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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20522 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Ye WE, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2026 del Tribunale di L'Aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di L'Aquila rigettava l'istanza di annullamento dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti aveva applicato a Ye WE la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di truffa, aggravata sia dall'avere cagionato un danno di rilevante entità che dall'avere approfittato delle condizioni di minorata difesa nelle quali versava la vittima. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20522 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2. Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione il difensore di Ye WE che deduceva: 2.2. violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare entro un termine "congruo"; tale non sarebbe il termine di trenta giorni assegnato dal Giudice per le indagini preliminari all'interprete, dato che lo stesso osterebbe al tempestivo esercizio del diritto di difesa, anche tenuto conto del fatto che non sarebbe stata disposta la traduzione orale nel corso dell'interrogatorio di garanzia;
2.3. violazione di legge (artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare in relazione all'omessa trasmissione integrale degli atti: mancherebbero alcune pagine sia della denuncia querela che della comunicazione della notizia di reato;
sul punto il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare che gli atti trasmessi consentivano "comunque" la ricostruzione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non risulta indicata la concreta lesione del diritto di difesa discendente dalla traduzione ritenuta illegittima perché tardiva. Tale conclusione, che si anticipa, prevede la analisi dei presupposti e delle conseguenze del diritto alla traduzione tempestiva che deve essere effettuata attraverso lo scrutinio (a) delle necessità per l'alloglotto di eccepire la nullità da traduzione tardiva allegando un concreto interesse (infra § 2); (b) della valutazione relativa alla congruità del termine in cui la traduzione viene resa disponibile (infra § 3); (c) delle conseguenze del riconoscimento della traduzione tardiva (infra § 4). 2.La necessità di allegare un "concreto interesse" a dedurre la nullità da omessa, tardiva o irregolare traduzione. Devono essere preliminarmente individuati i casi in cui l'interesse a dedurre la violazione del diritto di difesa generato dalla omessa, tardiva, o irregolare, traduzione dell'atto debba essere indicato a sostegno dell'eccezione di nullità. Sul punto le Sezioni Unite nella sentenza pronunciata nel caso "Ndiaye" relativa ali -omessa traduzione della sentenza" hanno affermato che «è inesigibile per il difensore illustrare profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l'"omessa 2 traduzione della sentenza" produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 - 01; § 5.9., nello stesso senso in materia di misure cautelari personali, in un caso di omessa traduzione dell'ordinanza: Sez. 5, n. 40417 del 29/10/2025, [...], Rv. 289002 - 01). Nello specificare tale affermazione le Sezioni Unite hanno puntualmente affermato - enunciando un principio che rileva nel caso in esame - che «l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 - 01). Tali affermazioni in ordine alla sussistenza di un interesse "presunto" ad impugnare in caso di traduzione omessa e di interesse "da allegare" in caso di traduzione "tardiva o irregolare" per quanto pronunciate dalle Sezioni unite in un caso relativo alla traduzione della "sentenza" emessa all'esito del giudizio di cognizione devono ritenersi valide anche in relazione ali -ordinanza" oggetto dell'incidente cautelare. Deve pertanto ritenersi superato il precedente approdo interpretativo secondo cui dovesse essere "sempre e comunque" allegato un interesse a sostegno della nullità derivante dai vizi della traduzione (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, § 7) Si ritiene invece che, a fronte di un "generale e presunto" interesse alla traduzione dei provvedimenti - siano essi cautelari che di cognizione -, nei casi in cui la traduzione sia stata disposta ma sia tardiva o errata, l'alloglotto che impugna deve allegare quale sia il concreto interesse a denunciare la nullità (generale a regime intermedio) derivante dalla traduzione di cui denuncia l'illegittimità. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche è stato affermato che sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla "tardiva" traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Medina, Rv. 287455 - 01). In conclusione, si afferma che l'interesse a denunciare la nullità deve ritenersi "presunto" se la traduzione del provvedimento (sia esso emesso 3 all'esito del giudizio di cognizione che nell'ambito dell'incidente cautelare) è omessa, mentre deve essere "allegato" se la traduzione è tardiva o irregolare. 3. La congruità del termine. Quanto alla "congruità" del termine assegnato all'interprete, decisiva per valutare la legittimità del provvedimento tradotto tardivamente, il codice di rito non fornisce specifiche indicazioni, lasciandone al giudice la valutazione che deve essere effettuata facendo riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla eventuale lesione «dei diritti e delle facoltà della difesa» (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.). 3.1. Le Sezioni Unite "Niecko" hanno rilevato che il rispetto di un termine congruo per la traduzione è imposto non solo dalla normativa interna ma anche da quella sovranazionale e, segnatamente: - dall'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, che chiarisce, in modo non equivocabile, che la traduzione di un atto processuale deve avvenire, ovviamente compatibilmente con quanto già sottolineato sopra, "nel più breve tempo possibile", con la conseguenza che, acquisita la conoscenza dell'ignoranza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, l'autorità giudiziaria deve individuare senza ritardo un interprete che conosca la lingua dell'imputato o dell'indagato alloglotta, per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa;
connotazioni garantistiche, queste, su cui la Corte EDU, in più occasioni, si è soffermata (tra le altre, Corte EDU, Bhiarki c. Islanda, 15/03/2022, n. 30965/17, § 49; Corte EDU, 08/03/2002, Tonkov c. Belgio, n. 41115/14, § 38; Corte EDU, 18/12/2018, AL c. Russia, n. 36658/05, § 117; Corte EDU, 09/11/2018, Beuze c. Belgio, n. 71409/10, § 119; Corte EDU, 27/11/2011, TO c. Francia e Belgio, n. 25303/08, § 55); - dalla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
nel primo periodo del punto 18 delle premesse della Direttiva, si stabilisce che la «interpretazione a beneficio degli indagati o degli imputati dovrebbe essere fornita senza indugio [...]», facendosi uso di una locuzione, "senza indugio", sinonimica della locuzione "nel più breve tempo possibile" utilizzata dal citato 6, par. 3, lett. a) della Convenzione europea (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, § 8). 3.2. La valutazione della congruità del termine resta di competenza del giudice che procede: sul punto le Sezioni unite "Niecko" hanno affermato che «la verifica della congruità del termine di cui all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., pur non essendo agevole, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, 4 laddove motivata, in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza, nel rispetto delle emergenze processuali [...] Il giudice di merito, pertanto, è tenuto a compiere una valutazione rigorosa dei profili fattuali relativi alle modalità con cui la traduzione dell'atto è stata eseguita, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, già in passato, aveva precisato come le conseguenze sul piano della validità della misura cautelare si producono nelle ipotesi di traduzioni effettuate in un termine incongruo, nel valutare il quale occorre, tra l'altro, tenere «conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni» (Sez. 6, n. 48469 del 04/12/2008, Abdalla, Rv. 242147 - 01; in senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 9041 del 15/02/2006, [...], Rv. 233916 - 01). Quest'ultimo richiamo giurisprudenziale è opportuno per comprendere che i profili fattuali in questione possono assumere un rilievo estremamente variegato, potendo i tempi tecnici della traduzione di un atto processuale dipendere da una molteplicità di fattori, tra loro eterogenei, quali, ad esempio, la complessità del provvedimento che deve essere tradotto;
l'elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione;
la difficoltà di reperire un traduttore che comprenda la lingua del soggetto alloglotta, per la rarità dell'idioma parlato dallo straniero. In tale variegato contesto, può svolgere un'importante funzione di contemperamento delle contrapposte esigenze delle parti - il Pubblico ministero e l'indagato o l'imputato alloglotta - lo strumento previsto dall'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen. [...] che può essere utilizzato dal giudice di merito per ammortizzare i tempi della traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dal cittadino straniero, soprattutto quando tale adempimento processuale, per le ragioni sopra richiamate, sia reso complicato dalla fattispecie concreta» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 — 01, § 8). 4.Le conseguenze del riconoscimento della nullità derivante dalla traduzione omessa, tardiva o irregolare. Le conseguenze della traduzione omessa tardiva o irregolare secondo la autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite sono diverse a seconda che si verta nel procedimento di cognizione piuttosto che in quello cautelare. 4.1. Dalla analisi integrata delle due sentenze delle Sezioni unite emerge che: - la "omessa traduzione della sentenza" genera una nullità (generale a regime intermedio) che investe la "sentenza documento" e, in concreto si traduce nella riapertura dei termini per impugnare, -la "omessa traduzione dell'ordinanza cautelare" determina la nullità 5 dell'ordinanza genetica e degli atti conseguenti, ma non produce nessuna riapertura dei termini per impugnare. Alla base delle diverse valutazioni delle Sezioni Unite, che prevedono un trattamento più severo per la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare rispetto alla mancata traduzione della sentenza, vi è, ragionevolmente, la necessità di apprestare maggiore ed immediata tutela ai provvedimenti che limitano - seppure in via incidentale e provvisoria - la libertà personale e che devono essere conosciuti dall'accusato nella lingua a lui nota 4.2. Il tema delle conseguenze della traduzione tardiva è stato affrontato solo dalle Sezioni Unite "Ndjaie" che si sono occupate della intempestiva traduzione della "sentenza": è stato così affermato che «se l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente;
il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi;
se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni)» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798, § 5.9.). Di contro, le Sezioni Unite "Niecko", nell'affrontare i vizi inerenti la traduzione dell'ordinanza cautelare non hanno esaminato espressamente il tema delle conseguenze della tardività della traduzione dell'ordinanza cautelare (al § 9 la sentenza si sofferma solo sulla valutazione della congruità). Il Collegio ritiene, comunque, che, per individuare tali conseguenze, possa essere utilizzato, con qualche distinguo connesso alla specificità dell'incidente cautelare, il percorso argomentativo utilizzato dalle Sezioni Unite Ndiaye per definire le conseguenze del ritardo della traduzione della sentenza. Può affermarsi cioè che - in modo analogo a quanto stabilito per il ritardo nella traduzione della sentenza il termine per impugnare - dunque per proporre l'istanza di riesame - ridecorra dal momento in cui l'indagato abbia conoscenza dell'ordinanza tradotta sempre che (a) il ritardo abbia leso un concreto interesse specificamente dedotto, (b) il termine non sia ancora decorso;
ove invece lo stesso sia perento il riconoscimento della lesione del diritto di difesa da traduzione tardiva genererà la nullità dell'ordinanza. Non può ritenersi che nel caso di termine che "cada" dopo quello per proporre impugnazione possa essere proposta facendo decorrere ex novo il termine per proporre l'istanza di riesame: la materia della libertà personale 6 implica infatti il massimo rispetto del diritto di difesa, come rilevato dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni unite che assegna diversi epiloghi processuali al riconoscimento della nullità da omessa traduzione che solo nel caso dell'ordinanza cautelare travolge il provvedimento, mentre nel caso della sentenza si traduce nel mero annullamento della "sentenza documento" e nella conseguente riapertura dei termini per impugnare. 5. In conclusione, deve ritenersi che: - la valutazione di congruità del termine per la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare è rimessa al giudice di merito che, nell'effettuarla deve valutare tutte le circostanze del caso concreto compresa la difficoltà di reperire un interprete e la complessità del provvedimento;
- la violazione del diritto a ottenere una traduzione dell'ordinanza cautelare in un termine congruo genera una nullità generale a regime intermedio che, nell'essere dedotta, deve essere sostenuta dall'indicazione di uno specifico interesse correlato alla tardività eccepita;
- che ove la nullità sia riconosciuta ed il termine per il termine per impugnare l'ordinanza non sia ancora decorso lo stesso ridecorre dal momento in cui la persona sottoposta a cautela ne viene a conoscenza, mentre se è già decorso deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza. 6.Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre la ipotetica non congruità del termine rilevando che l'ordinanza era di cinque pagine e che non ne era stata disposta la traduzione orale in sede di interrogatorio preventivo senza indicare quali fosse il "concreto interesse" leso dall'ipotetico ritardo nella traduzione. Di contro, il Tribunale riteneva che il termine di trenta giorni fosse compatibile con l'attività indicata effettuando una - seppur sintetica - valutazione di merito. La mancata indicazione da parte del ricorrente di una concreta lesione del diritto di difesa connessa alla tardività della traduzione implica l'inammissibilità della doglianza. 7.11 secondo motivo di ricorso, che denuncia l'incompleta trasmissione al Tribunale per il riesame degli atti posti a fondamento della misura cautelare è manifestamente infondato. Sul punto deve essere chiarito che l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha "selezionato" per sostenere la richiesta (oltre agli elementi a favore dell'indagato e - dopo l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - all'interrogatorio di 7 garanzia preventivo). Non esiste invece nessun obbligo in capo al pubblico ministero di tramettere "tutto" il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 - 01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 - 01). Chiarito che l'obbligo di trasmissione non riguarda tutti gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, ma solo quelli selezionati come "rilevanti" dal pubblico ministero, deve ritenersi che la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. sia riservata esclusivamente alla omessa trasmissione degli atti ab origine allegati alla richiesta avanzata al al Giudice per le indagini preliminari e non può ritenersi estesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini. Si afferma, cioè, che l'inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. colpisce la misura cautelare solo quando non siano trasmessi al Tribunale gli atti ab origine selezionati dal pubblico ministero e da questi inviati al Giudice per le indagini preliminari: l'inefficacia può dunque essere riconosciuta solo se viene violata la "catena di trasmissione" prevista dal combinato disposto degli artt. 291, 309, comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen. E' infatti il Pubblico ministero che "sceglie" quali atti inviare al Giudice per le indagini preliminari per sostenere la sua richiesta;
ed è tale originaria selezione a generare - e circoscrivere - l'obbligo di trasmissione al tribunale per il riesame che - si ribadisce - riguarda "solo" quegli atti e non tutto il fascicolo delle indagini preliminari. La scelta legislativa si spiega in ragione della necessità di mantenere il segreto su parte delle indagini quando queste siano particolarmente complesse e riguardino molti indagati. 8.All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Tenuto conto della rilevanza della questione prospettata non si condanna il ricorrente al pagamento di alcuna somma alla Cassa delle Ammende. Si riafferma infatti che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza V. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186. (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla, Rv. 248380 - 01)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 8 spese processuali. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. IL FUI\42_..i..».\
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di L'Aquila rigettava l'istanza di annullamento dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti aveva applicato a Ye WE la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di truffa, aggravata sia dall'avere cagionato un danno di rilevante entità che dall'avere approfittato delle condizioni di minorata difesa nelle quali versava la vittima. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20522 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2. Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione il difensore di Ye WE che deduceva: 2.2. violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare entro un termine "congruo"; tale non sarebbe il termine di trenta giorni assegnato dal Giudice per le indagini preliminari all'interprete, dato che lo stesso osterebbe al tempestivo esercizio del diritto di difesa, anche tenuto conto del fatto che non sarebbe stata disposta la traduzione orale nel corso dell'interrogatorio di garanzia;
2.3. violazione di legge (artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare in relazione all'omessa trasmissione integrale degli atti: mancherebbero alcune pagine sia della denuncia querela che della comunicazione della notizia di reato;
sul punto il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare che gli atti trasmessi consentivano "comunque" la ricostruzione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non risulta indicata la concreta lesione del diritto di difesa discendente dalla traduzione ritenuta illegittima perché tardiva. Tale conclusione, che si anticipa, prevede la analisi dei presupposti e delle conseguenze del diritto alla traduzione tempestiva che deve essere effettuata attraverso lo scrutinio (a) delle necessità per l'alloglotto di eccepire la nullità da traduzione tardiva allegando un concreto interesse (infra § 2); (b) della valutazione relativa alla congruità del termine in cui la traduzione viene resa disponibile (infra § 3); (c) delle conseguenze del riconoscimento della traduzione tardiva (infra § 4). 2.La necessità di allegare un "concreto interesse" a dedurre la nullità da omessa, tardiva o irregolare traduzione. Devono essere preliminarmente individuati i casi in cui l'interesse a dedurre la violazione del diritto di difesa generato dalla omessa, tardiva, o irregolare, traduzione dell'atto debba essere indicato a sostegno dell'eccezione di nullità. Sul punto le Sezioni Unite nella sentenza pronunciata nel caso "Ndiaye" relativa ali -omessa traduzione della sentenza" hanno affermato che «è inesigibile per il difensore illustrare profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l'"omessa 2 traduzione della sentenza" produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 - 01; § 5.9., nello stesso senso in materia di misure cautelari personali, in un caso di omessa traduzione dell'ordinanza: Sez. 5, n. 40417 del 29/10/2025, [...], Rv. 289002 - 01). Nello specificare tale affermazione le Sezioni Unite hanno puntualmente affermato - enunciando un principio che rileva nel caso in esame - che «l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 - 01). Tali affermazioni in ordine alla sussistenza di un interesse "presunto" ad impugnare in caso di traduzione omessa e di interesse "da allegare" in caso di traduzione "tardiva o irregolare" per quanto pronunciate dalle Sezioni unite in un caso relativo alla traduzione della "sentenza" emessa all'esito del giudizio di cognizione devono ritenersi valide anche in relazione ali -ordinanza" oggetto dell'incidente cautelare. Deve pertanto ritenersi superato il precedente approdo interpretativo secondo cui dovesse essere "sempre e comunque" allegato un interesse a sostegno della nullità derivante dai vizi della traduzione (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, § 7) Si ritiene invece che, a fronte di un "generale e presunto" interesse alla traduzione dei provvedimenti - siano essi cautelari che di cognizione -, nei casi in cui la traduzione sia stata disposta ma sia tardiva o errata, l'alloglotto che impugna deve allegare quale sia il concreto interesse a denunciare la nullità (generale a regime intermedio) derivante dalla traduzione di cui denuncia l'illegittimità. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche è stato affermato che sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla "tardiva" traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Medina, Rv. 287455 - 01). In conclusione, si afferma che l'interesse a denunciare la nullità deve ritenersi "presunto" se la traduzione del provvedimento (sia esso emesso 3 all'esito del giudizio di cognizione che nell'ambito dell'incidente cautelare) è omessa, mentre deve essere "allegato" se la traduzione è tardiva o irregolare. 3. La congruità del termine. Quanto alla "congruità" del termine assegnato all'interprete, decisiva per valutare la legittimità del provvedimento tradotto tardivamente, il codice di rito non fornisce specifiche indicazioni, lasciandone al giudice la valutazione che deve essere effettuata facendo riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla eventuale lesione «dei diritti e delle facoltà della difesa» (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.). 3.1. Le Sezioni Unite "Niecko" hanno rilevato che il rispetto di un termine congruo per la traduzione è imposto non solo dalla normativa interna ma anche da quella sovranazionale e, segnatamente: - dall'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, che chiarisce, in modo non equivocabile, che la traduzione di un atto processuale deve avvenire, ovviamente compatibilmente con quanto già sottolineato sopra, "nel più breve tempo possibile", con la conseguenza che, acquisita la conoscenza dell'ignoranza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, l'autorità giudiziaria deve individuare senza ritardo un interprete che conosca la lingua dell'imputato o dell'indagato alloglotta, per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa;
connotazioni garantistiche, queste, su cui la Corte EDU, in più occasioni, si è soffermata (tra le altre, Corte EDU, Bhiarki c. Islanda, 15/03/2022, n. 30965/17, § 49; Corte EDU, 08/03/2002, Tonkov c. Belgio, n. 41115/14, § 38; Corte EDU, 18/12/2018, AL c. Russia, n. 36658/05, § 117; Corte EDU, 09/11/2018, Beuze c. Belgio, n. 71409/10, § 119; Corte EDU, 27/11/2011, TO c. Francia e Belgio, n. 25303/08, § 55); - dalla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
nel primo periodo del punto 18 delle premesse della Direttiva, si stabilisce che la «interpretazione a beneficio degli indagati o degli imputati dovrebbe essere fornita senza indugio [...]», facendosi uso di una locuzione, "senza indugio", sinonimica della locuzione "nel più breve tempo possibile" utilizzata dal citato 6, par. 3, lett. a) della Convenzione europea (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, § 8). 3.2. La valutazione della congruità del termine resta di competenza del giudice che procede: sul punto le Sezioni unite "Niecko" hanno affermato che «la verifica della congruità del termine di cui all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., pur non essendo agevole, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, 4 laddove motivata, in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza, nel rispetto delle emergenze processuali [...] Il giudice di merito, pertanto, è tenuto a compiere una valutazione rigorosa dei profili fattuali relativi alle modalità con cui la traduzione dell'atto è stata eseguita, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, già in passato, aveva precisato come le conseguenze sul piano della validità della misura cautelare si producono nelle ipotesi di traduzioni effettuate in un termine incongruo, nel valutare il quale occorre, tra l'altro, tenere «conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni» (Sez. 6, n. 48469 del 04/12/2008, Abdalla, Rv. 242147 - 01; in senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 9041 del 15/02/2006, [...], Rv. 233916 - 01). Quest'ultimo richiamo giurisprudenziale è opportuno per comprendere che i profili fattuali in questione possono assumere un rilievo estremamente variegato, potendo i tempi tecnici della traduzione di un atto processuale dipendere da una molteplicità di fattori, tra loro eterogenei, quali, ad esempio, la complessità del provvedimento che deve essere tradotto;
l'elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione;
la difficoltà di reperire un traduttore che comprenda la lingua del soggetto alloglotta, per la rarità dell'idioma parlato dallo straniero. In tale variegato contesto, può svolgere un'importante funzione di contemperamento delle contrapposte esigenze delle parti - il Pubblico ministero e l'indagato o l'imputato alloglotta - lo strumento previsto dall'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen. [...] che può essere utilizzato dal giudice di merito per ammortizzare i tempi della traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dal cittadino straniero, soprattutto quando tale adempimento processuale, per le ragioni sopra richiamate, sia reso complicato dalla fattispecie concreta» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 — 01, § 8). 4.Le conseguenze del riconoscimento della nullità derivante dalla traduzione omessa, tardiva o irregolare. Le conseguenze della traduzione omessa tardiva o irregolare secondo la autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite sono diverse a seconda che si verta nel procedimento di cognizione piuttosto che in quello cautelare. 4.1. Dalla analisi integrata delle due sentenze delle Sezioni unite emerge che: - la "omessa traduzione della sentenza" genera una nullità (generale a regime intermedio) che investe la "sentenza documento" e, in concreto si traduce nella riapertura dei termini per impugnare, -la "omessa traduzione dell'ordinanza cautelare" determina la nullità 5 dell'ordinanza genetica e degli atti conseguenti, ma non produce nessuna riapertura dei termini per impugnare. Alla base delle diverse valutazioni delle Sezioni Unite, che prevedono un trattamento più severo per la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare rispetto alla mancata traduzione della sentenza, vi è, ragionevolmente, la necessità di apprestare maggiore ed immediata tutela ai provvedimenti che limitano - seppure in via incidentale e provvisoria - la libertà personale e che devono essere conosciuti dall'accusato nella lingua a lui nota 4.2. Il tema delle conseguenze della traduzione tardiva è stato affrontato solo dalle Sezioni Unite "Ndjaie" che si sono occupate della intempestiva traduzione della "sentenza": è stato così affermato che «se l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente;
il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi;
se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni)» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798, § 5.9.). Di contro, le Sezioni Unite "Niecko", nell'affrontare i vizi inerenti la traduzione dell'ordinanza cautelare non hanno esaminato espressamente il tema delle conseguenze della tardività della traduzione dell'ordinanza cautelare (al § 9 la sentenza si sofferma solo sulla valutazione della congruità). Il Collegio ritiene, comunque, che, per individuare tali conseguenze, possa essere utilizzato, con qualche distinguo connesso alla specificità dell'incidente cautelare, il percorso argomentativo utilizzato dalle Sezioni Unite Ndiaye per definire le conseguenze del ritardo della traduzione della sentenza. Può affermarsi cioè che - in modo analogo a quanto stabilito per il ritardo nella traduzione della sentenza il termine per impugnare - dunque per proporre l'istanza di riesame - ridecorra dal momento in cui l'indagato abbia conoscenza dell'ordinanza tradotta sempre che (a) il ritardo abbia leso un concreto interesse specificamente dedotto, (b) il termine non sia ancora decorso;
ove invece lo stesso sia perento il riconoscimento della lesione del diritto di difesa da traduzione tardiva genererà la nullità dell'ordinanza. Non può ritenersi che nel caso di termine che "cada" dopo quello per proporre impugnazione possa essere proposta facendo decorrere ex novo il termine per proporre l'istanza di riesame: la materia della libertà personale 6 implica infatti il massimo rispetto del diritto di difesa, come rilevato dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni unite che assegna diversi epiloghi processuali al riconoscimento della nullità da omessa traduzione che solo nel caso dell'ordinanza cautelare travolge il provvedimento, mentre nel caso della sentenza si traduce nel mero annullamento della "sentenza documento" e nella conseguente riapertura dei termini per impugnare. 5. In conclusione, deve ritenersi che: - la valutazione di congruità del termine per la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare è rimessa al giudice di merito che, nell'effettuarla deve valutare tutte le circostanze del caso concreto compresa la difficoltà di reperire un interprete e la complessità del provvedimento;
- la violazione del diritto a ottenere una traduzione dell'ordinanza cautelare in un termine congruo genera una nullità generale a regime intermedio che, nell'essere dedotta, deve essere sostenuta dall'indicazione di uno specifico interesse correlato alla tardività eccepita;
- che ove la nullità sia riconosciuta ed il termine per il termine per impugnare l'ordinanza non sia ancora decorso lo stesso ridecorre dal momento in cui la persona sottoposta a cautela ne viene a conoscenza, mentre se è già decorso deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza. 6.Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre la ipotetica non congruità del termine rilevando che l'ordinanza era di cinque pagine e che non ne era stata disposta la traduzione orale in sede di interrogatorio preventivo senza indicare quali fosse il "concreto interesse" leso dall'ipotetico ritardo nella traduzione. Di contro, il Tribunale riteneva che il termine di trenta giorni fosse compatibile con l'attività indicata effettuando una - seppur sintetica - valutazione di merito. La mancata indicazione da parte del ricorrente di una concreta lesione del diritto di difesa connessa alla tardività della traduzione implica l'inammissibilità della doglianza. 7.11 secondo motivo di ricorso, che denuncia l'incompleta trasmissione al Tribunale per il riesame degli atti posti a fondamento della misura cautelare è manifestamente infondato. Sul punto deve essere chiarito che l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha "selezionato" per sostenere la richiesta (oltre agli elementi a favore dell'indagato e - dopo l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - all'interrogatorio di 7 garanzia preventivo). Non esiste invece nessun obbligo in capo al pubblico ministero di tramettere "tutto" il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 - 01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 - 01). Chiarito che l'obbligo di trasmissione non riguarda tutti gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, ma solo quelli selezionati come "rilevanti" dal pubblico ministero, deve ritenersi che la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. sia riservata esclusivamente alla omessa trasmissione degli atti ab origine allegati alla richiesta avanzata al al Giudice per le indagini preliminari e non può ritenersi estesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini. Si afferma, cioè, che l'inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. colpisce la misura cautelare solo quando non siano trasmessi al Tribunale gli atti ab origine selezionati dal pubblico ministero e da questi inviati al Giudice per le indagini preliminari: l'inefficacia può dunque essere riconosciuta solo se viene violata la "catena di trasmissione" prevista dal combinato disposto degli artt. 291, 309, comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen. E' infatti il Pubblico ministero che "sceglie" quali atti inviare al Giudice per le indagini preliminari per sostenere la sua richiesta;
ed è tale originaria selezione a generare - e circoscrivere - l'obbligo di trasmissione al tribunale per il riesame che - si ribadisce - riguarda "solo" quegli atti e non tutto il fascicolo delle indagini preliminari. La scelta legislativa si spiega in ragione della necessità di mantenere il segreto su parte delle indagini quando queste siano particolarmente complesse e riguardino molti indagati. 8.All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Tenuto conto della rilevanza della questione prospettata non si condanna il ricorrente al pagamento di alcuna somma alla Cassa delle Ammende. Si riafferma infatti che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza V. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186. (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla, Rv. 248380 - 01)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 8 spese processuali. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. IL FUI\42_..i..».\