Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 39259
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Sentenza 15 giugno 2017

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In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti - entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di misura cautelare - si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali. (La S.C. ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., da considerarsi di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen., mentre l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5-bis, del citato articolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 39259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39259
    Data del deposito : 15 giugno 2017

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