CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 15643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15643 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB US, nato a [...] il [...] AB AR, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 09/04/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto di annullare senza rinvio il decreto, limitatamente alla statuizione di condanna di AB AR al pagamento delle spese di giudizio dinanzi alla Corte di appello di Palermo, e di rigettare il ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 17 novembre 2023, con il quale era stata riconosciuta la pericolosità sociale qualificata di US AB, in quanto “appartenente” ad associazione di tipo mafioso, ed applicata allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, la confisca di una serie di beni intestati al proposto e ai suoi familiari, l’imposizione di una cauzione di 750 euro e la sospensione delle licenze, ex art. 67, comma 3, del d. lgs. n. 159/2011. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15643 Anno 2026 Presidente: TE SS Relatore: MORRA MA Data Udienza: 26/02/2026 2 Con il medesimo decreto, il Giudice di secondo grado ha revocato la confisca di due polizze vita intestate a RI EN GU (coniuge del proposto) ed il complesso dei beni aziendali dell’impresa individuale “Il Duca di AB AR”, riferibile al ricorrente AR AB, comunque condannato, unitamente al padre US, al pagamento delle spese processuali. Alla base del giudizio di pericolosità di US AB è stata valorizzata la condanna irrevocabile pronunciata nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991, commesso dal luglio 2016 al giugno 2017, ed in particolare il legame tra il proposto e LE UT, capo del mandamento mafioso di Sambuca di Sicilia, per conto del quale US AB aveva collaborato, non solo per consentirgli di eludere le investigazioni a suo carico, ma anche per la gestione di attività economiche locali. Sono state altresì ritenute rilevanti le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ER RI, che indicava il AB come soggetto stabilmente a disposizione del clan e intestatario di mezzi dell’associazione malavitosa anche nel periodo precedente alla condotta di favoreggiamento. La Corte di appello di Palermo, condividendo la valutazione già espressa dal Tribunale in primo grado, riteneva che, sulla base delle dichiarazioni rese dal RI e da alcune pregresse denunce riportate dal AB unitamente a soggetti già ritenuti appartenenti al medesimo sodalizio mafioso, l’inizio della sua pericolosità andasse ravvisata sin dal 2007 e che nessun vincolo discendesse dal più ridotto periodo perimetrato nella proposta del Pubblico ministero. In ordine al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, la Corte evidenziava che la condotta accertata non fosse risalente rispetto all’applicazione della misura di prevenzione, tenuto anche conto del lungo periodo di detenzione subito dal AB dal 2018 al 2022 (e, dunque, della conseguente «impossibilità di proseguire nell’agire criminoso»), e che l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite dal proposto negli ambienti criminali erano indicative di una posizione di prestigio destinata ad essere «mantenuta e tesaurizzata e non ad essere dilapidata e dispersa». Quanto alla misura patrimoniale, alla luce della perizia contabile specificamente disposta, la Corte riteneva accertata la sproporzione tra i redditi leciti percepiti e gli acquisti effettuati dal nucleo familiare del proposto, confermando la confisca di tutti i beni, ad eccezione della ditta individuale facente capo al figlio, AR AB, e dei beni intestati alla moglie, RI EN GU, che venivano conseguentemente restituiti. 2. Il ricorso proposto congiuntamente nell’interesse di US AB e di suo figlio AR è affidato a sette motivi, di seguito indicati nei termini 3 strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto persistente la pericolosità sociale del proposto nonostante la risalenza al 2017 dei fatti posti a fondamento della misura di prevenzione (condanna per favoreggiamento personale, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991), nonché per l’indebita estensione, prima da parte del Tribunale e poi della Corte di appello, del giudizio di pericolosità a far data dal 2007, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore RI, ritenute generiche e imprecise, rispetto alla proposta del Pubblico ministero riguardante il solo triennio 2014-2017. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce difetto di motivazione nuovamente sotto il profilo dell’assenza di attualità della pericolosità del AB e mancata valutazione degli elementi dedotti dalla difesa, volti a dimostrare l’assenza di cointeressenze nella conduzione della ditta individuale del proposto, contrariamente a quanto indicato dal collaboratore RI. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e motivazione meramente apparente in relazione all’accertamento della provenienza illecita dei beni oggetto della proposta patrimoniale e al requisito della sperequazione. Dalla consulenza di parte e dalle dichiarazioni dei redditi del AB emergerebbero infatti redditi adeguati rispetto agli acquisti effettuati e non valutati da parte dei giudici territoriali. 2.4. Con il quarto motivo vengono riproposte, in relazione alla misura patrimoniale, le censure di violazione di legge e motivazione apparente sulla “correlazione temporale” e sul “vizio di extrapetizione”, per avere i giudici territoriali esteso il periodo di pericolosità rispetto alla proposta del Pubblico ministero, retrodatandola a data antecedente al 2014, sulla base delle sole dichiarazioni inattendibili e tardive del collaboratore RI, smentite dall’acquisizione di documentazione comprovante che nel periodo indicato dal collaboratore (2007/2008) il AB non aveva automezzi o beni strumentali in comproprietà con altri soggetti. 2.5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione di legge in relazione alla “sproporzione”, ritenuta sussistente dal Tribunale sulla base dei soli accertamenti della Guardia di finanza, senza confrontarsi con la documentazione depositata dalla difesa, dimostrativa della percezione di redditi diversi e superiori rispetto a quelli indicati dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello, inoltre, avrebbe acriticamente accolto le conclusioni del perito nominato, ancora una volta senza confrontarsi con i rilievi difensivi relativi ai redditi percepiti dal proposto e dalla sua famiglia. 4 2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e l’assenza di motivazione sulla richiesta di modifica della misura applicata che sarebbe eccessivamente penalizzante per le esigenze lavorative del proposto (in particolare l’obbligo di soggiorno e la sospensione delle licenze ai sensi dell’art. 67 d. lgs. n. 159/2011), rispetto al tipo di pericolosità concretamente accertata. 2.7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui la Corte di appello di Palermo, pur disponendo la restituzione del compendio aziendale della ditta individuale “il Duca”, in favore del soggetto interveniente, AR AB, lo aveva ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da US e AR AB è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo è in parte fondato e va accolto. 2.1. Infondato, anzitutto, è il rilievo secondo cui il Tribunale prima e successivamente la Corte di appello di Palermo non avrebbero potuto far risalire la pericolosità sociale di US AB ad un periodo antecedente rispetto a quello indicato nella propria proposta dal Pubblico ministero, in quanto ciò avrebbe determinato una violazione del principio di correlazione tra proposta e pronuncia. Questa Corte, anche in tempi recenti, ribadendo un orientamento consolidato, ha posto in evidenza che la decisione del Tribunale della prevenzione, se fondata su atti del procedimento su cui si è realizzato il contraddittorio, non è vincolata né alla tipologia di pericolosità prospettata dall'organo proponente né alle valutazioni operate (anche in sede di sequestro) sulla estensione temporale del periodo di pericolosità, in quanto la particolare natura del giudizio di prevenzione, che resta parametrato sulla ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità tipica e alla esistenza o meno delle condizioni per procedere all’ablazione patrimoniale, se da un lato richiede - per conformazione legale della terzietà - l'impulso di parte, dall'altro tollera conformazioni giudiziali (derivanti da valutazione della comune provvista cognitiva) sia della categoria tipica di pericolosità che degli altri parametri incidenti sulla decisione (Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv. 285502 – 01, in motivazione. Si veda altresì Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025, Pontillo, Rv. 288678 – 01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 – 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450). Nel caso in esame, come esplicitamente ammesso nello stesso ricorso (pag. 2), gli elementi in base ai quali la pericolosità sociale del proposto è stata fatta 5 risalire agli anni 2007/2008 (tra cui in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ER RI) erano già contenuti nella proposta del Pubblico ministero ed è stato consentito alla difesa di controdedurre in merito, sicché alcuna violazione può essere ravvisata. 2.2. Fondato è invece il medesimo motivo nel segmento in cui lamenta violazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ravvisata l’attualità della pericolosità sociale di US AB. Preliminarmente deve osservarsi che la difesa non contesta la formulazione di un giudizio di pericolosità nei confronti del proposto ma la sua attualità, alla luce del notevole lasso temporale trascorso rispetto alle condotte illecite accertate e della circostanza che, dopo la sua scarcerazione, US AB abbia ripreso a lavorare con la sua impresa individuale. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della attualità della pericolosità, nel giudizio di impugnazione, deve essere accertato non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento (Sez. 6, n. 33706 del 20/06/2017, Minniti, Rv. 271028 – 01). E’ stato altresì precisato, invero, che la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto, pur dovendo essere riferita al provvedimento di primo grado, deve comunque tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 – 01; Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017, Carraturo, Rv. 272399 – 01). Ebbene, pur volendo far riferimento, nel caso in esame, al decreto applicativo della misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo, gli oltre sei anni decorsi tra l’ultima manifestazione di pericolosità del proposto (coincidente con la cessazione della condotta di favoreggiamento nel giugno 2017) e l’applicazione della misura di prevenzione (novembre 2023) rendevano necessaria un’esplicazione persuasiva dei motivi sottesi al giudizio di persistente pericolosità. La motivazione offerta in merito dalla Corte di appello di Palermo (pagine 6- 8 del decreto impugnato) si basa sostanzialmente su due assunti: a) il ruolo fiduciario rivestito da US AB per conto del capoclan LE UT, non solo per l’ausilio offerto per eludere le investigazioni nei confronti di quest’ultimo, ma anche per la collaborazione prestata nelle attività imprenditoriali del gruppo criminale (come per l’individuazione di fornitori e l’assunzione di personale), 6 denoterebbero l’acquisizione di un’esperienza e di una posizione di prestigio destinate ad essere “tesaurizzate e non disperse”; b) durante il lasso temporale trascorso dall’ultima condotta accertata non sarebbero emersi elementi concreti indicativi di un abbandono delle logiche criminali, tanto più considerando il lungo periodo di carcerazione sofferto dal proposto (da novembre 2018 a dicembre 2022), durante il quale si doveva “escludere” che il proposto potesse aver maturato un cambiamento di vita e mentalità. Entrambi i rilievi sono apodittici e conferiscono alla motivazione una connotazione di mera apparenza. In linea astratta, non è infatti sostenibile ritenere che chi acquisisca una posizione fiduciaria all’interno di un gruppo malavitoso, tanto più senza mai acquisire la qualifica di vero e proprio partecipe al sodalizio (non essendovi mai stata una contestazione per il reato associativo), non possa poi decidere di allontanarvisi, tanto più dopo essere stato condannato all’esito di un procedimento penale e dopo aver scontato una consistente pena detentiva, alla quale, deve ricordarsi, la stessa Costituzione attribuisce anche una funzione di emenda e di recupero, che la Corte di appello di Palermo sembra escludere in modo risoluto. Occorre inoltre chiedersi se, nei confronti di un soggetto ritenuto “appartenente” ad una consorteria criminale di tipo mafioso, possa effettivamente valere una presunzione “relativa” di pericolosità sociale, contrastabile solo con una prova positiva del suo allontanamento dal sodalizio criminale;
se su tale presunzione possa incidere il decorso di un significativo lasso temporale dall’accertamento dell’ultima condotta ritenuta significativa ai fini del giudizio di pericolosità; se, infine, nella considerazione del tempo decorso, debba essere espunto quello in cui il proposto era detenuto, sulla base del rilievo, fatto proprio dai giudici di merito, secondo cui durante tale periodo il soggetto non avrebbe comunque potuto manifestare la sua pericolosità. In relazione a tutte le questioni accennate, non può non richiamarsi, anzitutto, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01. Con tale pronuncia, il massimo consesso nomofilattico ha posto in evidenza una serie di aspetti di estremo rilievo nella fattispecie che occupa, ed in particolare: - che la categoria di “appartenenza” ad associazione mafiosa (ex art. 4 lett. a) d. lgs. n. 159/2011, presupposto l’applicazione di una misura di prevenzione) è più ampia di quella di vera e propria “partecipazione” al sodalizio (integrativa della fattispecie di reato cui all’art. 416 bis cod. pen.) e ricomprende anche condotte di contiguità, vicinanza, collaborazione, di diversa intensità e stabilità nel tempo, suscettibili di integrare altri reati, come quella del “concorso esterno” (artt. 110, 7 416 bis cod. pen.) o di “assistenza agli associati” (art. 418 cod. pen.), rispetto ai quali la presunzione di pericolosità sociale non sarebbe giustificata, non potendo richiamarsi la “massima di esperienza” secondo cui chi fa parte a pieno titolo di un sodalizio criminale di stampo mafioso ha con esso un legame tendenzialmente stabile e duraturo;
- che in ogni caso, perfino nei confronti del “partecipe” ad associazione mafiosa, la presunzione di pericolosità, oltre a dover essere corroborata dalla valorizzazione degli specifici elementi di fatto che le sostengono e che evidenzino la natura strutturale dell'apporto, deve confrontarsi con qualsiasi elemento, anche solo di carattere logico, in grado di incidere sulla valutazione di partecipazione al gruppo associativo, tra cui il «decorso di un rilevante periodo temporale» o il mutamento delle condizioni di vita del soggetto;
- che nella valutazione della possibile incidenza del fattore temporale sulla pericolosità del proposto, non può non tenersi conto anche del periodo trascorso in detenzione, in quanto tale accadimento «non può essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotati essenziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale impone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità derivante da elementi di appartenenza a strutture associative». In relazione a tale ultimo rilievo, le Sezioni Unite richiamano anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La necessità dunque che, ai fini della valutazione della pericolosità di un soggetto, venga attribuito rilievo anche al tempo trascorso durante l’esecuzione di una misura restrittiva e al percorso concretamente seguito in questa fase, a seguito del richiamato intervento della Corte costituzionale, può oggi ritenersi richiesta normativamente e non può essere pretermessa. Anche in tempi più recenti, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha del resto posto in evidenza che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice di verificare la 8 sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 – 01; in senso analogo Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 – 01). Dalla scarcerazione di US AB nel 2022, infine, secondo quanto indicato nello stesso decreto impugnato, prima dell’applicazione della misura di prevenzione, sarebbe trascorso un ulteriore anno durante il quale il ricorrente avrebbe ripreso a gestire la propria attività, senza rilievi di sorta. In relazione all’applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di US AB, pertanto, si impone un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché una diversa Sezione della Corte di appello di Palermo accerti e dia conto della persistente pericolosità sociale del proposto sulla base di elementi fattuali concreti, tenendo altresì conto - in rapporto all’effettiva natura del collegamento accertato tra lo stesso ed il sodalizio malavitoso - del lasso temporale trascorso dall’accertamento delle ultime condotte significative nei suoi confronti, valutando anche il periodo di carcerazione sofferto (ed eventuali elementi ricavabili dal prolungato periodo di osservazione durante lo stato di detenzione) e quanto verificatosi dopo la sua scarcerazione. 3. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi in parte assorbito da quanto già osservato (laddove, nuovamente, si deduce l’assenza di attualità della pericolosità sociale del AB) e, per il resto, non consentito in sede di legittimità, perché richiede a questa Corte una valutazione di merito sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI, già adeguatamente vagliata dai giudici territoriali (richiesta, per di più, basata su dati documentali non allegati al ricorso e di valenza dimostrativa pressoché nulla, come le risultanze di intestazioni formali di società e veicoli, invocate per escludere che il proposto avesse la titolarità di mezzi utilizzati dal clan). 4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché tutti volti a censurare l’applicazione della misura patrimoniale della confisca, che sarebbe viziata dall’assenza di un effettivo accertamento in ordine alla provenienza illecita dei beni confiscati, alla sproporzione tra il valore degli acquisti e le risorse lecite del nucleo familiare dei proposti, alla correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisti (anche tenuto conto dell’indebita “estensione” della pericolosità effettuata dai giudici di merito rispetto alla proposta del Pubblico ministero) e senza tener conto, inoltre, degli accertamenti difensivi (anche attraverso consulenze tecniche), dimostrativi di un’adeguata capacità reddituale del nucleo familiare. 9 Appare opportuno premettere, anzitutto, che il disposto annullamento con rinvio della misura di prevenzione personale, affinché venga valutata l’attualità della pericolosità sociale di AB US, non ha incidenza sulla disposta misura patrimoniale, stante il principio di autonomia reciproca tra misure personali e patrimoniali, espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». Passando alla valutazione dei motivi proposti, gli stessi sono privi di specificità e comunque non sono consentiti dinanzi a questa Corte. I ricorrenti, come anticipato, lamentano anzitutto la mancata valutazione, da parte della Corte di appello di Palermo, di una serie di allegazioni difensive (la consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa La Varvera, le dichiarazioni dei redditi presentate da US AB nel corso degli anni, la “dichiarazione sostitutiva” del consulente contabile Pasquale Maggio), nonché la commissione di una serie di errori di calcolo ai fini dell’accertamento della “sperequazione” tra redditi ed acquisti, la valorizzazione delle dichiarazioni (ritenute inattendibili) del collaboratore RI e, infine, l’indebita “estensione” del periodo di pericolosità sociale ad un periodo antecedente al 2014, che era invece indicato nella proposta del Pubblico ministero. In relazione a tale ultimo aspetto, si è già detto in precedenza (al par. 2.1) che il rilievo difensivo è infondato perché in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio (che nel caso in esame deve ritenersi pacificamente assolto), il giudice della prevenzione non è vincolato alla prospettazione “temporale” della pericolosità indicata dall’organo proponente. Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi, anzitutto, che nessuno dei documenti richiamati dalla difesa risulta allegato al ricorso, il che già rende i motivi non ammissibili per difetto del carattere dell’autosufficienza (tra le tante Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01). Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la mancata valutazione delle allegazioni difensive da parte dei giudici territoriali è comunque smentita dalla lettura dei provvedimenti di primo e di secondo grado, nei quali si dà conto dell’esatto contrario, giungendo, in ogni caso, a una ricostruzione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare ritenuta insufficiente rispetto al valore degli acquisti succedutisi nel corso degli anni, contrariamente a quanto sostenuto dalla consulente La Varvera. 10 Nel giudizio di appello, deve rimarcarsi, è stato addirittura conferito uno specifico incarico peritale al fine di rivalutare nuovamente i profili della sproporzione e della liceità degli acquisti prospettati dalla difesa, giungendosi a conclusioni in gran parte confermative di quelle di primo grado (salvo che per limitati beni restituiti ai familiari di US AB), corroborate comunque da una motivazione esaustiva e scevra da aspetti di illogicità ed incoerenza. I ricorrenti, dunque, ripropongono a questa Corte temi già valutati dai giudici di merito e sollecitano l’effettuazione di una ulteriore valutazione di merito su singoli aspetti non consentita in sede di legittimità. I motivi riguardanti l’applicazione della misura patrimoniale devono pertanto essere tutti disattesi perché non consentiti. 5. Il sesto motivo di ricorso (con cui si lamenta il carattere eccessivamente penalizzante, per le esigenze lavorative, della misura personale applicata rispetto alla tipologia di pericolosità ravvisabile in concreto) deve ritenersi assorbito nel già disposto annullamento della misura personale. 6. Il settimo motivo è invece fondato e deve essere accolto. La Corte di appello di Palermo, avendo disposto la restituzione del compendio aziendale della ditta individuale “il Duca” in favore del soggetto interveniente, AR AB, non poteva condannare lo stesso al pagamento delle spese processuali, avendo accolto uno dei suoi motivi di ricorso. La relativa statuizione può essere annullata senza rinvio in questa sede.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di US AB, limitatamente alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di US AB. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di AR AB, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, che elimina. Così deciso, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MORRA SS TE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto di annullare senza rinvio il decreto, limitatamente alla statuizione di condanna di AB AR al pagamento delle spese di giudizio dinanzi alla Corte di appello di Palermo, e di rigettare il ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 17 novembre 2023, con il quale era stata riconosciuta la pericolosità sociale qualificata di US AB, in quanto “appartenente” ad associazione di tipo mafioso, ed applicata allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, la confisca di una serie di beni intestati al proposto e ai suoi familiari, l’imposizione di una cauzione di 750 euro e la sospensione delle licenze, ex art. 67, comma 3, del d. lgs. n. 159/2011. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15643 Anno 2026 Presidente: TE SS Relatore: MORRA MA Data Udienza: 26/02/2026 2 Con il medesimo decreto, il Giudice di secondo grado ha revocato la confisca di due polizze vita intestate a RI EN GU (coniuge del proposto) ed il complesso dei beni aziendali dell’impresa individuale “Il Duca di AB AR”, riferibile al ricorrente AR AB, comunque condannato, unitamente al padre US, al pagamento delle spese processuali. Alla base del giudizio di pericolosità di US AB è stata valorizzata la condanna irrevocabile pronunciata nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991, commesso dal luglio 2016 al giugno 2017, ed in particolare il legame tra il proposto e LE UT, capo del mandamento mafioso di Sambuca di Sicilia, per conto del quale US AB aveva collaborato, non solo per consentirgli di eludere le investigazioni a suo carico, ma anche per la gestione di attività economiche locali. Sono state altresì ritenute rilevanti le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ER RI, che indicava il AB come soggetto stabilmente a disposizione del clan e intestatario di mezzi dell’associazione malavitosa anche nel periodo precedente alla condotta di favoreggiamento. La Corte di appello di Palermo, condividendo la valutazione già espressa dal Tribunale in primo grado, riteneva che, sulla base delle dichiarazioni rese dal RI e da alcune pregresse denunce riportate dal AB unitamente a soggetti già ritenuti appartenenti al medesimo sodalizio mafioso, l’inizio della sua pericolosità andasse ravvisata sin dal 2007 e che nessun vincolo discendesse dal più ridotto periodo perimetrato nella proposta del Pubblico ministero. In ordine al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, la Corte evidenziava che la condotta accertata non fosse risalente rispetto all’applicazione della misura di prevenzione, tenuto anche conto del lungo periodo di detenzione subito dal AB dal 2018 al 2022 (e, dunque, della conseguente «impossibilità di proseguire nell’agire criminoso»), e che l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite dal proposto negli ambienti criminali erano indicative di una posizione di prestigio destinata ad essere «mantenuta e tesaurizzata e non ad essere dilapidata e dispersa». Quanto alla misura patrimoniale, alla luce della perizia contabile specificamente disposta, la Corte riteneva accertata la sproporzione tra i redditi leciti percepiti e gli acquisti effettuati dal nucleo familiare del proposto, confermando la confisca di tutti i beni, ad eccezione della ditta individuale facente capo al figlio, AR AB, e dei beni intestati alla moglie, RI EN GU, che venivano conseguentemente restituiti. 2. Il ricorso proposto congiuntamente nell’interesse di US AB e di suo figlio AR è affidato a sette motivi, di seguito indicati nei termini 3 strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto persistente la pericolosità sociale del proposto nonostante la risalenza al 2017 dei fatti posti a fondamento della misura di prevenzione (condanna per favoreggiamento personale, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991), nonché per l’indebita estensione, prima da parte del Tribunale e poi della Corte di appello, del giudizio di pericolosità a far data dal 2007, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore RI, ritenute generiche e imprecise, rispetto alla proposta del Pubblico ministero riguardante il solo triennio 2014-2017. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce difetto di motivazione nuovamente sotto il profilo dell’assenza di attualità della pericolosità del AB e mancata valutazione degli elementi dedotti dalla difesa, volti a dimostrare l’assenza di cointeressenze nella conduzione della ditta individuale del proposto, contrariamente a quanto indicato dal collaboratore RI. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e motivazione meramente apparente in relazione all’accertamento della provenienza illecita dei beni oggetto della proposta patrimoniale e al requisito della sperequazione. Dalla consulenza di parte e dalle dichiarazioni dei redditi del AB emergerebbero infatti redditi adeguati rispetto agli acquisti effettuati e non valutati da parte dei giudici territoriali. 2.4. Con il quarto motivo vengono riproposte, in relazione alla misura patrimoniale, le censure di violazione di legge e motivazione apparente sulla “correlazione temporale” e sul “vizio di extrapetizione”, per avere i giudici territoriali esteso il periodo di pericolosità rispetto alla proposta del Pubblico ministero, retrodatandola a data antecedente al 2014, sulla base delle sole dichiarazioni inattendibili e tardive del collaboratore RI, smentite dall’acquisizione di documentazione comprovante che nel periodo indicato dal collaboratore (2007/2008) il AB non aveva automezzi o beni strumentali in comproprietà con altri soggetti. 2.5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione di legge in relazione alla “sproporzione”, ritenuta sussistente dal Tribunale sulla base dei soli accertamenti della Guardia di finanza, senza confrontarsi con la documentazione depositata dalla difesa, dimostrativa della percezione di redditi diversi e superiori rispetto a quelli indicati dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello, inoltre, avrebbe acriticamente accolto le conclusioni del perito nominato, ancora una volta senza confrontarsi con i rilievi difensivi relativi ai redditi percepiti dal proposto e dalla sua famiglia. 4 2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e l’assenza di motivazione sulla richiesta di modifica della misura applicata che sarebbe eccessivamente penalizzante per le esigenze lavorative del proposto (in particolare l’obbligo di soggiorno e la sospensione delle licenze ai sensi dell’art. 67 d. lgs. n. 159/2011), rispetto al tipo di pericolosità concretamente accertata. 2.7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui la Corte di appello di Palermo, pur disponendo la restituzione del compendio aziendale della ditta individuale “il Duca”, in favore del soggetto interveniente, AR AB, lo aveva ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da US e AR AB è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo è in parte fondato e va accolto. 2.1. Infondato, anzitutto, è il rilievo secondo cui il Tribunale prima e successivamente la Corte di appello di Palermo non avrebbero potuto far risalire la pericolosità sociale di US AB ad un periodo antecedente rispetto a quello indicato nella propria proposta dal Pubblico ministero, in quanto ciò avrebbe determinato una violazione del principio di correlazione tra proposta e pronuncia. Questa Corte, anche in tempi recenti, ribadendo un orientamento consolidato, ha posto in evidenza che la decisione del Tribunale della prevenzione, se fondata su atti del procedimento su cui si è realizzato il contraddittorio, non è vincolata né alla tipologia di pericolosità prospettata dall'organo proponente né alle valutazioni operate (anche in sede di sequestro) sulla estensione temporale del periodo di pericolosità, in quanto la particolare natura del giudizio di prevenzione, che resta parametrato sulla ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità tipica e alla esistenza o meno delle condizioni per procedere all’ablazione patrimoniale, se da un lato richiede - per conformazione legale della terzietà - l'impulso di parte, dall'altro tollera conformazioni giudiziali (derivanti da valutazione della comune provvista cognitiva) sia della categoria tipica di pericolosità che degli altri parametri incidenti sulla decisione (Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv. 285502 – 01, in motivazione. Si veda altresì Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025, Pontillo, Rv. 288678 – 01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 – 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450). Nel caso in esame, come esplicitamente ammesso nello stesso ricorso (pag. 2), gli elementi in base ai quali la pericolosità sociale del proposto è stata fatta 5 risalire agli anni 2007/2008 (tra cui in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ER RI) erano già contenuti nella proposta del Pubblico ministero ed è stato consentito alla difesa di controdedurre in merito, sicché alcuna violazione può essere ravvisata. 2.2. Fondato è invece il medesimo motivo nel segmento in cui lamenta violazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ravvisata l’attualità della pericolosità sociale di US AB. Preliminarmente deve osservarsi che la difesa non contesta la formulazione di un giudizio di pericolosità nei confronti del proposto ma la sua attualità, alla luce del notevole lasso temporale trascorso rispetto alle condotte illecite accertate e della circostanza che, dopo la sua scarcerazione, US AB abbia ripreso a lavorare con la sua impresa individuale. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della attualità della pericolosità, nel giudizio di impugnazione, deve essere accertato non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento (Sez. 6, n. 33706 del 20/06/2017, Minniti, Rv. 271028 – 01). E’ stato altresì precisato, invero, che la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto, pur dovendo essere riferita al provvedimento di primo grado, deve comunque tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 – 01; Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017, Carraturo, Rv. 272399 – 01). Ebbene, pur volendo far riferimento, nel caso in esame, al decreto applicativo della misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo, gli oltre sei anni decorsi tra l’ultima manifestazione di pericolosità del proposto (coincidente con la cessazione della condotta di favoreggiamento nel giugno 2017) e l’applicazione della misura di prevenzione (novembre 2023) rendevano necessaria un’esplicazione persuasiva dei motivi sottesi al giudizio di persistente pericolosità. La motivazione offerta in merito dalla Corte di appello di Palermo (pagine 6- 8 del decreto impugnato) si basa sostanzialmente su due assunti: a) il ruolo fiduciario rivestito da US AB per conto del capoclan LE UT, non solo per l’ausilio offerto per eludere le investigazioni nei confronti di quest’ultimo, ma anche per la collaborazione prestata nelle attività imprenditoriali del gruppo criminale (come per l’individuazione di fornitori e l’assunzione di personale), 6 denoterebbero l’acquisizione di un’esperienza e di una posizione di prestigio destinate ad essere “tesaurizzate e non disperse”; b) durante il lasso temporale trascorso dall’ultima condotta accertata non sarebbero emersi elementi concreti indicativi di un abbandono delle logiche criminali, tanto più considerando il lungo periodo di carcerazione sofferto dal proposto (da novembre 2018 a dicembre 2022), durante il quale si doveva “escludere” che il proposto potesse aver maturato un cambiamento di vita e mentalità. Entrambi i rilievi sono apodittici e conferiscono alla motivazione una connotazione di mera apparenza. In linea astratta, non è infatti sostenibile ritenere che chi acquisisca una posizione fiduciaria all’interno di un gruppo malavitoso, tanto più senza mai acquisire la qualifica di vero e proprio partecipe al sodalizio (non essendovi mai stata una contestazione per il reato associativo), non possa poi decidere di allontanarvisi, tanto più dopo essere stato condannato all’esito di un procedimento penale e dopo aver scontato una consistente pena detentiva, alla quale, deve ricordarsi, la stessa Costituzione attribuisce anche una funzione di emenda e di recupero, che la Corte di appello di Palermo sembra escludere in modo risoluto. Occorre inoltre chiedersi se, nei confronti di un soggetto ritenuto “appartenente” ad una consorteria criminale di tipo mafioso, possa effettivamente valere una presunzione “relativa” di pericolosità sociale, contrastabile solo con una prova positiva del suo allontanamento dal sodalizio criminale;
se su tale presunzione possa incidere il decorso di un significativo lasso temporale dall’accertamento dell’ultima condotta ritenuta significativa ai fini del giudizio di pericolosità; se, infine, nella considerazione del tempo decorso, debba essere espunto quello in cui il proposto era detenuto, sulla base del rilievo, fatto proprio dai giudici di merito, secondo cui durante tale periodo il soggetto non avrebbe comunque potuto manifestare la sua pericolosità. In relazione a tutte le questioni accennate, non può non richiamarsi, anzitutto, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01. Con tale pronuncia, il massimo consesso nomofilattico ha posto in evidenza una serie di aspetti di estremo rilievo nella fattispecie che occupa, ed in particolare: - che la categoria di “appartenenza” ad associazione mafiosa (ex art. 4 lett. a) d. lgs. n. 159/2011, presupposto l’applicazione di una misura di prevenzione) è più ampia di quella di vera e propria “partecipazione” al sodalizio (integrativa della fattispecie di reato cui all’art. 416 bis cod. pen.) e ricomprende anche condotte di contiguità, vicinanza, collaborazione, di diversa intensità e stabilità nel tempo, suscettibili di integrare altri reati, come quella del “concorso esterno” (artt. 110, 7 416 bis cod. pen.) o di “assistenza agli associati” (art. 418 cod. pen.), rispetto ai quali la presunzione di pericolosità sociale non sarebbe giustificata, non potendo richiamarsi la “massima di esperienza” secondo cui chi fa parte a pieno titolo di un sodalizio criminale di stampo mafioso ha con esso un legame tendenzialmente stabile e duraturo;
- che in ogni caso, perfino nei confronti del “partecipe” ad associazione mafiosa, la presunzione di pericolosità, oltre a dover essere corroborata dalla valorizzazione degli specifici elementi di fatto che le sostengono e che evidenzino la natura strutturale dell'apporto, deve confrontarsi con qualsiasi elemento, anche solo di carattere logico, in grado di incidere sulla valutazione di partecipazione al gruppo associativo, tra cui il «decorso di un rilevante periodo temporale» o il mutamento delle condizioni di vita del soggetto;
- che nella valutazione della possibile incidenza del fattore temporale sulla pericolosità del proposto, non può non tenersi conto anche del periodo trascorso in detenzione, in quanto tale accadimento «non può essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotati essenziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale impone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità derivante da elementi di appartenenza a strutture associative». In relazione a tale ultimo rilievo, le Sezioni Unite richiamano anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La necessità dunque che, ai fini della valutazione della pericolosità di un soggetto, venga attribuito rilievo anche al tempo trascorso durante l’esecuzione di una misura restrittiva e al percorso concretamente seguito in questa fase, a seguito del richiamato intervento della Corte costituzionale, può oggi ritenersi richiesta normativamente e non può essere pretermessa. Anche in tempi più recenti, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha del resto posto in evidenza che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice di verificare la 8 sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 – 01; in senso analogo Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 – 01). Dalla scarcerazione di US AB nel 2022, infine, secondo quanto indicato nello stesso decreto impugnato, prima dell’applicazione della misura di prevenzione, sarebbe trascorso un ulteriore anno durante il quale il ricorrente avrebbe ripreso a gestire la propria attività, senza rilievi di sorta. In relazione all’applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di US AB, pertanto, si impone un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinché una diversa Sezione della Corte di appello di Palermo accerti e dia conto della persistente pericolosità sociale del proposto sulla base di elementi fattuali concreti, tenendo altresì conto - in rapporto all’effettiva natura del collegamento accertato tra lo stesso ed il sodalizio malavitoso - del lasso temporale trascorso dall’accertamento delle ultime condotte significative nei suoi confronti, valutando anche il periodo di carcerazione sofferto (ed eventuali elementi ricavabili dal prolungato periodo di osservazione durante lo stato di detenzione) e quanto verificatosi dopo la sua scarcerazione. 3. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi in parte assorbito da quanto già osservato (laddove, nuovamente, si deduce l’assenza di attualità della pericolosità sociale del AB) e, per il resto, non consentito in sede di legittimità, perché richiede a questa Corte una valutazione di merito sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI, già adeguatamente vagliata dai giudici territoriali (richiesta, per di più, basata su dati documentali non allegati al ricorso e di valenza dimostrativa pressoché nulla, come le risultanze di intestazioni formali di società e veicoli, invocate per escludere che il proposto avesse la titolarità di mezzi utilizzati dal clan). 4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché tutti volti a censurare l’applicazione della misura patrimoniale della confisca, che sarebbe viziata dall’assenza di un effettivo accertamento in ordine alla provenienza illecita dei beni confiscati, alla sproporzione tra il valore degli acquisti e le risorse lecite del nucleo familiare dei proposti, alla correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisti (anche tenuto conto dell’indebita “estensione” della pericolosità effettuata dai giudici di merito rispetto alla proposta del Pubblico ministero) e senza tener conto, inoltre, degli accertamenti difensivi (anche attraverso consulenze tecniche), dimostrativi di un’adeguata capacità reddituale del nucleo familiare. 9 Appare opportuno premettere, anzitutto, che il disposto annullamento con rinvio della misura di prevenzione personale, affinché venga valutata l’attualità della pericolosità sociale di AB US, non ha incidenza sulla disposta misura patrimoniale, stante il principio di autonomia reciproca tra misure personali e patrimoniali, espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». Passando alla valutazione dei motivi proposti, gli stessi sono privi di specificità e comunque non sono consentiti dinanzi a questa Corte. I ricorrenti, come anticipato, lamentano anzitutto la mancata valutazione, da parte della Corte di appello di Palermo, di una serie di allegazioni difensive (la consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa La Varvera, le dichiarazioni dei redditi presentate da US AB nel corso degli anni, la “dichiarazione sostitutiva” del consulente contabile Pasquale Maggio), nonché la commissione di una serie di errori di calcolo ai fini dell’accertamento della “sperequazione” tra redditi ed acquisti, la valorizzazione delle dichiarazioni (ritenute inattendibili) del collaboratore RI e, infine, l’indebita “estensione” del periodo di pericolosità sociale ad un periodo antecedente al 2014, che era invece indicato nella proposta del Pubblico ministero. In relazione a tale ultimo aspetto, si è già detto in precedenza (al par. 2.1) che il rilievo difensivo è infondato perché in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio (che nel caso in esame deve ritenersi pacificamente assolto), il giudice della prevenzione non è vincolato alla prospettazione “temporale” della pericolosità indicata dall’organo proponente. Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi, anzitutto, che nessuno dei documenti richiamati dalla difesa risulta allegato al ricorso, il che già rende i motivi non ammissibili per difetto del carattere dell’autosufficienza (tra le tante Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01). Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la mancata valutazione delle allegazioni difensive da parte dei giudici territoriali è comunque smentita dalla lettura dei provvedimenti di primo e di secondo grado, nei quali si dà conto dell’esatto contrario, giungendo, in ogni caso, a una ricostruzione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare ritenuta insufficiente rispetto al valore degli acquisti succedutisi nel corso degli anni, contrariamente a quanto sostenuto dalla consulente La Varvera. 10 Nel giudizio di appello, deve rimarcarsi, è stato addirittura conferito uno specifico incarico peritale al fine di rivalutare nuovamente i profili della sproporzione e della liceità degli acquisti prospettati dalla difesa, giungendosi a conclusioni in gran parte confermative di quelle di primo grado (salvo che per limitati beni restituiti ai familiari di US AB), corroborate comunque da una motivazione esaustiva e scevra da aspetti di illogicità ed incoerenza. I ricorrenti, dunque, ripropongono a questa Corte temi già valutati dai giudici di merito e sollecitano l’effettuazione di una ulteriore valutazione di merito su singoli aspetti non consentita in sede di legittimità. I motivi riguardanti l’applicazione della misura patrimoniale devono pertanto essere tutti disattesi perché non consentiti. 5. Il sesto motivo di ricorso (con cui si lamenta il carattere eccessivamente penalizzante, per le esigenze lavorative, della misura personale applicata rispetto alla tipologia di pericolosità ravvisabile in concreto) deve ritenersi assorbito nel già disposto annullamento della misura personale. 6. Il settimo motivo è invece fondato e deve essere accolto. La Corte di appello di Palermo, avendo disposto la restituzione del compendio aziendale della ditta individuale “il Duca” in favore del soggetto interveniente, AR AB, non poteva condannare lo stesso al pagamento delle spese processuali, avendo accolto uno dei suoi motivi di ricorso. La relativa statuizione può essere annullata senza rinvio in questa sede.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di US AB, limitatamente alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di US AB. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di AR AB, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, che elimina. Così deciso, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MORRA SS TE