Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento.
Commentari • 6
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In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
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Il reato di omissione di assistenza previsto dal Codice della strada presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona. La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza: tale condotta, va tenuta a prescindere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2016, n. 39088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39088 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
39 088 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 490/2016 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI N. 11838/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC EF LI N. IL 25/05/1987 avverso l'ordinanza n. 1197/2015 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 11/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Foticelli Moas che ha chiesto il SAVINO;
rifetto del wears Udibildifensor Avv.; Zonrolo Denis del foro de Redove one he Chiesto l'accoglimento del woess, in subordine contorize Ziua Il lavoro pull popes tristito ее войого Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa in data 25 novembre 2016 il GIP presso il Tribunale di Padova applicava la misura della custodia cautelare in carcere a AC AN IN in relazione ai reati di omicidio colposo aggravato, fuga ed omissione di soccorso nonché guida in stato di ebbrezza (artt. 589 co. 2 e 3 n. 1, 189 co. 6 e 7 CDS). Lo stesso, infatti, in data 22 novembre 2015 era stato tratto in arresto in quanto verso le 18 del pomeriggio, mentre guidava la propria vettura in stato di alterazione alcolica, in direzione Piazzola/Limena, tenendo una velocità incongrua in prossimità di un incrocio, tamponava il veicolo condotto da GG CO proiettandolo nell'opposta corsia di marcia e provocandone l'investimento ad opera di altra autovettura condotta da IC UN. A seguito dell'incidente la moglie del GG, CH IN, perdeva la vita mentre il figlio minore riportava lesioni guaribili in 30 giorni. Il RA, una volta uscito dall'abitacolo con l'aiuto di un abitante della zona accorso sul luogo dell'incidente, SI TO, si dava alla fuga - per evitare, a sua detta, l'aggressione degli astanti per poi presentarsi alle 19:45 presso la PS di Cittadella ove - gli veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,71 g/l. Proposto riesame, il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2015 rigettava l'istanza confermando la misura della custodia in carcere applicata dal Tribunale di Padova. Avverso tale ordinanza il difensore del AC ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: 1) Erronea applicazione dell'art. 189 commi 6 e 7 CDS In particolare la difesa sostiene che non sussistono gli estremi del reato di omissione di soccorso e fuga di cui all'art. 189 CDS poiché dalle SIT e dalla ricostruzione dell'indagato risulta che lo stesso si allontanò dal luogo del sinistro accompagnato dalla fidanzata - dallo stesso chiamata telefonicamente e subito accorso sul posto per recarsi in ospedale e, comunque, dopo essersi accertato che i soccorritori avessero allertato il 118 ed il 112. In proposito la difesa richiama le dichiarazioni del fratello dell'indagato, AC RG IA, secondo le quali, dopo aver ricevuto la notizia la fidanzata di AN si recava sul luogo dell'incidente prelevando il fratello e conducendolo a casa. Una volta arrivati a casa l'indagato, che necessitava di cure mediche apparendo confuso e ferito, riferiva che i soccorsi erano già stati chiamati. Ciononostante, secondo il dichiarante, il AC chiedeva di tornare sul luogo del delitto per avvertire le forze dell'ordine del fatto che si stava recando in ospedale. Adempimento che effettivamente il fratello realizzava avvisando prontamente i Carabinieri nel frattempo giunti sul luogo dell'incidente. Ancora la difesa richiama le dichiarazioni dell'indagato secondo le quali un signore che abitava di fronte al suddetto luogo, tale TO SI, dopo averlo aiutato ad uscire dall'abitacolo lo aveva accompagnato al centro della strada per verificare la situazione delle altre autovetture coinvolte nell'incidente. A conferma di tale ricostruzione il ricorrente riporta alcuni pezzi delle dichiarazioni della fidanzata dell'indagato, AN NA, secondo i quali la stessa si precipitava sul luogo del sinistro ed al suo arrivo vedeva il fidanzato venire verso di lei, a piedi, ferito e pieno di sangue. Lo stesso le aveva poi raccontato che le persone accorse sul posto erano astiose nei suoi confronti ritenendolo la causa dell'incidente e che, 1 лив comunque, i CC ed i soccorsi medici erano già stati chiamati. Lui, non versando in gravi condizioni, aveva quindi preferito farsi accompagnare dalla ragazza al pronto soccorso. Infine la difesa richiama le dichiarazioni del SI il quale avrebbe riferito di aver assistito l'indagato circa una decina di minuti dopo il sinistro, dopo aver aiutato le altre persone coinvolte e dopo che erano stati chiamati i soccorsi. Quanto agli spostamenti dell'indagato il SI avrebbe sostanzialmente confermato quanto dallo stesso riportato precisando che la prima ambulanza giungeva circa due minuti dopo la risalita del AC sulla sua autovettura. Subito dopo l'incidente, quindi, si formò un capannello di gente che si occupò di chiamare subito i soccorsi e il AC restando sul luogo rischiava il linciaggio oltre che un aggravamento delle proprie condizioni fisiche: dunque allo stesso non restava che andarsene. Con riguardo alla fuga, poi, la difesa evidenzia che l'esigenza di curarsi deve ritenersi prevalente rispetto al permanere sul luogo del sinistro per attendere la propria identificazione e fornire la propria versione dei fatti. Peraltro, sottolinea il ricorrente, il AC aveva lasciato in loco la propria autovettura con tutti i documenti idonei alla sua identificazione ed al sinistro avevano assistito parecchi spettatori in grado di riferire circa la sua dinamica. Orbene, continua la difesa, il reato di fuga di cui all'art. 189 co.
6-7 CDS è punibile esclusivamente a titolo di dolo nel cui oggetto deve rientrare anche il danno alle persone conseguito all'incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della consumazione della condotta. E nel caso di specie le circostanze concretamente percepite dal AC erano che, dal momento dell'incidente alla sua fuoriuscita dall'abitacolo con l'aiuto del SI, fossero trascorsi circa 10 minuti;
che sul luogo erano accorse decine di persone alcune delle quali avevano già chiamato i soccorsi;
che gli altri veicoli coinvolti erano in posizione di quiete;
che dopo circa due minuti dalla sua fuoriuscita dalla vettura sopraggiungeva l'ambulanza. Tutte circostanze atte ad escludere la necessità di una sua presenza ai fini di evitare danni alle persone coinvolte (poiché i soccorsi stavano già arrivando). Né per quanto concerne l'integrazione del reato di fuga si può sostenere che il AC abbia effettuato una sosta soltanto momentanea in modo da impedire la propria identificazione. Come già detto, infatti, lo stesso sostò sul luogo del sinistro fino all'arrivo della fidanzata e lasciò la propria autovettura provvista di tutti i documenti necessari all'identificazione. Inoltre mandò il fratello ad avvertire i CC del fatto che si era recato in ospedale per le necessarie medicazioni. Peraltro prima che gli stessi si recassero a casa dell'indagato chiedendo sue notizie al padre. 2) Inosservanza degli artt. 192, 274 e 275 c.p.p. Secondo la difesa non appare certa la responsabilità dell'indagato sotto il profilo di cui all'art. 275 e mancherebbero nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 274 c.p.p. Difatti, prosegue la difesa, il PM ha nominato un CTP al fine di accertare meglio la dinamica dell'incidente: ciò significa che sotto il profilo del fumus la sussistenza del reato non appare affatto certa. Inoltre, per quanto concerne i presupposti di applicazione della misura, il Tribunale ha richiamato dei presunti pregressi illeciti 2 mel del AC ipotizzando una situazione recidivante non corrispondente a realtà. Difatti il primo ritiro della patente, del 15 marzo 2010, si è verificato per ragioni non inerenti la condotta di guida dell'indagato: cioè per il possesso di droga. Quanto alla sospensione della patente del 12 gennaio 2012 il relativo provvedimento era stato revocato a seguito di impugnazione. Infine, quanto al sinistro del 13 dicembre 2013 – pure richiamato nell'ordinanza cautelare - la difesa precisa che in tale incidente il AC era stato vittima ed aveva riportato lesioni personali: la responsabilità per lo stesso, infatti, era stata pienamente attribuita al conducente di altro veicolo il quale, invadendo l'opposto corsia di marcia, era andato a collidere con l'auto del AC. 3) Vizio di motivazione con riguardo alla valutazione del quadro indiziario al fine di rigettare l'istanza di riesame. In particolare la difesa precisa che non risulta stabilita con certezza la dinamica dell'incidente quanto meno sotto il profilo della responsabilità delle tre autovetture coinvolte (tanto è vero che la Procura ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sui mezzi coinvolti). Inoltre secondo la difesa non è definito il nesso di causalità tra la morte della CH e l'incidente (in relazione alla quale è stato richiesto dalla difesa un accertamento autoptico). Infine dalle risultanze probatorie il tasso alcolemico del AC non sembra aver influito sul sinistro in questione. Quanto alla richiesta in via subordinata del riconoscimento della facoltà al lavoro, la difesa lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame di tale profilo. Ciò anche se la documentazione prodotta dal difensore era idonea a dimostrare che il AC gestisce da solo una ditta nell'ambito della quale il fratello del predetto collabora con mansioni prettamente esecutive (e di fatto le entrate di tale azienda sono crollate dal giorno del sinistro). Ritenuto in diritto Il primo motivo di ricorso inerente l'asserita mancanza dei requisiti dei reati di cui ai commi 6-7 dell'art. 189 CDS è infondato e come tale deve essere rigettato. Come è noto, infatti, il reato di mancata assistenza di cui al co. 7 ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo, come nel caso in esame, a - recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo, peraltro, necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Dunque si tratta di un reato omissivo di pericolo per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse. Il reato di fuga di cui al co. 7, invece, punisce chi, nelle circostanze appena descritte, semplicemente non si ferma ed è finalizzato a garantire l'identificazione del soggetto agente. Tanto premesso, contrariamente a quello che afferma il ricorrente, nel caso si specie sembrano ricorrere i presupposti di entrambe le fattispecie. Difatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, 3 лив il reato di fuga appena delineato è configurabile anche qualora il soggetto che ha causato il sinistro con feriti effettui una sosta soltanto temporanea ovvero nel caso in cui successivamente si presenti, spontaneamente, ad una stazione dei CC: ciò perché anche in tal modo rende impossibile un accertamento immediato delle modalità e delle circostanze dell'evento (Cass. Sez. IV n. 11195/2015). Orbene nel caso in esame, come precisato nell'ordinanza impugnata, il AC, dopo essere uscito dall'abitacolo della propria autovettura finita in fosso, grazie all'aiuto del SI, si è subito dileguato con ciò ostacolando la sua immediata identificazione e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Ciò emerge chiaramente dal verbale delle dichiarazioni del SI secondo il quale l'indagato, dopo essere stato accusato dai presenti di aver rovinato una famiglia, abbandonava il luogo del sinistro. Tanto è vero che gli operanti, accorsi poco dopo su sollecitazione dei primi soccorritori, non lo trovarono né sul luogo del delitto né presso la residenza ove il di lui padre dichiarava che il figlio non era in casa e che non sapeva ove lo stesso si trovasse. Solo alle 19:45 il AC si presentava al PS dell'Ospedale di Citadella e, peraltro, il suo arrivo veniva preannunciato da una telefonata del padre. Tutte circostanze attestate dal verbale di arresto. Quanto poi al reato di omessa assistenza occorre precisare che è necessaria l'effettività del bisogno del soggetto coinvolto che viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, nè utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato. Tali circostanze, però, non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione. Obiettiva constatazione che, nel caso di specie, deve escludersi in quanto il AC abbandonò subito il luogo dell'incidente senza accertarsi delle condizioni degli altri soggetti coinvolti e senza tentare di prestare aiuto. Peraltro l'indagato prima ha sostenuto di essersi allontanato subito e poi ha cambiato versione sostenendo di aver abbandonato il luogo dell'incidente solo dopo essere stato informato dal SI che erano stati chiamati i soccorsi. Tale ultima versione, però, non solo non è suffragata dalle dichiarazioni del SI ma anzi deve ritenersi dallo stesso smentita. Come già detto il teste ha dichiarato che il AC, dopo che lo aveva aiutato ad uscire dall'autovettura incidentata, aggredito dai presenti per "aver rovinato una famiglia” si dileguava. Circostanza confermata dalla fidanzata cui l'indagato riferì di volersi allontanare perché alcune persone volevano picchiarlo. Pertanto non solo l'indagato si è dato alla fuga ma si è ben guardato dal prestare qualsivoglia forma di assistenza ai feriti e di richiedere i necessari soccorsi e/o di verificare l'efficacia del soccorso da altri prestato con conseguente configurabilità delle condotte sanzionate dai suddetti co.
6-7 art. 189 CDS (Cass. Sez. IV n. 14610/2014). Al pari infondato è il secondo motivo di ricorso tramite il quale si contesta la violazione degli artt. 274-275 cpp. Invero sotto il profilo della dinamica dell'incidente occorre precisare che, ai fini dell'accertamento di responsabilità per l'applicazione della misura custodiale, poco rileva la richiesta di accertamento tecnico avanzata dal PM. Difatti la dinamica del sinistro e la relativa responsabilità del AC è già ampiamente desumibile dalle dichiarazioni delle persone che hanno assistito all'incidente mortale nonché dai rilievi effettuati nell'immediatezza del triste avvenimento. 4 лив In particolare, come precisato nell'ordinanza impugnata, la persona offesa IC UN ha visto la macchina dell'indagato procedere a forte velocità e tamponare l'auto del GG, che al contrario procedeva lentamente perché in procinto di svoltare a sinistra. Dunque a causa del violento impatto il veicolo tamponato veniva proiettato nell'opposta corsia di marcia ed entrava in collisione con il veicolo del IC (come emerge da verbale e relazione dei CC). A seguito di tale violento urto la moglie del GG decedeva mentre il figlioletto riportava lesioni gravi. Quanto ai requisiti dell'art. 274 co 1 lett. c) c.p.p. occorre precisare che la 1. 274/2015 ha introdotto una modifica prevedendo che il pericolo di reiterazione criminosa debba essere concreto ed attuale. La norma oggi precisa che le situazione di concreto ed attuale pericolo non debbano desumersi dalla gravità del titolo del reato per cui si procede: ciò indica la ratio sottesa alla modifica normativa, che è quella di richiedere una motivazione più pregnante circa la sussistenza del periculum de libertate, non desunta dalla sola valutazione della gravità del fatto bensì fondata su una disamina più approfondita del rischio di recidiva che tenga conto sia del fattore temporale sia delle concrete e, non ipotetiche, occasioni di reiterazione criminosa. In particolare, secondo le più recenti pronunce attualità significa esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede. Orbene, i giudici del riesame, nel valutare le esigenze cautelari si sono attenuti a tali principi. Essi, infatti, hanno desunto il pericolo di recideva non soltanto facendo riferimento all'indubbia gravità del sinistro cagionato dalla condotta del AC ma anche in considerazione dello stato di ebbrezza in cui lo stesso si trovava, della omissione di soccorso e della sua usuale condotta di guida sconsiderata e poco rispettosa dell'incolumità degli altri utenti della strada. Se è vero, infatti, che nel 2010 al predetto la patente venne ritirata non per le modalità di guida ma perché sorpreso in possesso di hashish, occorre precisare che in almeno altre due occasioni il AC ha subito analoga misura per aver almeno in parte cagionato degli incidenti stradali con la propria condotta di guida. In particolare l'ordinanza impugnata richiama l'incidente del settembre 2013 in occasione del quale l'indagato era entrato in collisione con un autocarro poiché, mentre svoltava a sinistra, manteneva una velocità eccessiva. Per le argomentazioni appena svolte deve considerarsi infondato anche il terzo motivo di ricorso. In particolare, per quanto concerne la asserita mancanza di motivazione con riguardo al diniego dell'autorizzazione al lavoro in costanza della misura custodiale, occorre precisare che il giudice del riesame si è soffermato sul punto svolgendo argomentazioni del tutto logiche e condivisibili. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si precisa che la suddetta autorizzazione rappresenta un'ipotesi eccezionale rispetto alla regola di cui all'art. 284 co. 1 e 2 c.p.p. e, quindi, la sua concessione richiede un preventivo e rigoroso vaglio in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla 5 лив legge. Cioè impossibilità di provvedere altrimenti alle proprie esigenze primarie ovvero stato di assoluta indigenza. Orbene nel caso di specie la difesa si è limitata ad evidenziare che l'indagato, quale titolare esclusivo della ditta OX, è l'unico che possa concretamente occuparsi della sua gestione e, quindi, la sua presenza presso la sede negli orari di lavoro sarebbe necessaria per la prosecuzione dell'attività. A parte tale asserzione, alquanto generica, e l'allegazione al ricorso dell'analisi di vendita dell'azienda la difesa non ha prodotto altri elementi atti a dimostrare la necessità dell'autorizzazione per il AC al fine di far fronte alle sue fondamentali esigenze di vita. In particolare non è stato allegato alcun documento che attesti la sua situazione patrimoniale e quella dei suoi congiunti (con i quali peraltro convive). Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 3 maggio 2016. Il Presidente Luisa BianchiLuisa Biendi Il Consigl iere Mariapia Savino мужно GORTE GUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza