Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio: di esecuzione di un contratto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (Nella specie, in relazione all'impugnativa di un licenziamento, era stata dedotta, in primo grado, la simulazione del passaggio di un lavoratore da una società alle dipendenze di un'altra società, al fine di potere attribuire alla prima il licenziamento e, perciò, invocare la tutela reale in relazione al numero dei dipendenti della stessa, ed il giudice di primo grado, escludendo l'invocata simulazione, aveva ritenuto la nullità del predetto passaggio, perché in frode alla legge; in base al principio sopraesposto, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva riformato quella di primo grado perché affetta da ultrapetizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IU ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US CITTÀ DI PALERMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IN CITTÀ DI PALERMO SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4522/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 28/12/99 - R.G.N. 2048/98 - 2049/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
Udito l'Avvocato SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.9.1996 al Pretore di Palermo, AL IU, già dipendente della U.S. Città di Palermo s.p.a. dall'1.11.1990, poi transitato per passaggio diretto alle dipendenze della s.r.l. IN dall'1.4.1995, conveniva in giudizio entrambe le società affinché, previo accertamento della simulazione del suo trasferimento dall'una all'altra società, venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli e la condanna della U.S. Città di Palermo a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno nella misura pari alle retribuzioni dovutegli dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre al pagamento delle retribuzioni da aprile a luglio 1995, e compensi vari per straordinario, festività, ferie non godute, e accessori di legge.
Si costituiva in giudizio l'U.S. Città di Palermo deducendo il difetto di legittimazione passiva e, in subordine l'infondatezza delle pretese avversarie. La IN contestava anch'essa le pretese del ricorrente.
Con ordinanza del 30.11.1996 il Pretore adito proponeva provvisoriamente a carico di quest'ultima società una provvisionale di 10 milioni di lire a favore del ricorrente, e con sentenza del 25.9.1997, dichiarava nullo il passaggio dello IU alle dipendenze della IN, condannando l'U.S. Città di Palermo a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 1.4.1995 in poi, oltre interessi. Lo steso Giudice revocava l'ordinanza, condannando entrambe le società, in solido, alle spese di lite.
Su appello delle medesime società, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 28.12.1999, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della U.S. Città di Palermo;
dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla IN condannando la medesima società a riassumere l'appellato entro tre giorni o, in difetto, a risarcirgli il danno corrispondendogli una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad interessi legali. Il Tribunale condannava altresì la IN a corrispondere allo IU il t.f.r. comprensivo dell'anzianità maturata alle dipendenze della U.S. Città di Palermo, nonché l'indennità di mancato preavviso, e le mensilità da aprile a luglio 1995, con gli interessi legali.
Per quanto interessa in questa sede, osservava il Giudice del gravame che la sentenza pretorile era affetta da ultrapetizione in quanto la domanda del ricorrente unicamente sulla prospettata simulazione della cessione del rapporto di lavoro, sicché, una volta escluso l'accordo simulatorio, il primo Giudice non poteva rilevare ex officio la diversa causa di nullità della frode agli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sulla stabilità reale.
Ne conseguiva che, una volta affermato che la IN era il contraente reale ed effettivo, veniva meno la legittimazione passiva della U.S. Città di Palermo.
Aggiungeva il Tribunale che l'illegittimità del licenziamento derivava dal fatto che la IN non aveva provato i motivi del provvedimento adottato, avendo fatto generico riferimento soltanto alla crisi economica societaria. Quanto alle conseguenze dell'illegittimo licenziamento trovava applicazione il regime di tutela obbligatorio ex art. 8 della legge n. 604 del 1996 e non quella reale ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Quanto infine al t.f.r., il cui accantonamento era stato trasferito alla IN, ed all'indennità di mancato preavviso, nonché alle retribuzioni da aprile a luglio 1995 rimaste inevase, andava affermata l'obbligazione a carico della IN.
Avverso detta sentenza AL IU ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso l'U.S. Città di Palermo.
La società IN non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che il Tribunale rilevando apoditticamente il giudizio di ultrapetizione, ha pretermesso qualsiasi indagine interpretativa sull'effettivo contenuto della domanda del lavoratore, nonché sulla motivazione della sentenza pretorile che aveva riconosciuto che la nullità della cessione del contratto, in quanto posta in essere in frode alla legge, rientrava nel thema decidendum definito dal contenuto della pretesa dell'attore. Il motivo non è fondato e non può trovare accoglimento. Va premesso che entrambi i giudici di merito hanno concordemente interpretato la domanda del ricorrente - nella sua formulazione iniziale - come mirante ad ottenere dapprima l'accertamento della simulazione del suo passaggio diretto dalla U.S. Città di Palermo alla IN e, in seconda battuta, la condanna della prima società - da ritenersi effettivo datore di lavoro - alla reintegra nel suo posto di lavoro, stante l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla seconda società.
A riprova della simulazione (l'illegittimità del licenziamento impugnato non ha riformato oggetto di contestazione), il ricorrente aveva dedotto l'esistenza, tra le due società, tra loro collegate, di un "unico complesso economico-funzionale" e, dunque, l'esistenza di un'attività d'impresa assolutamente unitaria, con la conseguenza che il passaggio (apparente) del lavoratore dall'una all'altra società veniva posto quale strumento per aggirare le norme imperative dettate in tema di tutela reale. Sotto quest'ultimo profilo, l'asserita simulazione si poneva - nella prospettazione della domanda - quale mezzo al fine di eludere l'applicazione degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei lavoratori (pacificamente inapplicabili alla seconda società, in ragione delle sue minori dimensioni occupazionali) e, dunque, di realizzare una frode alla legge.
Orbene, proprio in ragione della stretta connessione logico-giuridica rivenuta anche dal Giudice di prime cure, tra simulazione e frode alla legge, il Tribunale di Palermo ha correttamente censurato la sentenza pretorile nella parte in cui, ha dissociato i due momenti, negando il primo e isolando il secondo, assegnando al medesimo un rilievo autonomo, e ritenendolo sufficiente di per sè a ritenere assolutamente nullo il passaggio dello IU dalla prima alla seconda società.
In particolare, la sentenza di appello, dopo aver condiviso l'affermazione iniziale del Pretore secondo cui gli effetti del passaggio diretto ed immediato risultavano essere stati voluti da tutte le parti contraenti (conseguenza, peraltro, non più discutibile una volta che la tesi dell'indennità sostanziale del centro di interessi tra le due società, ovvero dell'unicità del complesso aziendale era stata disattesa dalla pronuncia di primo grado passata in giudicato in quanto non impugnata sul punto), cosicché la IN deve considerarsi effettivo e reale contraente dell'accordo volto a realizzare il passaggio immediato del ricorrente dalla S.U. Città di Palermo, ha poi giustamente censurato il capo di sentenza con cui lo stesso Giudice di prime cure - motu proprio - ha ritenuto nullo tale passaggio "perché operato in frode agli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970". Questa conclusione appare esente da censure essendo evidente che la sentenza riformata dal Tribunale di Palermo si fondava sull'erroneo presupposto che la frode alla legge costituisce una causa petendi affatto autonoma rispetto alla simulazione che invece era e restava - secondo la prospettazione dello stesso ricorrente - l'unica premessa logico giuridica da cui dedurre l'applicabilità della invocata tutela reale nei confronti dell'effettivo datore di lavoro. Sotto questo profilo correttamente il Tribunale ha riformato la sentenza pretorile in quanto viziata da ultrapetizione, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può essere rilevata d'ufficio una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte.
In proposito è il caso di ricordare che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi, la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale (cfr. Cass., 1.8.2001, n. 10498). Col secondo motivo - deducendo l'omessa pronunzia sulla domanda del ricorrente, con consequenziale violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia - lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle domande da lui proposte. In particolare, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla prospettazione della simulazione del suo trasferimento ed all'esistenza di un'unica organizzazione di impresa, espressamente riproposte in appello. Anche questo motivo non può essere accolto.
Come si è già sopra ricordato, la sentenza pretorile, pur accogliendo la domanda di reintegra dello IU nei confronti della soc. U.S. Città di Palermo, aveva escluso l'esistenza di un accordo simulatorio intercorso con la soc. IN. Tale statuizione non è stata oggetto di contestazione ne' da parte della soc. U.S. Città di Palermo (che, anzi non ne avrebbe avuto interesse) ne' da parte della società IN che pur potendo avere interesse a sostenere la tesi della simulazione, al fine di riconfermare la propria posizione di cessionario apparente e quindi estraneo rispetto al licenziamento, ha invece preferito contestare la validità formale dell'impugnazione del licenziamento, ribadendo la legittimità, nel merito, dello stesso.
Di fronte a questa situazione, l'appellato avrebbe potuto reagire a tale statuizione per lui sfavorevole, formulando apposito appello incidentale: in difetto, sul punto si è formato il giudicato. Non vale, in contrario, richiamare la pronunzia di questa Corte (sent. 2.4.1998, n. 3392) secondo cui l'accoglimento del "petitum" in base ad una sola "causa petendi" tra quelle fungibilmente poste a fondamento di esso, non implica l'onere, per il vittorioso appellato, di proporre impugnazione incidentale per le "causae petendi" non esaminate, essendo sufficiente il richiamo di queste ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., da valutare in base al complesso dei motivi, delle difese e delle richieste, indipendentemente dalla formale riproposizione. È sufficiente replicare che nel caso di specie, secondo la prospettazione della domanda, sia la legittimazione passiva della U.S. Città di Palermo, come soggetto passivo dell'impugnazione dell'illegittimo licenziamento da parte dello IU, con la conseguente invocazione della tutela reale, trovano fondamento nell'unica causa petendi costituita, appunto - come più sopra sottolineato - dall'asserito carattere simulato del passaggio diretto del dipendente dall'una all'altra società e non anche dalla frode alla legge, non avente rilievo autonomo.
Ne consegue che del tutto corretta - anche su quest'ultimo aspetto, è la sentenza di appello, anche in riferimento all'invocato art. 112 c.p.c. Per i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio nei confronti della U.S. Città di Palermo costituita, in misura pari ad euro 16,00 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003