CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/06/2023, n. 26693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26693 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26693 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NI EL per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A- distrazione di una autovettura) e documentale (capo B - sottrazione di scritture contabili) a lui ascritti in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 3 dicembre 2009, confermando la pena principale e quelle accessorie inflitte anche ex art. 216 u.c. legge fall. nella misura "fissa" di anni dieci. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su insussistenza del reato di cui al capo A) e insussistenza del dolo del reato di cui al capo B); con successiva memoria il difensore conclude per la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege nella misura fissa di anni dieci secondo il disposto della norma in vigore al momento della pronuncia della pronuncia di primo grado (26 settembre 2013). 3.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 3.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 4. La caducazione della pronuncia di condanna sul punto della illegalità della pena accessoria osta al passaggio in giudicato dei restanti punti concernenti il medesimo capo relativo all'unico reato di bancarotta fraudolenta ancora sub iudice (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Ergo, in difetto di elementi che possano comportare in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato, va rilevato che in data 30 settembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 119 giorni di sospensione (dal 30 maggio 2013 al 26 settembre 2023 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 24/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26693 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NI EL per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A- distrazione di una autovettura) e documentale (capo B - sottrazione di scritture contabili) a lui ascritti in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 3 dicembre 2009, confermando la pena principale e quelle accessorie inflitte anche ex art. 216 u.c. legge fall. nella misura "fissa" di anni dieci. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su insussistenza del reato di cui al capo A) e insussistenza del dolo del reato di cui al capo B); con successiva memoria il difensore conclude per la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege nella misura fissa di anni dieci secondo il disposto della norma in vigore al momento della pronuncia della pronuncia di primo grado (26 settembre 2013). 3.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 3.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 4. La caducazione della pronuncia di condanna sul punto della illegalità della pena accessoria osta al passaggio in giudicato dei restanti punti concernenti il medesimo capo relativo all'unico reato di bancarotta fraudolenta ancora sub iudice (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Ergo, in difetto di elementi che possano comportare in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato, va rilevato che in data 30 settembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 119 giorni di sospensione (dal 30 maggio 2013 al 26 settembre 2023 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 24/05/2023