Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti - entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di misura cautelare - si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali. (La S.C. ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., da considerarsi di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen., mentre l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5-bis, del citato articolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 39259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39259 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
39259-17 _ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente Sent. n. sez. 2198/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.29534/2016 RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MI nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo, avverso l'ordinanza del 15/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di URBINO sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG c he chiesto it rigetto dei ricorso. раара Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 15 giugno 2016 il Tribunale di Urbino, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza del 15 settembre 2015 aveva annullato la precedente decisione dello stesso Tribunale del 15 aprile 2015, rigettava nuovamente l'istanza di riesame proposta da EL IN e confermava il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino in data 12 febbraio 2015, avente ad oggetto documentazione varia ed altri oggetti vari rinvenuti presso l'abitazione della stessa e presso la sede di alcune imprese societarie dalla stessa partecipate o amministrate.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che in ordine al "fumus commissi delicti" il sequestro probatorio, che interviene nel corso delle indagini preliminari, non richieda una puntualizzazione degli addebiti e che nel caso di specie il provvedimento specifica le norme incriminatrici dei reati oggetto d'investigazione e contiene la sommaria descrizione dei fatti come distrazione di beni dal patrimonio della fallita Mobilificio Fogliense s.r.l. avvenuta mediante trasferimenti di fondi dai conti della società a quelli dei membri della famiglia IN compresa EL, suo liquidatore, ed il suo convivente, e la cessione a Fogliense Casa s.r.l. del ramo di azienda della fallita avvenuta in data 24/10/2012 ossia nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato preventivo e quindi quando l'insolvenza era già emersa e nota all'indagata.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la IN a mezzo del suo difensore per lamentare: a) omessa motivazione, violazione ed inosservanza di norme di legge in riferimento agli artt. 111 Cost., 321 e 324 cod. proc. pen.. Sebbene la Corte di cassazione con la sentenza n. 1131/2016 avesse già disposto l'annullamento del precedente provvedimento per assoluta genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione in relazione ai beni oggetto di distrazione, il Tribunale del riesame ha nuovamente confermato il provvedimento impugnato, avendo ritenuto che le indagini fossero ancora in corso e che la migliore puntualizzazione dell'ipotesi accusatoria potesse compiersi in seguito a discrezione del p.m., così violando i principi giuridici ed impedendo il controllo giudiziale. Nel caso di specie sono stati sottoposti a sequestro appunti, e-mail, il contenuto degli hard disk dei computer, senza che sia stato indicato, né il fatto di reato, né l'arco temporale di riferimento, per quello imposto costituisce sequestro finalizzato ad acquisire eventuali notizie di reato. Né è sufficiente considerare un bene quale corpo del reato per ipotizzarne la sequestrabilità, ma è necessario che tale valutazioner sia motivata e sul punto la Suprema Corte ha chiarito come nell'ipotesi di sequestro probatorio deve essere 1 specificata, a pena di nullità, la finalità che si intende perseguire (Cass. N. 180/2012); nella fattispecie è mancante integralmente tale enunciazione, né la lettura degli stessi verbali di sequestro riesce a far comprendere l'ipotesi accusatoria. L'ordinanza del Tribunale non aggiunge nulla sul punto se non osservazioni generiche sulla congruità motivazionale del decreto contestato;
né verifica che in sequestro sono caduti documenti assicurativi ed altri riguardanti le società Le.La. srl e S03 srl, contratti registrati e comunicazioni inviate alla Camera di Commercio, della cui utilità probatoria non è dato sapere nulla. b) Violazione ed inosservanza della legge penale in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., comma 1. Anche dall'ordinanza del Tribunale del riesame non si comprendono i motivi del sequestro di documenti generici, non descritti nei verbali e nella loro attinenza all'ipotesi accusatoria per l'esclusivo riferimento alle informative della Guardia di Finanza, rinvio già giudicato insufficiente dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento. Emerge quindi l'assoluta indeterminatezza del capo d'imputazione, la genericità del sequestro, definito esplorativo dalla Corte di cassazione, l'assenza di motivazione sulle sue finalità rispetto ai reati ipotizzati. c) Omessa motivazione circa l'eccezione di violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, e dell'art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen.. La sentenza della Corte di cassazione ha annullato in data 15/9/2015 la precedente ordinanza del Tribunale del 15/4/2015 con restituzione degli atti per nuovo esame, che il giudice di rinvio ha condotto all'udienza dell'1/6/2016 e, quindi ben oltre i termini di cui all'art 311 cod. Comman proc. pen.,15 bis, e di quelli di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 10, per cui l'ordinanza dovrà essere annullata senza ulteriore rinvio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. ssa Giuseppina Fodaroni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. La ricorrente ha presentato memoria difensiva con la quale ha dedotto che nelle more della trattazione del procedimento, la Corte di cassazione, sezione prima civile, in data 26 settembre 2016 ha cassato la sentenza di appello di conferma della sentenza dichiarativa del fallimento della Mobilificio Fogliense s.r.l. e la Corte di appello di Ancona in sede di rinvio ha revocato detta sentenza e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo. Tanto prova la intervenuta revoca del fallimento, presupposto per configurare il delitto di bancarotta. Inoltre, ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso originari e l'eccezione di tardività della decisione assunta dal Tribunale del riesame. Considerato in diritto محمد Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 2 1.Per ragioni di ordine logico va esaminato l'ultimo motivo di ricorso per la sua potenziale decisività sulle sorti del procedimento. Assume la difesa che, disposto l'annullamento della precedente ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame con sentenza della Corte di cassazione del 15 settembre 2015, tra la data di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale quale giudice di rinvio, avvenuta con decreto del 16/3/2016 e la sua celebrazione in data 1/6/2016 è decorso un arco temporale superiore al termine perentorio dettato dagli artt. 311, comma 5 bis, e 309, comma 10, cod. proc. pen.. 1.1 Va premesso che l'art. 311 cod. proc. pen., comma 5 bis, introdotto dalla legge n. 47/2015, ha stabilito che nel caso in cui la Corte di cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il giudice di rinvio ha l'obbligo di decidere entro il termine di dieci giorni, decorrente, non già dalla sentenza di annullamento o dalla sua comunicazione, quanto dalla effettiva ricezione degli atti da parte della cancelleria della sezione competente per il riesame, non essendo sufficiente che gli atti pervengono alla cancelleria centrale del tribunale. Deve in altri termini considerarsi che la norma, avente carattere sanzionatorio e finalizzata ad accelerare l'assunzione della decisione dopo il giudizio di legittimità, è di stretta interpretazione e quindi va applicata esclusivamente nei casi e modi stabiliti. Pertanto, per stabilire la tempestività o meno della decisione sotto il profilo denunciato rileva l'esatto momento di ricezione degli atti processuali trasmessi dalla cancelleria della Corte Suprema, che pone il giudice di rinvio nella condizione materiale di stabilire la data dell'udienza e quindi di cadenzare il proprio intervento decisorio (sez. 1, n. 42473 del 17/03/2016, Stabile, rv. 268103). Inoltre, come sostenuto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la disposizione dell'art. 311 cod. proc. pen., comma 5 bis, contiene l'espresso riferimento all'annullamento con rinvio di ordinanzache ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 9, con ciò delimitando l'ambito oggettivo della sua applicazione alle misure cautelari personali, uniche ad essere comprese nel capo II così intitolato. Per contro, l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione proposto avverso с поводи provvedimenti riguardanti misure cautelari reali non contiene disposizioneja quella рада del comma 5 bis dell'art. 311 citato, di cui richiama soltanto i commi 3 e 4. Tanto è sufficiente per affermare seguente principio di diritto: "il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione da parte del Tribunale a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione di un provvedimento di applicazione o conferma di misura cautelare, si applica soltanto in riferimento alle misure cautelari personali e non a quelle reali".
2. Quanto al merito dell'impugnazione, va premesso che effettivamente con la sentenza rescindente la quinta sezione penale di questa Corte ha già rilevato che 3 la precedente ordinanza che aveva respinto l'atto di gravame della IN era dotata di motivazione soltanto apparente e non efficacemente esplicativa della sussistenza del "fumus delicti" e della precisazione e preventiva individuazione degli oggetti materiali da ricercare e sequestrare. Inoltre, passando in rassegna anche il decreto del P.M., laddove si era indicato che le indagini avevano ad oggetto عمان il delitto bancarotta fraudolenta per distrazione e la necessità di acquisire la documentazione utile per le indagini, ha rilevato la natura di "sequestro esplorativo" del provvedimento a ragione della carente motivazione su quanto doveva essere ricercato e sottratto agli aventi diritto, conseguenza della indeterminatezza dell'accusa.
2.1 Ebbene, il Tribunale con l'ordinanza in esame ha ribadito che il decreto di sequestro probatorio in contestazione contiene la descrizione del fatto di reato mediante il riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 216 e 223 1. fall. ed alla condotta di distrazione, ascritta alla IN quale liquidatore e legale rappresentante della società fallita e compiuta mediante rimesse di denaro operate dai conti bancari dell'impresa a quelli della stessa e dei suoi familiari e cessione di un ramo d'azienda alla subentrante Fogliense Casa s.r.l.. Ha quindi riscontrato come sufficienti a dar conto della concretezza dell'ipotesi accusatoria gli elementi emersi dalle relazioni della G.d.F. di Pesaro in ordine ai trasferimenti documentati di fondi operati dalla fallita in favore dei componenti della famiglia IN in assenza di una giustificazione legale e fattuale legata alla conduzione dell'attività d'impresa, ed alla cessione del ramo d'azienda, parimenti documentata, dalla quale deriverebbero l'impoverimento del patrimonio societario, l'occultamento di fondi sottratti alla garanzia a favore dei creditori, il trasferimento di risorse all'estero, sottratte all'imposizione fiscale, attuate mediante movimentazioni tra le società del gruppo M.F.. Per quanto attiene all'individuazione degli oggetti da ricercare e sottoporre a sequestro, l'ordinanza ha osservato che trattasi del corpo del reato o di cose pertinenti al reato di bancarotta, oggetto delle investigazioni, la cui apprensione è funzionale a consentire l'espletamento di accertamenti anche di natura tecnico-contabile e l'eventuale consultazione diretta in sede giudiziale, anche quale riscontro ad apporti dichiarativi. In effetti tali indicazioni trovano rispondenza nel decreto del p.m., allegato al ricorso, ove è dato leggere il riferimento a "documenti contabili, extracontabili, corrispondenza, appunti, atti, note, ancorchè conservati in formato elettronico su supporti informatici, ovvero su memorie di qualsivoglia apparecchiatura atta alla ricezione e trasmissione di comunicazioni e/o documenti...ovvero di cose pertinenti alla imputazione ".
2.2 Deve dunque ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia colmato le lacune giustificative riscontrate nel precedente provvedimento ed abbia con sufficiente 4 chiarezza e pertinenza ai temi dibattuti ed abbia verificato sia la sussistenza del che "fumus", sia delle esigenze probatorie sottese al sequestro, senza sia consentito sindacare la compiutezza e congruità logica delle argomentazioni per essere il ricorso limitato alla possibilità di dedurre il solo vizio di violazione di legge.
2.3 Piuttosto, deve rilevarsi che la produzione documentale allegata alla memoria difensiva introduce elementi di valutazione del tutto nuovi, non previamente considerati dal Tribunale del riesame e quindi non apprezzabili direttamente da questa Corte perché attinenti ad aspetti fattuali legati all'esistenza dell'elemento costitutivo della fattispecie, ipotizzata a carico della ricorrente, che postula la definitività della pronuncia dichiarativa del fallimento (Cass. sez. 5, n. 7468 del 27/01/2011, Cozzolino e altro, rv. 249609). S'impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Urbino perché riesamini il caso concreto alla luce della dimostrata sopravvenienza di nuove emergenze refluenti sulla configurabilità a livello di "fumus commissi delicti" della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di ур Urbino, Cut DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Monica Boni Munici Jute nathe P. manz DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA b