Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 545
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Sentenza 11 gennaio 2023

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, la quale aveva confermato la sua condanna per il reato di lancio di fuochi artificiali in occasione di manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, della L. n. 401/1989. L'imputato, attraverso il proprio difensore, aveva dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione della norma incriminatrice e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la fattispecie richiedesse la prova di un concreto pericolo per le persone, circostanza che a suo dire non si sarebbe verificata nel caso di specie, poiché la condotta, valutata ex ante, non avrebbe creato un effettivo pericolo per gli spettatori vicini, per coloro sottostanti, per le persone in campo o lungo la traiettoria del lancio. Il ricorrente riteneva che le conclusioni dei giudici di merito fossero contrarie a quanto emergerebbe dalla comunicazione di notizia di reato, unica prova rilevante a suo dire.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. In primo luogo, ha evidenziato come la doglianza relativa all'errata ricostruzione del fatto, in contrasto con la comunicazione di notizia di reato, fosse generica e non rispettasse il principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente allegato o riprodotto il documento in questione né fornito gli elementi necessari per dimostrare il travisamento della prova. La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione per travisamento della prova non sussiste quando il giudice valuta il contenuto della prova in modo ritenuto non corretto, ma solo quando vi sia un uso di un'informazione inesistente o l'omissione di una prova decisiva, e tale errore deve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. In secondo luogo, la Corte ha confermato la corretta applicazione della norma incriminatrice, sottolineando come il reato di pericolo concreto, quale quello previsto dall'art. 6 bis, comma 1, L. n. 401/1989, richieda una valutazione ex ante della pericolosità della condotta, secondo il criterio della prognosi postuma. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui il lancio di un fuoco artificiale acceso, anche se nessuno fosse stato colpito, avesse creato una situazione di concreto pericolo per le persone presenti, indipendentemente dall'effettiva realizzazione del danno. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 545
    Data del deposito : 11 gennaio 2023

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