Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2001, n. 7936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7936 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
7 936/ 0 1 ЕРИ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Erede con wool'invented SEZIONE TERZA CIVILE affette Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19806/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 18255 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rel. Consigliere 2005 Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 25/01/01Consigliere Dott. AR FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente COPTER ... SENTENZA Richiesta copla atudio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diti L. # 12016,2001 COSULICH BRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MARCO POLO 80, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CESAREO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BONETTI PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente - ANCELLERIA
contro
BOSICH EDI, CO MARIA VED BOSICH, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BERRUTI, che li PAOLO PICASSO,difendeanche disgiuntamente all'avvocato 2001 giusta delega in atti;
151 controricorrenti - 1 avversO la sentenza n. 277/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sez. Civ., emessa il 22/05/98 e depositata il 02/06/98 (R.G.264/97) ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Paolo BONETTI;
udito l'Avvocato Paolo PICASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con precetto notificato il 24.8.95 Branco Cosulich intimava a SV IA ved. OS e DI OS il pa- gamento della somma di L. 229.589.000 portata dal de- creto ingiuntivo n. 890 del 19. 12. 91 del presidente del tribunale di Trieste, divenuto esecutivo. Gli intimati proponevano opposizione al precetto ex art. 615 cpc, contestando il diritto del precettante a procedere esecutivamente nei loro confronti avendo essi accettato l'eredità del defunto AR OS con il be- neficio dell'inventario e provveduto al pagamento dei debiti del defunto nel rispetto della priorità tempora- le dei creditori richiedenti sino alla completa distri- buzione dell'asse ereditario. 2 Il tribunale di Trieste con sentenza 106/96 respin- geva l'opposizione deducendo che l'eccezione di accet- tazione con beneficio d'inventario doveva essere dedot- ta nel giudizio di cognizione del credito e ciò non era avvenuto. Con sentenza n. 277/98 del 22.5.98, non notificata, la Corte d'Appello di Trieste ha accolto l'opposizione a precetto, rilevando che il decreto ingiuntivo non è azionabile nei confronti degli opponenti perché il ti- tolo è nato limitato all'asse ereditario e il medesimo è stato già legittimamente e ritualmente distribuito ai creditori del defunto, come previsto dall'art. 495 c.c. Per l'annullamento della decisione ricorre il Cosu- lich Branco esponendo tre motivi. Resistono gli intimati con controricorso con sal- vezza delle spese del grado. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo che con l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc gli oppo- nenti si erano limitati a contestare la promuovibilità dell'azione esecutiva nei loro confronti, in quanto avevano accettato l'eredità con il beneficio dell'in- ventario e, per altro, senza aver fatto valere tale lo- ro condizione in sede di formazione del titolo esecuti- 3 VO (opposizione al decreto ingiuntivo), si denuncia che, in violazione dell'art. 345 cpc (divieto di doman- de ed eccezioni nuove in appello), gli appellanti ave- vano introdotto un nuovo tema d'indagine e cioè la li- mitazione "ab origine" del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), ristretto alla sola responsabilità patri- moniale degli eredi nei limiti dell'asse ereditario. Il motivo è infondato, perché la limitazione "intra vires" prevista dall'art. 490 n. 2 c.c. costituisce una qualità del rapporto credito-debito che assume rilievo già in fase antecedente la esecuzione forzata, preclu- dendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell'erede (Cass. 5641/93). Con il secondo motivo di censura sotto il profilo logico giuridico l'interpretazione del titolo esecu- tivo fatto dalla corte di merito e si sostiene che l'espressione "eredi legittimi tenuti nell'asse", con- tenuta nel decreto ingiuntivo, era diretta all'indivi- duazione soggettiva dei destinatari dell'obbligo di pa- gamento e non limitava, sotto il profilo oggettivo, l'entità del debito d'assolvere. Anche tale motivo è infondato. Innanzitutto non SO- no dedotti vizi ermeneutici. In secondo luogo, la deci- sione assunta al riguardo è conforme a diritto, perché sebbene si voglia considerare, in aderenza alla corren- 4 te dottrinale prevalente, che l'erede con beneficio d'inventario è erede a tutti gli effetti, tuttavia è indiscutibile che l'effetto del beneficio d'inventario è principalmente quello di limitare l'esposizione debi- toria dell'erede al valore dei beni ereditari, in con- sonanza all'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice del merito. Con il terzo motivo si censura sotto il profilo motivazionale il punto della decisione che ha ritenuto esaurito l'asse ereditario e si sostiene l'apoditticità di tale affermazione in man- canza della prova che la procedura beneficiata si era regolarmente svolta e si era chiusa con l'esaurimento dei beni ereditari. Anche tale motivo è infondato, risultando dal con- testo della sentenza impugnata che il giudice di merito ha tratto la conclusione del regolare svolgimento della procedura beneficiaria e dell'esaurimento dell'asse 1 ereditario dal comportamento processuale temuto dalle parti, in quanto tali circostanze sono state dedotte dagli opponenti - appellanti e non sono state contrad- dette dal creditore appellato. Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese del grado in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
S Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del grado, che liquida in L. #273 000 *, oltre diritti e onorari che liquida in complessive L.
9.000.000. Così deciso in Roma addì 25.1.2001. Ipin Kanain IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. حسن Wilder IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 1.2.6LU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 40003 TOT. 29000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 00 Registrato in dato 70 A 55106 vorsato P al n. N DU Il Responsable Serviziotti Giudiziari F (üre PO) P. (Disca Mar M. RACCHINI) (