Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 la condotta dello straniero che si sia trattenuto in Italia successivamente all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni emesso a seguito di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che il legislatore ha configurato l'ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato come contravvenzione nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, sicchè risulterebbe irragionevole inserire tra le più gravi fattispecie delittuose il caso, di rilievo minore avuto riguardo agli interessi tutelati dalla normativa sull'immigrazione, in cui lo straniero si è attivato con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, anche se non accolta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2007, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/12/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1539
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 017347/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) QI UH N. IL 01/01/1975;
avverso SENTENZA del 29/12/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita, in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Il 28/12/06 il cittadino marocchino QI IR è stato tratto in arresto in Desenzano per flagrante violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, inserito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, non avendo ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato che gli era stato impartito il 21/11/06 dal Questore di Brescia, ai sensi del comma 5 bis, stesso art., in seguito alla mancata esecuzione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa.
Con sentenza in data 29/12/06 emessa in esito a giudizio abbreviato il locale Tribunale monocratico, cui l'imputato era stato presentato ai sensi dell'art. 558 c.p.p., l'ha assolto per non essere il fatto ascrittogli previsto come reato non rientrando tra le ipotesi contemplate dall'art. 14, comma 5 ter.
Contro tale pronuncia il locale Procuratore generale della Repubblica ha ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sull'assunto che il caso di specie si deve fare rientrare nelle previsioni della suddetta norma con interpretazione estensiva, ammessa anche in materia penale, essendo la posizione dello straniero che si è visto rifiutare il permesso di soggiorno assimilabile a quella di colui che si trovi in Italia senza permesso di soggiorno o con permesso revocato.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha fatto invero corretta applicazione di quanto da questa Sezione in identica fattispecie già affermato - con la sentenza 11/5/06, P.M. in proc. Zouhir, rv. 234.885 - e cioè che l'interpretazione propugnata dal P.G. ricorrente non è consentita in materia penale in quanto analogica, e non estensiva, e quindi in contrasto con il principio di stretta legalità.
Tale soluzione appare al Collegio condivisibile poiché il D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5 ter nella tassativa elencazione dei casi in cui l'ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato viene configurato come delitto fa riferimento solo a quelli in cui l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale dello straniero sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e c), ovvero per non avere lo straniero richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato (da intendersi prima della scadenza di validità) o annullato, mentre nel caso di specie si è ricostruito in fatto che lo ZA, già titolare di permesso, ne aveva chiesto il rinnovo che gli era stato negato. In detta pronuncia si è anche evidenziato che il legislatore ha dimostrato di considerare con maggiore favore la posizione di chi ha ottenuto, e mantenuto sino alla scadenza, il permesso di soggiorno in quanto la norma incriminatrice in questione configura l'ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato solo come contravvenzione quando l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, per cui risulterebbe irragionevole inserire tra le più gravi ipotesi delittuose il caso, di ancora minore rilievo per gli interessi tutelati dalla normativa sull'immigrazione, in cui vi è stata da parte dello straniero attivazione per legittimare la propria permanenza sul territorio italiano presentando la richiesta di rinnovo, anche se non accolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008