Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
E N IO Z е 81176 A 6 R 8 T 9 S 1 5 I / 0 8405 / 02 . 4 G / N E 6 H - # 2 P . B .R A A . D P L T . L D U E A T L B . E I B N D N NOVE DE POPOLO ITALIANO E A R S T T E A 1 I 3 P 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 2430.00 Cron. 23296 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Ud.25.3.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO:processo Dott. GIUSEPPE VITO A. MAGNO CONSIGLIERE tributario CONSIGLIERE Dott. VITTORIO RAGONESI notifica ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONper Cassazione ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 81176 sul ricorso proposto da: N. SRL. FERROMETAL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore> liquidatore RE ET, corr. in San Donà di Piave, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Feri per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il medesimo, via Mascagni 7 ricorrente
contro
Ufficio Iva di Treviso, in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 2 Bu 3 3 1 intimato avverso la sentenza n. 114.15.99 in data 9.6.99 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 24.6.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.3.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Feri;
dr. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO SCHIRO', che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel corso di verifica fiscale a carico della ditta Sidercastello, la Guardia di Finanza rinveniva tre assegni bancari presentati all'incasso da ET RE e dalla di lui moglie, NA AR NA. Poichè gli importi dei predetti assegni non trovavano riscontro nella contabilità della società RO, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato presumeva che si trattasse di pagamenti a fronte di operazioni non fatturate. La RO sosteneva invece che si era trattato di cambic di assegni a titolo di cortesia.
2. Contro gli avvisi di rettifica emessi dall'ufficio Iva, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale la AL, e questa 10 accoglieva. La Commissione Tributaria Regionale, investita con 1'appello dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, riformava la decisione di primo grado e confermava l'operato 2. dell'ufficio, ritenendo trattarsi di pagamenti per operazioni non fatturate.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la RO srl. deducendo due motivi e presentando memoria integrativa. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha depositato atto di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 330 SS, 137 SS Codice di Procedura Civile, 145 e 149 Codice di Procedura Civile, 17,20 e 53 Decreto Legislativo n. 546.92, 56 D.P.R. n. 633.72; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi L'appello è stato notificato non presso ildell'art. 360 n. 5 CPC domicilio eletto, ma presso il recapito privato dell'amministratore. La Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente respinto il gravame, osservando che comunque la AL si è costituita in appello ed ha dispiegato le proprie difese.
5. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 54 D.P.R. n. 633.72, 2727 e 2729 Codice Civile, in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC . 3 Кли 6. Il ricorso risulta diretto contro l'Ufficio Iva di Treviso.
7. Il combinato disposto di cui agli artt. 366 comma 1 Codice di Procedura Civile e 11 del R.D. n. 1611.33 secondo cui il ricorso dello Stato deve contenere l'indicazione contro le Amministrazioni delle parti> e va notificato, a pena di nullità, alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente, non risulta derogato da alcuna disposizione del processo tributario Decreto Legislativo n. 546.92 - il cui art. 62, comma 2 dispone che al Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le ricorso per norme dettate dal Codice di Procedura Civile in quanto compatibili.
8. Ne deriva che il ricorso per Cassazione deve contenere, quale indicazione della parte, 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non l'ufficio periferico il cui atto è stato impugnato. Tale vizio, che attiene all'individuazione esatta della parte> del processo è rilevabile di ufficio e insuscettibile di sanatoria, neppure mediante la costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Per le suesposte considerazioni, devesi dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto contro un Ufficio Periferico. In tal senso è orientata la univoca giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Vedasi, in particolare: Cass. 17.12.2001 n. 15927; Cass. nn. 9538.2001, 2160.1996, 10420.1998. 10. Essendosi la controparte costituita senza depositare difese, non vi è luogo a pronunciare sulle spese. 4 hau POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 25 marzo 2002. IL PRESIDENTE асчисмез DOTT. BRUNO SACCUCCI. IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAКийи IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista DEPONE 13 GIU, 2002 BEC1 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL R N. 5 MATERIA TRIBUTARIA