Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
Integra il reato di falso per occultamento (art. 490 cod. pen.) la condotta dell'avvocato che - consegnato al notaio, per la pubblicazione, l'ultimo testamento olografo del "de cuius" - trattenga presso il proprio studio il precedente testamento, ancorché implicitamente revocato, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è penalmente rilevante ogni condotta illecita diretta ad occultare il documento in modo da renderne impossibile l'utilizzazione e, quindi, ad impedire che esso adempia alla funzione per cui è predisposto, evenienza che si verifica quando sia temporaneamente celato o altrimenti reso irreperibile nella sua materialità. Né, ai fini della configurabilità del reato, rileva la necessità di disporre del documento o il proposito di restituire l'atto occultato o l'effettiva restituzione di esso dopo un certo tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2012, n. 25269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25269 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Presidente - del 11/04/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 845
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 24952/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL CC LU N. IL 02/06/1939;
avverso la sentenza n. 2615/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 21/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per la parte civile l'Avv. Moser L.;
Udito il difensore Avv. Pellicciardi R..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IA OL GI avverso la sentenza in data 21 settembre 2010 con la quale la corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado ed in accoglimento dell'appello delle parti civili, ha dichiarato l'odierno ricorrente responsabile ai fini civili del delitto ascrittogli: e cioè del reato di falso per occultamento, presso il suo studio professionale, del testamento olografo redatto da LI AN nel 2001.
Il giudice dell'appello, in difformità rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, osservava che la condotta penalmente rilevante, di occultamento del testamento olografo, posta in essere dall'avvocato presso il cui studio il documento sia conservato, ben può concretizzarsi anche in relazione alla fattispecie concreta che nel caso di specie è stata accertata a carico del prevenuto: e cioè quella dell'essersi limitato - una volta consegnato al notaio, per la pubblicazione, l'ultimo testamento olografo del de cuius (quello del 2002) - a trattenere presso il proprio studio il precedente testamento olografo dello stesso AN LI, pure implicitamente revocato. Occorre invero precisare che, come accertato dai giudici, il testamento olografo del 2002 conteneva la nomina quale erede universale, della convivente del LI, OL LI, mentre quello del 2001, rinvenuto solo a seguito di perquisizione nello studio, devolveva solo un terzo dei beni alla OL, destinando il resto ai nipoti del de cuius. Era stato anche posto in evidenza che l'imputato, il quale aveva sempre taciuto di possedere un altro testamento olografo del LI, aveva ampiamente beneficiato anche in prima persona del lascito in favore della OL.
In conclusione il giudice dell'appello osservava che anche la assenza di efficacia del testamento implicitamente revocato non faceva venir meno il reato in parola;
in effetti, i sensi dell'art. 620 c.c., l'obbligo del possessore di testamento olografo di presentarlo al notaio per la pubblicazione si estende a ogni scheda testamentaria eventualmente posseduta, al fine di consentire un'interpretazione piena e corretta delle volontà complessive del de cuius, ed anche per ovviare ai casi in cui testamenti successivi siano in qualche modo viziati.
Comportandosi in violazione di tale obbligo, l'imputato aveva privato i congiunti del LI di uno strumento di verifica delle reali intenzioni del testatore, in base ad un vaglio comparato e globale delle due successive schede.
Deduce il ricorrente la mancata applicazione della legge penale. In particolare sarebbe stato erroneamente interpretato l'art. 620 c.c. il quale, a parere dell'impugnante, non prescrive la consegna al notaio di ogni scheda testamentaria in possesso di terzi: tale obbligo sussisterebbe soltanto con riferimento al testamento che non risulti successivamente revocato in maniera integrale da altro successivo.
Al ricorrente avrebbe potuto essere legittimamente imputato il reato in esame soltanto se il suo comportamento avesse fatto seguito ad una esplicita richiesta da parte degli eredi interessati. La Parte civile ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte territoriale ha bene messo in luce che il reato in esame viene configurato dalla condotta qualificabile come occultamento, di chi tenga nascosto il documento in modo da renderne impossibile l'utilizzazione, pur senza attentare alla genuinità e veridicità dello stesso in altri termini è penalmente rilevante ogni condotta illecita, diretta ad impedire che il documento adempia alla funzione per cui è predisposto, evenienza che si verifica quando questo venga temporaneamente celato o altrimenti reso irreperibile nella sua materialità.
La giurisprudenza non ha mancato di rilevare che il reato rimane integrato anche se non vi è necessità di disporre del documento, essendo sufficiente che mediante l'occultamento, l'atto venga tolto alla disponibilità dell'avente diritto, così da mettere in pericolo la potenziale utilizzabilità del documento nella sua funzione tipica.
Ed a nulla rileva, in tale prospettiva, persino il proposito di restituire l'atto occultato o l'effettiva restituzione di esso dopo un certo tempo.
Per le ragioni sopra esposte, la condotta del ricorrente è stata correttamente inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 490 c.p., avendo egli realizzato la sottrazione del documento dalla disponibilità degli eredi che avevano diritto ad averne conoscenza per la valutazione della tutela eventuale dei propri diritti, nel senso specificato dalla Corte territoriale In base al principio della soccombenza, il ricorrente deve sopportare le spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012