Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20522
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancata traduzione dell'ordinanza cautelare entro termine congruo

    Il motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato la concreta lesione del diritto di difesa derivante dalla ritenuta tardività della traduzione, limitandosi a dedurre la ipotetica non congruità del termine senza specificare un effettivo pregiudizio.

  • Rigettato
    Omessa trasmissione integrale degli atti al Tribunale per il riesame

    L'obbligo di trasmissione degli atti previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta, non l'intero fascicolo. La sanzione di inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. opera solo in caso di omessa trasmissione degli atti originariamente allegati alla richiesta del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20522
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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