Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto con il quale la corte di appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale emesso ai sensi degli artt. 1129, terzo comma cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ. in tema di revoca dell'amministratore di condominio; ciò in quanto tale provvedimento, emesso su istanza di alcuni soltanto tra i condomini, comporta la risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini, da un lato, e l'amministratore, dall'altro, e cioè incide su diritti soggettivi.
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Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO VELLA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR CE, ME IA ZI, GL GO, ET LI, ELMO TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE LI SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PUGLIESE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 19/04/99 R.G.N. 358/98+362/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Mario SALERNI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Andrea PUGLIESE, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per accoglimento del ricorso in relazione al 3^ motivo per quanto di ragione, inammissibile il resto. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 23 ottobre 1997 RE RI, MA OR NA, UG IG, IU PE e AN DEomo, condomini del condominio La Fiorita, in Roma, via P. Baffi 14, 26, 28, chiedevano al Tribunale di Roma la revoca dell'amministratore AN De GE, in considerazione delle inadempienze ed irregolarità di cui la stessa si era resa responsabile. Il Tribunale di Roma, con decreto in data 24 aprile 1998, rigettava la richiesta.
Gli originari ricorrenti proponevano reclamo.
Altro reclamo veniva proposto da AN De GE, che si doleva della compensazione delle spese.
Con decreto in data 19 aprile 1999 la Corte di appello di Roma rigettava il reclamo proposto dai condomini con la seguente motivazione:
Sul merito delle censure dei condomini, va rilevato che è depositato in atti il certificato rilasciato il 5 luglio 1998 di prevenzione incendi relativo alla centrale termica del condominio onde è superata ogni questione al riguardo, ferma restando la non addebitabilità all'amministratore, per i motivi già indicati nel provvedimento reclamato che la Corte conferma, del ritardato rilascio del detto certificato. Per quanto riguarda l'asserita illegittima ripartizione delle spese condominiali va ribadito quanto ha già affermato il Tribunale di Roma e cioè che l'assemblea condominiale ha approvato la detta ripartizione e che la delibera assembleare non è stata impugnata. La questione proposta con la censura è, quindi, inammissibile in questa sede.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, RE RI, MA OR NA, UG IG, IU PE e AN DEOM.
Resiste con controricorso AN De GE.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione della ammissibilità del ricorso.
Il collegio non ignora che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa S.C. esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto con il quale la Corte di appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale ex art. 1129 cod. civ. in tema di revoca dell'amministratore di condominio (cfr., in tal senso, da ultimo, sent.: 30 marzo 2001 n. 4706 15 maggio 2000 n. 6249; 23 febbraio 1999 n. 1493; 10 maggio 1997 n. 4090). A fondamento di tale orientamento viene dedotta la natura di provvedimento di volontaria giurisdizione del decreto in questione, non suscettibile di passare in cosa giudicata, potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un altro provvedimento in senso difforme da quello precedente. Costituisce eccezione a tale orientamento la sentenza 18 maggio 199,6 n. 4620, alle cui conclusioni, invece, il collegio ritiene di dover aderire.
Va preliminarmente rilevato che ai fini della ricorribilità non costituisce ostacolo la natura (decreto e non sentenza) del provvedimento impugnato.
Occorre in proposito ricordare che per costante giurisprudenza di questa S.C., ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il termine "sentenza" non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e nei casi di cui agli art. 132 e 279 cod. proc. civ., ma deve essere interpretato estensivamente, in guisa da comprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se legittimamente emessi sotto forma di ordinanza o di decreto, rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, a condizione, però, che si tratti di provvedimenti decisori comunque incidenti su diritti soggettivi ed aventi piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso, si che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per la parte un pregiudizio definitivo ed irreparabile, se non fosse assicurato quel controllo di legittimità della Corte di cassazione sui provvedimenti decisori che l'art. 111 Cost. ha inteso garantire. Sulla base di tali premesse ritiene il collegio che contro il provvedimento con il quale la Corte di appello decide il reclamo avverso il decreto del Tribunale che ha pronunciato la revoca dell'amministratore di condominio è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto tale provvedimento, emesso su istanza di alcuni soltanto tra i condomini, comporta la risoluzione anticipata e definitiva (contro la quale non è previsto alcun altro rimedio) del rapporto di mandato esistente fra tutti i condomini, da un lato, e l'amministratore, dall'altro, e cioè incide su diritti soggettivi.
In relazione alle ragioni addotte a sostegno del contrario orientamento dominante nella giurisprudenza di questa S.C., va, in primo luogo, osservato che appare contraddittorio riconoscere il carattere decisorio di un provvedimento e negare contemporaneamente allo stesso la attitudine a passare in giudicato (cfr. sent. 31 luglio 1964 n. 1861 e 4 febbraio 1988 n. 1103). In senso contrario favorevole alla idoneità del provvedimento di revoca dell'amministratore a passare in giudicato (in considerazione della sua irrevocabilità, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale criticato) va osservato che secondo autorevole dottrina l'efficacia di un provvedimento e la sua revocabilità od irrevocabilità dipendono dal suo contenuto, dalla natura dell'attività per l'organo giurisdizionale ha svolto nel pronunciarlo, per cui se l'organo ha deciso una lite tra due parti, attuando il diritto a favore dell'uno o dell'altro, le ragioni politico-sociali che sono all'origine dell'istituto della cosa giudicata impongono di attribuire al provvedimento (qualunque sia il suo nome e la sua forma) un'efficacia che valga a porre un termine definitivo alla controversia.
Con riferimento specifico al provvedimento previsto dall'art. 64 disp. att. cod. civ., va ricordato che con esso - il giudice non sospende l'amministratore, cioè non pone in uno stato di quiescenza temporaned il rapporto tra condominio e amministratore, ma revoca quest'ultimo, cioè pone definitivamente termine ante tempus al rapporto in questione.
A prescindere, poi, dalla possibilità teorica che il giudice ripristini un rapporto contrattuale al quale in precedenza ha posto termine, la possibilità pratica per le parti di ricorrere nuovamente al giudice per ottenere un provvedimento di senso difforme da quello di revoca dell'amministratore in precedenza emesso è spesso da escludere.
A seguito della revoca, infatti, il condominio potrebbe (e nel caso di condominio con più di quattro partecipanti dovrebbe) avere nominato un nuovo amministratore, oppure tale amministratore potrebbe essere stato nominato dallo stesso giudice adito da uno dei condomini ex art. 1129, primo comma, cod. civ.. Nella prima ipotesi alla revoca osterebbe il disposta dell'art. 742 cod. proc. civ., il quale fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla revoca stessa. Nella seconda ipotesi la revoca sarebbe inefficace, se non accompagnata anche dalla revoca della nomina del nuovo amministratore, in relazione alla quale mancherebbero, però, i presupposti di legge.
In difesa dell'orientamento prevalente si è ritenuto di poter opporre (sent. 23 febbraio 1999, cit.) che:
a) il provvedimento di revoca non ha attitudine a passare in cosa giudicata proprio per l'espressa previsione legale della sua modificabilità e revocabilità da parte dello stesso giudice che lo ha emesso;
b) non si vede come possa acquisire carattere definitivo un provvedimento che, pur comportando la risoluzione anticipata del rapporto di mandato esistente tra il condominio e l'amministratore, non veda presenti in giudizio tutti i condomini, ma soltanto alcuni di essi;
c) non è vero che l'amministratore revocato, e che ha visto porre fine illegittimamente ante tempus al suo rapporto con il condominio, rimarrebbe senza difesa, in quanto nulla osta a che, ove il provvedimento non venga revocato o disatteso dalla maggioranza dei condomini con la sua riconferma, egli possa, in un giudizio autonomo, da proporre nei confronti del condominio, che il mandato gli ha conferito, e non soltanto di taluni condomini, far valere le sue ragioni.
In ordine a quanto dedotto sub a), se si intende fare riferimento alla astratta revocabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ (non essendo tale revocabilità prevista dall'art. 1129 cod. civ. o dall'art. 64 disp. att. cod. civ.), va rilevato che in tal modo si dà per dimostrato proprio ciò che è da dimostrare, e cioè la revocabilità del provvedimento di cui si discute solo perché emesso secondo la procedura prevista dagli artt. 737 segg. cod. proc. civ., mentre, invece, la questione va risolta in base alla natura sostanziale (e non solo formale) dello stesso.
La seconda argomentazione non tiene conto del disposto dell'art. 1726 cod. civ., il quale prevede che, nel caso di mandato collettivo, ove ricorra una giusta causa, la revoca può essere fatta anche da uno solo dei mandanti.
In ordine all'argomentazione secondo la quale una conferma della non definitività del provvedimento di revoca dell'amministratore sarebbe desumibile dal fatto che lo stesso potrebbe essere disatteso dalla maggioranza dei condomini, con la revoca della revoca o con la riconferma dell'amministratore, è facile osservare che in entrambi i casi non si verrebbe ad incidere sulla revoca giudiziale, ma si procederebbe ad una nuova nomina.
La affermazione, infine, secondo la quale l'amministratore potrebbe, in un giudizio autonomo, far valere le sue ragioni nei confronti del condominio è di difficile comprensione;
non si vede, infatti, quali sarebbero tali ragioni, dal momento che la richiesta di revoca, sia pure ad iniziativa di un solo condomino, ma nell'ambito di una legittimazione espressamente prevista dalla legge, è stata ritenuta fondata da parte della autorità giudiziaria.
Una volta stabilita l'ammissibilità del ricorso, si può passare all'esame del merito dello stesso.
Con il primo motivo si deduce che il reclamo incidentale proposto da AN De GE era nullo, in quanto il relativo atto di impugnazione era stato notificato in unica copia al procuratore domiciliatario.
Il motivo è infondato, in base alla assorbente considerazione che, come affermato dalla Corte di appello di Roma, la nullità è stata sanata con effetto retroattivo dalla costituzione delle controparti, e contro l'esattezza di tale affermazione nessuna specifica censura viene svolta in questa sede.
Con il secondo motivo si denuncia la irregolare sostituzione del relatore originariamente nominato.
La doglianza è infondata, in quanto secondo la pacifica giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, sent. 14 febbraio 2000 n. 1643) la eventuale inosservanza delle disposizioni in tema di sostituzione del relatore costituisce un'irregolarità di carattere regolamentare interno che non incide sulla costituzione del giudice nè implica violazione della precostituzione del giudice per legge, e come tale è improduttiva di conseguenze quanto alla validità della sentenza.
Con il terzo motivo i ricorrenti propongono tre censure. Con la prima deducono che il provvedimento impugnato, pur avendo carattere decisorio, è stato sottoscritto dal solo presidente del collegio e non anche dal relatore.
La doglianza è infondata, in quanto il provvedimento in questione, pur avendo carattere decisorio, per le ragioni in precedenza illustrate, è stato correttamente emesso secondo lo schema (volontaria giurisdizione) per esso previsto.
Con la seconda censura si sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di tutte le inadempienze addebitate all'amministratore.
La doglianza è inammissibile, in quanto, a parte la sua genericità, in sostanza viene denunciato un presunto vizio di motivazione, senza tenere conto dei limiti ai quali è soggetto il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione. I ricorrenti, infine, si dolgono della condanna alle spese. Anche tale doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello ha fatto applicazione del principio della soccombenza. In definitiva, il ricorso va rigettato.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003