Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 1 37 /0 1 POP LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Clauzele SEZIONE PRIMA CIVILE Venatorie Carlo di credito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino Presidente SENOFONTE R.G.N. 11936/99 Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO 12045/99 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere 15115/99 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Cron. 10112 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep.P. 1819 ha pronunciato la seguente Ud.07/12/00 SENTENZA sul ricorso proposto da: CI PI, nella qualità di titolare del CORTE CHNA DI CASSAZIONE RISTORANTE "PIERO" elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato Richi studio dal S IL SOLE 24 ORE MELLARO M., rappresentato e difeso dall'avvocato per cl a 6000 SAITTA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA SERVIZI INTERBANCARI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso l'avvocato -2000 ROBERTO ALLEGRUCCI, che la rappresenta e difende 00519118 2328 unitamente all'avvocato SALVATORE MACCARONE, giusta -1- procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE n. 116545 del 12.7.1999; Richiesta copia studio dal Sig. 5172 controricorrente - per diritti L. 6000 il 06 GIU.2001 e sul 2° ricorso n° 12045/99 proposto da: IL CANCELLIERE SERVIZI INTERBANCARI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso l'avvocato CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROBERTO ALLEGRUCCI, che la rappresenta e difende Richiesta copia stúdio MACCARONE, giusta dal Sig. SNGENST unitamente all'avvocato SALVATORE per diritti 6000 procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. il 3.5 91. AL CANCELLIERE n. 115975 del 4.6.1999; - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CI PI;
CANCELLERIA
- intimato -
e sul 3° ricorso n° 15115/99 proposto da: CI PI, nella qualità di titolare del RISTORANTE "PIERO" elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA ' PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAITTA, giusta mandato а margine del controricorso e ricorso incidentale;
LIRE 2000 CANCELLERIA - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SERVIZI INTERBANCARI SPA, in persona del legale BE148733 BE148732 -2- BE148731 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Richiesta copia studio dal Sig. NOVARNA in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso l'avvocato per diritti 1.6000 # =8 SET.2001 ROBERTO ALLEGRUCCI, che la rappresenta e difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato SALVATORE MACCARONE, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. IRITTI n. 116545 del 12.7.1999; controricorrente NG NA 3 avverso la sentenza n. 246/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Mellaro, con delega, che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Allegrucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NO RT RU che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
assorbito il ricorso incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ET IB con atto del 21 settembre 1989 conveniva davanti al tribunale di Roma la Spa VI Interbancari. Narrava di essere titolare di и un ristorante in Messina e di aver stipulato nel 1987 con la società convenuta un contratto avente ad oggetto l'accettazione in pagamento da parte di avventori di carte di credito facenti сароsuoi alla suddetta. La VI Interbancari tuttavia il 28 giugno 1990 aveva sciolto unilateralmente il contratto asserendo l'avvenuta illegittima utilizzazione presso il suo ristorante di carte di credito irregolari o trafugate, ed addebitandogli gli ordinativi di quella giornata per complessive L.
1.089.628. L'attore chiedeva che il tribunale condannasse la spa. a titolo di inadempimento, a pagargli la somma suindicata ed a risarcirgli i danni. La VI Interbancari resisteva. Sosteneva di aver esercitato il diritto di recesso unilaterale previsto dall'art. 12 del contratto concluso tra esse parti, eccepiva comunque la compensazione del credito vantato dall'attore con il proprio maggiore 9.331.500, corrispondente alcredito di 4. pagamento in favore dell'attore di somme riportate 3 nei vouchers emessi a seguito delle predette carte risultate irregolari. In via di credito tribunale chiedeva che il riconvenzionale condannasse l'attore a risarcirgli i danni ed а restituirgli comunque le somme suddette. Il tribunale rigettava le reciproche domande delle parti. Proponeva appello lo Scilibia. Resisteva e la VI proponeva appello incidentale interbancari. La Corte di Roma, riformando la prima sentenza, accoglieva in parte la domanda di IB e condannava la convenuta, il cui appello incidentale respingeva, a pagare all'attore la somma di L.
1.089.628 oltre agli interessi. Negava invece all'attore stesso il richiesto risarcimento dei danni. Il secondo giudice riteneva che la clausola contrattuale che prevedeva la facoltà di recesso unilaterale, utilizzata dalla società anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del senza preavviso, avesse naturarapporto e vessatoria e come tale necessitasse di apposita approvazione per iscritto. Rilevava quindi nella specie la mancanza di tale forma essenziale dal 4 momento che la sezione del contratto contenente le approvazioni specifiche di cui all'art. 1341 C.C. pur richiamando il predetto articolo 12 precisava tuttavia di riferirsi solamente alla parte in cui il predetto prevedeva il rinnovo tacito del 14 rapporto in mancanza di preventiva disdetta. Tale precisazione escludeva, secondo la Corte d'appello, che il richiamo e la conseguente approvazione specifica potessero essere estesi anche alla ulteriore ed autonoma pattuizione, contenuta nel medesimo art. 12, relativa alla facoltà di recesso unilaterale stabilita a favore del contraente predisponente il modulo contrattuale. Riteneva avanzata dall'attore,perciò fondata la eccezione di nullità della clausola in questione. riteneva pure fondata la La corte di merito successiva doglianza dell'appellante IB relativa alla domanda di pagamento della somma di L.
1.0798.628 conseguente alla presentazione di carte di credito nelle giornate del 28.6.1990, giacchè le carte stesse non risultavano comprese tra quelle ritirate dalla banca emittente né tra quelle trafugate ed i servizi in questione erano stati prestati i presentatori prima che la VI Interbancari comunicasse la sua uscita dal 5 rapporto. Respingeva invece la domanda di risarcimento del danno pure avanzata da IB perché sfornita di prova e non risultando applicabile il criterio di cui all'art. 1226 c.c.. Respingeva infine l'appello incidentale della spa VI Interbancari. Riteneva infatti che non era emersa alcuna colpa o dolo dello IB nella accettazione di carte di credito risultate trafugate o comunque irregolari. Contro questa sentenza ricorre in cassazione ET IB con un motivo. Resiste a tale ricorso VI Interbancari. Tale società ricorre peraltro autonomamente e con distinto atto avverso la medesima sentenza proponendo una articolata censura. Resiste а tale ricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato ET IB. Resiste a tale ricorso incidentale spa VI Interbancari con altro controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1)- I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. 2) - Deve essere esaminato per primo il ricorso di spa VI Interbancari, giacchè l'eventuale accoglimento delle doglianze che propone, che negano fondamento a qualunque pretesa dello 6 IB assorbirebbe la trattazione della doglianza di questi. 2a) - Con l'unica complessa censura la VI Interbancari lamenta la violazione dell'art. 1341 comma secondo c.c. sotto un duplice profilo. Sostiene anzitutto che il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola n. 12 da parte del contraente aderente, nella specie sussisteva relativamente a tutte le previsioni in essa clausola contenute. La clausola è infatti espressamente richiamata nella apposita sezione del contratto nella quale si menziona il disposto dell'art. 1341 C.C. mediante il suo seppure inizia con la numero. Tale clausola, previsione del rinnovo tacito salvo disdetta, continua tuttavia, in evidente coerenza logica, con la successiva previsione priva di qualunque autonomia che stabilisce la facoltà di recesso unilaterale del contraente predisponente il modulo contrattuale. Il sintetico richiamo alla pattuizione che apre l'articolo non può essere inteso come esclusivo del medesimo, giacchè entrambe le previsioni riguardano la durata del contratto. Il secondo profilo di doglianza rileva che a 7 sua volta la clausola di tacita rinnovazione del contratto che apre il predetto art. 12 non rientra nella nozione di cui all'art. 1341 c.c. per ciò che riguarda il caso di specie. La rinnovazione tacita di un contratto siffatto non attribuisce a quegli che se ne avvale alcun vantaggio perché il diritto al compenso per servizi interbancari deriva volta per volta dalla accettazione di una carte di credito da parte del contraente IB, e non dalla semplice sussistenza del rapporto contrattuale in questione. Dunque la interpretazione del richiamo in questione dato dalla sentenza in esame è del tutto illogica. 3) - Osserva il collegio che questa seconda doglianza assume un rilievo preliminare per la sua portata generale. La finalità della approvazione specifica della clausola vessatoria da parte del soggetto aderente ad una proposta di contratto il cui testo è predisposto dal suo contraente, sta nella necessità di evidenziare una valutazione di convenienza che il proponente medesimo ha già effettuato per suo conto. L'art. 1341 C.C. comma 2, ult. part. non condiziona la necessità dell'approvazione specifica per iscritto della clausola ivi elencata ad alcun 8 accertamento nei casi singoli quanto ai correlati vantaggi che il predisponente prospetticamente si luirappresenta, essendo essi rispetto al presupposti dalla norma mentre potrebbero non configurarsi nei confronti del contraente c.d. debole. Da ciò l'esigenza che siffatte clausole siano da quest'ultimo specificamente approvate in forma scritta all'esito di concreto giudizio di convenienza, speculare а quello che è immanente nella predisposizione della clausola, e perciò in grado, almeno sul piano formale, di riequilibrare le posizioni dei contraenti. Quanto al caso dell'esercente un'impresa commerciale il quale aderisce ad una convenzione per la quale, accettando di esser pagato dal cliente mediante carta di credito, acquista il diritto ad essere rimborsato dalla banca emittente o da altro soggetto delegato, il vantaggio per la banca о per il predetto soggetto intermediario è costituito, come rileva la ricorrente, dal compenso spettante volta per volta а fronte della erogazione di somma. Una convenzione siffatta tuttavia oltre a prevedere, come è ovvio, che l'emittente la carta di credito venga compensato solo ed esclusivamente per le specifiche erogazioni 9 ed intermediazioni, predispone anche le percentuali eventualmente di aggio a favore dell'emittente, dei volumi di affari e variabili а seconda soprattutto i tempi di pagamento rispetto all'inoltro della richiesta attraverso il voucher. Il prezzo, insomma che l'intermediario ricava è in genere prodotto dalla disponibilità di somme di danaro per un certo tempo, ovvero dalla valuta che all'utilizzatore della carta di credito per paga l'eventuale anticipazione о finanziamento cui la carte gli dà diritto. La carta di credito, cosidetta trilaterale, di cui si tratta, è infatti mezzo di pagamento nella fase esecutiva del rapporto commerciale che si instaura tra commerciante e cliente. In base alla convenzione tra banca ed commerciante il secondo rinuncia al pagamento in contanti per gli acquisti effettuati presso di lui dalla clientela munita di carta, in cambio della certezza del pagamento, pur dilazionato o posticipato rispetto alla conclusione che gli proviene dall'impegnodell'affare, dell'emittente ad onorare la carta stessa. Consegue che se è indubbio che il lucro dell'intermediario nasce dalla utilizzazione della carte di credito e non dalla semplice conclusione 10 con il commerciante (0 con il portatore della carta) della relativa convenzione, non è meno vero il vantaggio che può derivare dalla predisposizione del modulo, l'insiemeper delle modalità di esecuzione del rapporto. Modalità che pertanto non sono neutrali come sembra ritenere la ricorrente, perché sono esse a determinare il costo effettivo delle singole intermediazioni ed il prezzo, per il commerciante, del servizio che con il contratto si assicura. Anche la rinnovazione del contratto in questione, sede naturale per la possibile rinegoziazione di tutto il rapporto palesa perciò lo stesso quella relazione di forze tra i contraenti che il criterio dell'art. 1341 cc vuole rendere, come si è detto, più equilibrato. La Corte di cassazione da tempo ha maturato l'indirizzo che il collegio condivide secondo il quale la clausola di rinnovazione tacita contenuta in un contratto il cui testo è predisposto, deve specificamente per iscritto da essere approvata parte dell'aderente giacchè essa lo può privare del predetto momento di rinegoziazione del rapporto 2156 del 1998). La doglianza è dunque(cass. n. infondata. 11 -3a) Non può accogliersi nemmeno la rimanente censura concernente la portata della previsione della facoltà di recessO che la ricorrente considera unitariamente a quella relativa alla rinnovazione tacita. Essa può essere opinabile in concreto ma il limite del giudizio di Cassazione è dato dal controllo del rispetto da parte del giudice del merito delle regole ermeneutiche e logiche che presiedono al suo accertamento del contenuto di un contratto. Nella specie il ricorrente non allega vizi siffatti ma semplicemente dissente dalla interpretazione data dal giudice di merito sostenendo essere migliore la propria. l'uso della Il ricorrente sostiene che "tuttavia", nella sua parte della locuzione clausola che disciplina il recesso del predisponente il testo, ne indica la unitarietà logica con la precedente previsione relativa all'esaminato rinnovo tacito, anch'essa riguardante la durata del contratto. Orbene in astratto l'uso di siffatta locuzione non esclude la autonomia delle due pattuizioni in questione, tant'è che non è detto che l'una debba prevedere anche l'altra. La tecnica di rinnovazione 12 di un rapporto e la facoltà di recedere unilateralmente da un contratto riguardano distinte funzioni giuridiche. La rinnovazione attenendo ad una esigenza di economia degli interventi e all'interesse alla continuità dei rapporti anche dopo la maturazione del loro termine negoziale, il recesso unilaterale attenendo alla emersione di un interesse individuale alla interruzione di un termine finale sia rapporto prima che il suo questione di fatto maturato. Consegue che se tali interessi accertare caso per caso sono stati regolati ontologicamente diversi unitariamente ovvero distintamente. E che non è prospettabile come violazione di legge la scelta di una di tali opzioni interpretative se adeguatamente motivata. E nel caso di specie la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la sua scelta rilevando l'incongruenza di una specificazione di parte soltanto del contenuto della clausola accanto al numero che tutta la riguarda, se con ciò i contraenti avessero voluto approvare tutta la clausola e non la parte espressamente richiamata solamente. 4) - Deve essere rigettato anche il ricorso della IB. Il ricorrente in questione lamenta 13 la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 CC nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che la prova del danno da lui riportato è stata data. Sostiene che il diminuito giro di affari conseguente alla perdita della clientela che faceva affidamento sul servizio di carta di credito è certo, e che la Corte ben liquidazione avrebbe potuto procedere alla equitativamente ovvero mediante un accertamento tecnico. Il ricorrente in tal modo dimentica chela Corte di merito opportunamente ha rilevato che la prova del diminuito volume di affari avrebbe potuto essere data mediante documenti e che la Ctu non può valere a superare una carenza probatoria. Il potere discrezionale che in ordine all'esercizio del criterio di equità e dell'uso di un accertamento tecnico la legge attribuisce al giudice del merito à stato adeguatamente motivato. 5) - La trattazione del ricorso incidentale dello stesso IB, che è condizionato all'accoglimento di quello di VI Interbancari, risulta pertanto assorbito dal rigetto del predetto. I ricorsi di IB e di VI 6) - 14 Interbancari vanno dunque respinti. Va dichiarato assorbito il ricorso condizionato di IB. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale di ET IB e quello della spa VI Interbancari. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dello IB. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. In Roma il 7 dicembre 2000 Il Relatore Il Presidente A 汝 Doy 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 80000 Regisurato in de 107 MAG. 200133a co 4 itoril;
330000 ... 1. 23816 you verato £. to bu p. It Dirigente Area VI JPPO) al n. # Responsabile VIo Alli Gludiziari (D.ssa Maria Grazia D (lire (Dr M RACCICHINI) z 1 0 0 SELLE * *