Sentenza 12 gennaio 2001
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 ottobre 2017, il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge …
Leggi di più… - 3. L’avvocato può trattenere le somme dovute al cliente come spese processuali?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
0 0352 / 01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Aula B UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio IL SOLE 24 dal Sig. IL SOLE 24 ORE In nome del popolo italiano griz GEN. 2001 per LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro -R.G.N.16804/98 Composta dai Magistrati: -Cron.726 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Raffaele Foglia -Ud. 10.10.2000 -Oggetto: " OR HI ST M. Evangelista Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale SENTENZA al Sig. INPS sul ricorso proposto per diritti L.
1.2 FEB. 2001 da IL CANCELLIERE LEONELLI Emilia, elett.te dom.ta in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti che la rap- presenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- notificata del feso, giusta procura speciale in calce alla copia Vricorso, da- gli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE KopiaRilasciata cop ia legale al Sig. CONCETT 1 4072 per diritti L. il 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frez- za n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n° 353 in data 15/21 ottobre 1997 (R.G. 20753/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 - ! f Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la seconda pensione integrata al trattamento minimo nell'im- porto raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristal- lizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge fi- nanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte indicata in epigrafe ha propo- sto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando falsa applicazio- ne dell'art. 1, commi 181-183, L. n. 662 del 1996, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sul suo appello incidentale, con il quale era stata denunciata la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una decisione in ordine al capo della do- manda introduttiva concernente la condanna dell'INPS al paga- mento dei ratei arretrati di integrazione al minimo nei limi- 3 ti del decennio, avendoli l'Istituto corrisposti soltanto per gli ultimi cinque anni. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa appli- cazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dell'art. 3 bis della legge 28 maggio 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, non-1997 n. ché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce, in sostanza, che nella specie, concernente la cd. cristallizzazione, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la previsione di estinzione in oggetto, riferendosi questa alle controversie relative ad aspetti meramente esecutivi, relativi cioè al materiale pagamento delle somme maturate in conseguenza del dictum costituzionale, ed essendo invece con- testata fra le parti proprio la spettanza del diritto stesso. Sotto tale aspetto, pertanto, la pronuncia di estinzione da- rebbe luogo a violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. - denunciando, ai sensiCon il terzo motivo, parte ricorrente dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa appli- cazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge 23 dicem- bre 1996 n. 662 e della legge 28 maggio 1997 n. 140 di con- versione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 quale ius superveniens in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. - sostiene l'illegittimità costituzionale delle surrichiamate norme per i profili seguenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interessa- ta della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché le previste modalità di pagamento in titoli di Sta- to pluriennali concretano una forzosa rateizzazione di pre- stazioni di natura alimentare in danno di soggetti già di per sé svantaggiati, come i titolari di trattamento minimo. della Il primo motivo non è fondato. Invero, dall'esame "Memoria di costituzione" depositata 1'8 novembre 1996, non risulta che parte appellata abbia proposto appello incidenta- le avverso la sentenza di primo grado. Parimenti infondati sono gli altri due motivi. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nel- la parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e. cen- tottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si san- cisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una sod- disfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivan- do l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazio- ne non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la SOC- combenza virtuale." (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicem- bre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Presidente M in. Ravagnamn! Il Consigliere estensore Bruno Paltinsell Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1 2 GEN. 2001 oggi, A DI IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P U 3 3 5 0 1 . . N T A R S 3 S A 7 ' I - A L D T 8 L - , , E 1 A O 1 D S L E L I P S E O S N B G I E I G N S D E G I L O A A T A S A O D L O T L P E T I , E M R O I D I R D A T S D © I G E T E R N E S E 7