CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2023, n. 21062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21062 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • ME AR, nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 127/2022RMCP del Tribunale di Cagliari del 27 settembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Lapo BECHELLI, del foro di Firenze, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21062 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 settembre 2022 il Tribunale di Cagliari, sedente in qualità di giudice dell'appello delle ordinanze cautelari personali, ha confermato, in tal modo rigettando l'appello avverso di essa presentato dalla difesa di TA AR, il provvedimento con il quale, il precedente 30 luglio 2022,11 Gip del Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto TA con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, avendo premesso che l'appellante, indagato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere detenuto, senza autorizzazione, sostanza stupefacente di varia tipologia, aveva articolato il proprio ricorso in sede di gravame cautelare sia sotto il profilo della carenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sotto il profilo della inidoneità delle prospettate esigenze cautelari ad essere salvaguardate con la sola applicazione della misura di massimo rigore, ha osservato che il quadro indiziario gravante sul prevenuto non ha subito, successivamente alla applicazione della misura nei suoi confronti, alcuna sensibile variazione, così come immutata è rimasta la situazione delle esigenze cautelari, sicché correttamente il Gip ha ribadito che unica misura idonea a contenerle fosse quella della custodia intramuraria. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il TA, avendo quella articolato tre motivi di impugnazione. Di questi, il primo concerne il vizio di violazione di legge nonché quello di motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Il secondo attiene alla ritenuta omessa motivazione in relazione alla possibilità di qualificare la misura in concreto applicabile come la sola che potrebbe presidiare la esigenza cautelare ritenuta sussistente. Infine, con il terzo motivo ci si duole, con riferimento al vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. 2 Prendendo le mosse, data la logica priorità, dal terzo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TA, è agevole rilevare che, come segnalato in occasione della adozione della ordinanza ora gravata, su tale tematica già si era pronunziato il Tribunale di Cagliari, in data 27 giugno 2022, in occasione dello scrutinio in sede di riesame propriamente detto, rilevando che esse avevano la gravità sufficiente per la adozione della misura cautelare effettivamente adottata a carico del TA. Ora la ricorrente difesa, senza addurre alcun rilevante fattore di novità emerso nel periodo di tempo intercorso fra tale pronunzia e la proposizione dell'appello cautelare, chiede una sostanziale rivisitazione degli elementi già valutati nella precedente sede;
operazione questa cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, osta il principio dell'intangibilità del cosiddetto giudicato cautelare, in ragione del quale le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (così per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 giugno 2018, n. 27710). Venendo, a questo punto all'esame del primo motivo di impugnazione, riferito alla pretesa mancanza di elementi di riscontro ai fini della ritenuta sussistenza del pericolo da parte dell'indagato di reiterazione di condotte delittuose dello stesso genere di quelle per le quali egli è indagato, si osserva che in particolare, il ricorrente, segnalando la mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di comportamenti o atti concreti che oggettivizzino il pericolo in questione, rivendica la sua condizione di incensurato, la inesistenza di elementi che possano indurre a ritenere che egli abbia contatti con gli ambienti delinquenziali operanti in Sardegna, avendo i giudici del gravame cautelare enfatizzato esclusivamente la gravità del reato attribuito al ricorrente. Si tratta di argomenti non idonei ad incrinare la concludenza della motivazione posta a corredo della ordinanza impugnata;
in essa, infatti, il Tribunale di Cagliari ha posto alla chiara luce il dato che, stante la ingenza della quantità di stupefacente che, unitamente ad altri, l'indagato deteneva, è del tutto verosimile ritenere che lo stesso godesse di legami fiduciari e stabili 3 con ambienti non marginali legati al traffico dello stupefacente, legami che lo hanno indotto, come segnalato nella ordinanza impugnata, non ad un occasionale caduta nell'illecito penale, ma ad una ben pianificata trasferta dalla Toscana alla Sardegna e di ivi conseguire, pur avendo egli un radicamento familiare e lavorativo nella città di Pisa, un rilevante guadagno. Non è, quindi, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente difesa, la gravità in sé del titolo di reato contestato che consente di ravvisare l'esistenza del pericolo della reiterazione del delitto, ma il fatto che, vuoi per la ingenza del quantitativo di sostanza stupefacente nella cui detenzione il TA è coinvolto, vuoi per l'articolata predisposizione della sua partecipazione alla attività criminosa per la quale egli è indiziariamente coinvolto, questa si manifesta come espressiva di una discreta professionalità, fattore questo sufficiente per far ritenere che, presentandosi l'occasione (cosa quest'ultima che la esistenza di contatti evidentemente non occasionali ma ricercati e perseguiti fra l'indagato e le organizzazioni dedito al traffico dei narcotici fa ritenere non priva di concretezza), lo stesso non si esimerebbe dalla ricaduta nell'illecito. Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, afferente al vizio di motivazione in relazione alla adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, osserva il Collegio che il Tribunale di Cagliari, con argomenti che appaiono del tutto plausibili, ha rilevato che solo la misura pienamente privativa della libertà di movimento (tenuto anche conto del fatto che l'indagato non ha esitato al compimento di una ampia trasferta onde poter delinquere) era idonea alla prevenzione del rischi di reiterazione, mentre per ciò che attiene alla possibilità di ovviare alla possibilità di migrazione dell'indagato sul territorio attraverso l'applicazione di mezzi di rilevazione a distanza di tali eventuali movimenti, ha osservato che l'assenza di significativi indici di ravvedimento dell'indagato, unita alla scarsa affidabilità della sua capacità di autodisciplina, ivi compreso il rispetto di eventuali divieti di comunicazione con l'esterno (divieto la verifica del cui rispetto è, in assenza di fattori di autolimitazione, di assai problematica realizzazione), rendevano non esauriente il presidio alla esigenza cautelare da tutelare offerto dalla mera applicazione degli arresti domiciliari, pur con l'assistenza di mezzi di controllo da remoto atti a salvaguardare il pericolo di allontanamento dell'interessato dal luogo di applicazione della misura. La piena esaustività degli argomenti in tale senso svolti dal giudice dell'appello cautelare, rendono infondato e, pertanto, da rigettare il motivo di 4 Il Presiden ricorso sviluppato sotto il profilo, invece, della insufficienza motivazionale della ordinanza impugnata. Al rigetto del ricorso fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati gli effetti non liberatori della presente sentenza, la comunicazione di essa, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., alle Autorità ivi indicate.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Lapo BECHELLI, del foro di Firenze, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21062 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 settembre 2022 il Tribunale di Cagliari, sedente in qualità di giudice dell'appello delle ordinanze cautelari personali, ha confermato, in tal modo rigettando l'appello avverso di essa presentato dalla difesa di TA AR, il provvedimento con il quale, il precedente 30 luglio 2022,11 Gip del Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto TA con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, avendo premesso che l'appellante, indagato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere detenuto, senza autorizzazione, sostanza stupefacente di varia tipologia, aveva articolato il proprio ricorso in sede di gravame cautelare sia sotto il profilo della carenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sotto il profilo della inidoneità delle prospettate esigenze cautelari ad essere salvaguardate con la sola applicazione della misura di massimo rigore, ha osservato che il quadro indiziario gravante sul prevenuto non ha subito, successivamente alla applicazione della misura nei suoi confronti, alcuna sensibile variazione, così come immutata è rimasta la situazione delle esigenze cautelari, sicché correttamente il Gip ha ribadito che unica misura idonea a contenerle fosse quella della custodia intramuraria. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il TA, avendo quella articolato tre motivi di impugnazione. Di questi, il primo concerne il vizio di violazione di legge nonché quello di motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Il secondo attiene alla ritenuta omessa motivazione in relazione alla possibilità di qualificare la misura in concreto applicabile come la sola che potrebbe presidiare la esigenza cautelare ritenuta sussistente. Infine, con il terzo motivo ci si duole, con riferimento al vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. 2 Prendendo le mosse, data la logica priorità, dal terzo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TA, è agevole rilevare che, come segnalato in occasione della adozione della ordinanza ora gravata, su tale tematica già si era pronunziato il Tribunale di Cagliari, in data 27 giugno 2022, in occasione dello scrutinio in sede di riesame propriamente detto, rilevando che esse avevano la gravità sufficiente per la adozione della misura cautelare effettivamente adottata a carico del TA. Ora la ricorrente difesa, senza addurre alcun rilevante fattore di novità emerso nel periodo di tempo intercorso fra tale pronunzia e la proposizione dell'appello cautelare, chiede una sostanziale rivisitazione degli elementi già valutati nella precedente sede;
operazione questa cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, osta il principio dell'intangibilità del cosiddetto giudicato cautelare, in ragione del quale le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (così per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 giugno 2018, n. 27710). Venendo, a questo punto all'esame del primo motivo di impugnazione, riferito alla pretesa mancanza di elementi di riscontro ai fini della ritenuta sussistenza del pericolo da parte dell'indagato di reiterazione di condotte delittuose dello stesso genere di quelle per le quali egli è indagato, si osserva che in particolare, il ricorrente, segnalando la mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di comportamenti o atti concreti che oggettivizzino il pericolo in questione, rivendica la sua condizione di incensurato, la inesistenza di elementi che possano indurre a ritenere che egli abbia contatti con gli ambienti delinquenziali operanti in Sardegna, avendo i giudici del gravame cautelare enfatizzato esclusivamente la gravità del reato attribuito al ricorrente. Si tratta di argomenti non idonei ad incrinare la concludenza della motivazione posta a corredo della ordinanza impugnata;
in essa, infatti, il Tribunale di Cagliari ha posto alla chiara luce il dato che, stante la ingenza della quantità di stupefacente che, unitamente ad altri, l'indagato deteneva, è del tutto verosimile ritenere che lo stesso godesse di legami fiduciari e stabili 3 con ambienti non marginali legati al traffico dello stupefacente, legami che lo hanno indotto, come segnalato nella ordinanza impugnata, non ad un occasionale caduta nell'illecito penale, ma ad una ben pianificata trasferta dalla Toscana alla Sardegna e di ivi conseguire, pur avendo egli un radicamento familiare e lavorativo nella città di Pisa, un rilevante guadagno. Non è, quindi, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente difesa, la gravità in sé del titolo di reato contestato che consente di ravvisare l'esistenza del pericolo della reiterazione del delitto, ma il fatto che, vuoi per la ingenza del quantitativo di sostanza stupefacente nella cui detenzione il TA è coinvolto, vuoi per l'articolata predisposizione della sua partecipazione alla attività criminosa per la quale egli è indiziariamente coinvolto, questa si manifesta come espressiva di una discreta professionalità, fattore questo sufficiente per far ritenere che, presentandosi l'occasione (cosa quest'ultima che la esistenza di contatti evidentemente non occasionali ma ricercati e perseguiti fra l'indagato e le organizzazioni dedito al traffico dei narcotici fa ritenere non priva di concretezza), lo stesso non si esimerebbe dalla ricaduta nell'illecito. Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, afferente al vizio di motivazione in relazione alla adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, osserva il Collegio che il Tribunale di Cagliari, con argomenti che appaiono del tutto plausibili, ha rilevato che solo la misura pienamente privativa della libertà di movimento (tenuto anche conto del fatto che l'indagato non ha esitato al compimento di una ampia trasferta onde poter delinquere) era idonea alla prevenzione del rischi di reiterazione, mentre per ciò che attiene alla possibilità di ovviare alla possibilità di migrazione dell'indagato sul territorio attraverso l'applicazione di mezzi di rilevazione a distanza di tali eventuali movimenti, ha osservato che l'assenza di significativi indici di ravvedimento dell'indagato, unita alla scarsa affidabilità della sua capacità di autodisciplina, ivi compreso il rispetto di eventuali divieti di comunicazione con l'esterno (divieto la verifica del cui rispetto è, in assenza di fattori di autolimitazione, di assai problematica realizzazione), rendevano non esauriente il presidio alla esigenza cautelare da tutelare offerto dalla mera applicazione degli arresti domiciliari, pur con l'assistenza di mezzi di controllo da remoto atti a salvaguardare il pericolo di allontanamento dell'interessato dal luogo di applicazione della misura. La piena esaustività degli argomenti in tale senso svolti dal giudice dell'appello cautelare, rendono infondato e, pertanto, da rigettare il motivo di 4 Il Presiden ricorso sviluppato sotto il profilo, invece, della insufficienza motivazionale della ordinanza impugnata. Al rigetto del ricorso fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati gli effetti non liberatori della presente sentenza, la comunicazione di essa, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., alle Autorità ivi indicate.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore