Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2012, n. 25269
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Sentenza 11 aprile 2012

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Integra il reato di falso per occultamento (art. 490 cod. pen.) la condotta dell'avvocato che - consegnato al notaio, per la pubblicazione, l'ultimo testamento olografo del "de cuius" - trattenga presso il proprio studio il precedente testamento, ancorché implicitamente revocato, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è penalmente rilevante ogni condotta illecita diretta ad occultare il documento in modo da renderne impossibile l'utilizzazione e, quindi, ad impedire che esso adempia alla funzione per cui è predisposto, evenienza che si verifica quando sia temporaneamente celato o altrimenti reso irreperibile nella sua materialità. Né, ai fini della configurabilità del reato, rileva la necessità di disporre del documento o il proposito di restituire l'atto occultato o l'effettiva restituzione di esso dopo un certo tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2012, n. 25269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25269
    Data del deposito : 11 aprile 2012

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