Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione della continuazione "in executivis", previsto dall'art.671 cod.proc.pen., il giudice può assumere, su richiesta di parte o "ex officio", tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, solo ed esclusivamente, sulle sentenze in relazione alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel rigettare l'istanza di applicazione della continuazione, aveva respinto la richiesta della difesa di acquisizione di documenti diversi dalle sentenze oggetto di esame, con la motivazione che questi erano "estranei" a quanto accertato in via definitiva nelle sentenze medesime).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 17020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17020 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/01/2015
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 20
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 21491/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL N. IL 11/01/1969;
avverso l'ordinanza n. 330/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 12.12.2013, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di ON AS per ottenere, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla stessa Corte territoriale in sede di cognizione il 20.11.2008 (per rapina aggravata in danno di ufficio postale commessa in data 3.6.2003) e il 5.7.2011 (per reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in data 23.11.2003).
La Corte di merito, pur ritenendo di dover apprezzare l'"omogeneità" delle violazioni, la prossimità territoriale dei luoghi di consumazione dei reati e la vicinanza cronologica tra gli stessi, escludeva il disegno unitario soprattutto per le diverse caratteristiche dell'attività di spaccio di stupefacenti, inquadrabili in un contesto criminale ben preciso in cui lo ON fungeva da abituale referente e, invece, riferibile, nel caso della rapina, ad una determinazione autonoma, se non addirittura episodica, avente ad oggetto la commissione di un delitto del tutto scollegato dai fatti inerenti alle complesse trattative per lo smercio della droga.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo, in un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 e 666 c.p.p. e art. 81 cpv. c.p..
Il difensore ricorrente censura, da un lato, la mancata acquisizione, in sede di udienza camerale, di documentazione rilevante per la decisione (informativa di reato riportante dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sulla finalizzazione delle rapine coinvolgenti lo ON al finanziamento del narcotraffico), integrante violazione di legge, atteso che l'art. 666 c.p.p. prevede un generale potere istruttorie del Giudice dell'esecuzione da esercitarsi senza particolari formalità, potere che non avrebbe senso se non fosse consentita la valutazione di elementi estranei alle sentenze in discussione;
dall'altro, la contraddittorietà e illogicità della motivazione che non aveva esaminato tutti gli elementi emergenti dalla lettura delle due sentenze di condanna. La Corte aveva completamente omesso di valutare i fatti di cui al reato di rapina.
In particolare, non aveva considerato che il traffico di droga oggetto della sentenza del 5.7.2011 era inquadrabile, sia pure in termini tali da non giungere alla condanna per il reato associativo, in un contesto organizzato costituito da diversi soggetti, operante in un arco temporale compreso tra il 2003 e il 2004, ossia lo stesso periodo in cui risultava contestata, nel procedimento conclusosi con la condanna per rapina, anche la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico in concorso con soggetti in parte coincidenti con quelli del primo procedimento. La Corte aveva, poi, trascurato di considerare che NA TA, coimputata dello ON nel reato di rapina, aveva fatto presente, per come riportato nella sentenza n. 164/05, che "le rapine, nei progetti del gruppo, dovevano servire per reperire il denaro necessario all'acquisto dello stupefacente" (lo sottolinea anche nell'istanza).
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo congrua la motivazione nell'escludere, nell'ambito delle conversazioni intercettate, qualsivoglia riferimento alla preparazione e organizzazione di reati contro il patrimonio finalizzati all'acquisizione di denaro da reinvestire nel traffico di stupefacenti.
3. Il difensore dello ON ha depositato memoria di replica datata 18.12.2014, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
2. Come noto, il procedimento camerale di esecuzione, per la sua struttura scarsamente formale, consente al Giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 c.p.p., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio (Sez. 1, n. 2510 del 27/4/1995, P.M. in proc. Esposito, Rv. 202141).
L'ampia latitudine di poteri istruttori riconosciuta al Giudicante dal disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 5, ("Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio"), con riferimento alla procedura attivata ai sensi dell'art. 671 c.p.p. impedisce di affermare che, ai fini del decidere sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati, il Giudice debba basarsi solo ed esclusivamente sulle sentenze in discussione (che deve acquisire d'ufficio, a norma dell'art. 186 disp. att. c.p.p.), potendo egli assumere, come detto, su richiesta di parte o ex officio, tutti i documenti e le prove di cui abbia bisogno, comprese la testimonianza e la perizia (vedi l'art. 185 disp. att. c.p.p.).
3. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Reggio Calabria non si è attenuta ai parametri normativi e giurisprudenziali richiamati, respingendo la richiesta difensiva volta all'acquisizione di documenti diversi dalle sentenze oggetto di esame in quanto "estranei" a quanto accertato in via definitiva nelle sentenze medesime.
L'affermazione esprime un principio errato in diritto e comporta, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice a quo che dovrà tener conto dei rilievi qui formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015