Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A COR LA CORTE SUPOEMA DOC0 31 35/ 03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 3782/00 ROSELLI Consigliere Cron. 7179 Dott. Federico Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.15/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel Consigliere c.c. ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO MARENGO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HIGHTEC SRL, in persona del legale rappresentante pro i tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LIBERTA' CAROLEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO LUFANO, giusta delega in atti;
2002 4587 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 570/99 del Tribunale di CASALE -MONFERRATO, depositata il 15/12/99 R.G.N. 110/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO, the ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di inammissibile il ricorso, con Te Consiglio, dichiari conseguenze di legge. -2- Rilevato che il Tribunale di Casale Monferrato, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza M. 570 del 1999 depositata in cata 15 dicembre 1999, respingendo sul punto 1' appello proposto da IE AR, confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del predetto IE, invalido civile assunto in prova dalla HICHTEC s.r.l., intesa alla declaratoria di illegittimità del recesso lui comunicato dalla società per mancato superamento della prova;
avverso tale decisione il IE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione e deducendo che erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione clinica agli atti (in particolare, il giudizio espresso dal medico di fabbrico al momento dell'assunzione} a доп avrebbe valutato la circostanza che 11 licenziamento era stato determinato da cosciente violazione da parte della datrice di lavoro delle prescrizioni mediche relative alia compatibilità delle mansioni. Con 1'infermi Là da cui il lavoratore era affetto;
ritenuto che
il ricorso è manifestamente infondato, posto che: -a) la compatibilità delle mansioni assegnate è stata specificamente accertata daila c.t.u. li secondo grado, le cui conclusioni vengono contestato in questa sede mediante la mera contrapposizione di proprie tesi e senza specifica indicazione delle eventuali carenze diagnostiche delle affermazioni scientificamente errate;
-D) le conclusior.1 del c.t.u. SOND state puntualmente esaminate e condivise dal Tribunale, che поп aveva peraltro l'obbligo di confutare V dettagliatamente le contrarie argomentazioni del a parte, in quanto implicitamente disattese (cfr. ex multis Cass. n. 15318 del 2001); --c) le censure relative alla mancata valutazione del comportamento datoriale in ordine alla elusione delle prescrizioni mediche, oltre ad essere nuove, in quarto non proposte in appello, e quindi inammissibili, допо comur.que superate dall'accertamento del c.t.u. riguardo alla compatibilità delle mansioni lavorative assegnate al IE a l momento dell'assunzione;
considerato che
il ricorso va quindi rigettato e che, peraltro, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio, visto l'art. 375 cod. proc. civ.;
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, 11 15 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente ЧеленыйEstar Mercurio Vegian . LCANCELLIERE Depositato in pincelleria MAR. 2003 S 11 A E DIRITTO G CANCELLIERE LEG ELLA O D