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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16323 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16323 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AR IU, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta, per essere stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e, in particolare, della sua articolazione territoriale operante a Camporeale. 1.2. La misura veniva dichiarata cessata dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo con la sentenza con cui, in data 16/01/2017, il AR veniva assolto dal reato associativo per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza di assoluzione, oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale, veniva infine confermata dalla Corte di appello con sentenza del 04/05/2018. 2. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deducono: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento delle fonti di PIA/f prova decisive fl_p_g del giudizio e della illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 314, 315, 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello ha motivato il rigetto sulla base di due elementi: l'avere l'istante già riportato nel 1999 una sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di associazione mafiosa;
e le presunte frequentazioni di soggetti malavitosi desunte dalle intercettazioni indirette. Quanto al primo motivo del rigetto, l'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sull'esistenza di un nesso di concausalità tra il precedente penale e il successivo provvedimento restrittivo che ha interessato l'istante; quanto alla seconda ragione del rigetto, l'ordinanza impugnata ha ribaltato le valutazioni dei Giudici di merito, rivelandosi altresì contraddittoria. Sono, infatti, state travisate le stesse captazioni laddove si legge che "viceversa poco rilevanti apparivano sin da subito le conversazioni alle quali partecipava direttamente l'odierno ricorrente" quando in realtà non esistono intercettazioni di conversazioni dirette con l'odierno ricorrente, giacché„ agli atti del fascicolo, esistevano solo intercettazioni indirette, ritenute dai Giudici della cognizione non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo al AR. La circostanza che l'odierno ricorrente non abbia partecipato ai dialoghi in questione esclude che egli, per dolo o per colpa grave, possa aver dato causa alla propria carcerazione. È la stessa Corte di appello di Palermo a rilevare, con riguardo alle intercettazioni indirette, come queste risultassero assolutamente vaghe e indeterminate, prive di elementi che potessero in qualche modo qualificare un ruolo o un'attività compiuta materialmente dal AR nell'ambito della consorteria mafiosa: ragione per la quale, in totale mancanza di detti elementi certi, il Giudice di appello ha confermato la sentenza assolutoria. La Corte territoriale non ha tenuto in considerazione il comportamento processuale dell'istante. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento delle fonti di prova decisive ai fini del giudizio e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 314, 315, 125 e 2 546, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Giudice della riparazione, in punto di liquidazione dell'indennizzo, omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alle conseguenze pregiudizievoli che la custodia cautelare ha comportato all'odierno ricorrente. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. :314, 315, cod. proc. pen., con riguardo all'erronea applicazione dei parametri di indennizzo, poiché il Giudice della riparazione avrebbe comunque dovuto ricondurre la condotta del AR nell'alveo della colpa lieve. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua 3 configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, AR ed altri). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale (confermato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione), il convincimento di una probabile partecipazione all'associazione a delinquere di tipo mafioso. Preso atto delle conclusioni del Giudice della cognizione che hanno portato alla definitiva assoluzione del AR, la Corte territoriale ha osservato che, all'epoca dell'adozione della misura, AR era stato già destinatario di sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., per la quale aveva espiato la pena. Tornato in libertà, lungi dal recidere i legami con il proprio passato, egli ha mantenuto rapporti con gli esponenti della consorteria. Ed infatti, si legge nell'impugnata ordinanza, «se è vero che le conversazioni telefoniche intercettate non hanno consegnato la prova certa di un contributo rilevante fornito alla vita e all'attività della consorteria, è anche vero che le stesse consegnano un quadro di indubbia contiguità alla stessa». Per consolidata giurisprudenza, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza nelle frequentazioni, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato r anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (essendo proprio questo il presupposto dell'intervento del giudice della riparazione) . Nella specie, con motivazione non manifestamente illogica, il Giudice della riparazione ha reputato gravemente colposo il comportamento del ricorrente, che dopo avere patteggiato la pena per associazione mafiosa in relazione a un precedente procedimento, non ha reciso i rapporti con i soggetti facenti parte della consorteria: da detta condotta è stata fatta discendere il rapporto di causalità nell'adozione della misura restrittiva (ex multis, Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878 - 01, a mente della quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione la frequentazione con soggetti gravati da specifici precedenti penali, tali da ingenerare il convincimento che il ricorrente fosse partecipe di un'associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso e avesse preso parte a singoli episodi 4 delittuosi contro il patrimonio, integra il comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore dell'Amministrazione resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., Sez. 4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923 -01; Sez. 2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960 -03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore dell'Amministrazione resistente. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16323 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AR IU, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta, per essere stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e, in particolare, della sua articolazione territoriale operante a Camporeale. 1.2. La misura veniva dichiarata cessata dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo con la sentenza con cui, in data 16/01/2017, il AR veniva assolto dal reato associativo per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza di assoluzione, oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale, veniva infine confermata dalla Corte di appello con sentenza del 04/05/2018. 2. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deducono: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento delle fonti di PIA/f prova decisive fl_p_g del giudizio e della illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 314, 315, 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello ha motivato il rigetto sulla base di due elementi: l'avere l'istante già riportato nel 1999 una sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di associazione mafiosa;
e le presunte frequentazioni di soggetti malavitosi desunte dalle intercettazioni indirette. Quanto al primo motivo del rigetto, l'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sull'esistenza di un nesso di concausalità tra il precedente penale e il successivo provvedimento restrittivo che ha interessato l'istante; quanto alla seconda ragione del rigetto, l'ordinanza impugnata ha ribaltato le valutazioni dei Giudici di merito, rivelandosi altresì contraddittoria. Sono, infatti, state travisate le stesse captazioni laddove si legge che "viceversa poco rilevanti apparivano sin da subito le conversazioni alle quali partecipava direttamente l'odierno ricorrente" quando in realtà non esistono intercettazioni di conversazioni dirette con l'odierno ricorrente, giacché„ agli atti del fascicolo, esistevano solo intercettazioni indirette, ritenute dai Giudici della cognizione non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo al AR. La circostanza che l'odierno ricorrente non abbia partecipato ai dialoghi in questione esclude che egli, per dolo o per colpa grave, possa aver dato causa alla propria carcerazione. È la stessa Corte di appello di Palermo a rilevare, con riguardo alle intercettazioni indirette, come queste risultassero assolutamente vaghe e indeterminate, prive di elementi che potessero in qualche modo qualificare un ruolo o un'attività compiuta materialmente dal AR nell'ambito della consorteria mafiosa: ragione per la quale, in totale mancanza di detti elementi certi, il Giudice di appello ha confermato la sentenza assolutoria. La Corte territoriale non ha tenuto in considerazione il comportamento processuale dell'istante. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento delle fonti di prova decisive ai fini del giudizio e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 314, 315, 125 e 2 546, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Giudice della riparazione, in punto di liquidazione dell'indennizzo, omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alle conseguenze pregiudizievoli che la custodia cautelare ha comportato all'odierno ricorrente. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. :314, 315, cod. proc. pen., con riguardo all'erronea applicazione dei parametri di indennizzo, poiché il Giudice della riparazione avrebbe comunque dovuto ricondurre la condotta del AR nell'alveo della colpa lieve. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua 3 configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, AR ed altri). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale (confermato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione), il convincimento di una probabile partecipazione all'associazione a delinquere di tipo mafioso. Preso atto delle conclusioni del Giudice della cognizione che hanno portato alla definitiva assoluzione del AR, la Corte territoriale ha osservato che, all'epoca dell'adozione della misura, AR era stato già destinatario di sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., per la quale aveva espiato la pena. Tornato in libertà, lungi dal recidere i legami con il proprio passato, egli ha mantenuto rapporti con gli esponenti della consorteria. Ed infatti, si legge nell'impugnata ordinanza, «se è vero che le conversazioni telefoniche intercettate non hanno consegnato la prova certa di un contributo rilevante fornito alla vita e all'attività della consorteria, è anche vero che le stesse consegnano un quadro di indubbia contiguità alla stessa». Per consolidata giurisprudenza, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza nelle frequentazioni, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato r anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (essendo proprio questo il presupposto dell'intervento del giudice della riparazione) . Nella specie, con motivazione non manifestamente illogica, il Giudice della riparazione ha reputato gravemente colposo il comportamento del ricorrente, che dopo avere patteggiato la pena per associazione mafiosa in relazione a un precedente procedimento, non ha reciso i rapporti con i soggetti facenti parte della consorteria: da detta condotta è stata fatta discendere il rapporto di causalità nell'adozione della misura restrittiva (ex multis, Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878 - 01, a mente della quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione la frequentazione con soggetti gravati da specifici precedenti penali, tali da ingenerare il convincimento che il ricorrente fosse partecipe di un'associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso e avesse preso parte a singoli episodi 4 delittuosi contro il patrimonio, integra il comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore dell'Amministrazione resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., Sez. 4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923 -01; Sez. 2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960 -03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore dell'Amministrazione resistente. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,