedeltà è pri- vo. In conclusione, poiché il premio di fedeltà possiede ben tre dei quat- tro caratteri che dovrebbero essere assenti nell'erogazione liberale affinché essa non concorra a formare il reddito, se ne deve riconoscere la sottoposi- zione all'IRPEF ai sensi dell'art. 48.2.f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Per le considerazioni esposte il ricorso del Ministero delle finanze dev'essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata. Inoltre, poi- ché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384.1 cpc. Ne deriva il rigetto della domanda del contribuente.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2001. H Presidente Il relatore ed estenspre Con Meloncel IL CANCELLIERE C1 Jucoble по боль Arnaldo Casano Oggi - 5 APR. 2002 DEPOSIT 1huable moble Gran E N O I Z A 6 5 A 8 R 9 I . T 1 R N S / I 4 - A / G 6 T B E 2 R U . L B R L . I A P A . R D . D T B E L A A T E T I D N 1 R I E 3 S E S 1 N E T E . S A N I M A