Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., è necessario che il provvedimento, emesso per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui; sicché i provvedimenti del giudice, salvo i casi eccezionali in cui la loro inosservanza sia espressamente prevista come reato da una specifica norma penale, non possono rientrare nella previsione del citato articolo, che ha come oggetto specifico di tutela interessi di carattere generale. (Fattispecie concernente la mancata ottemperanza - ritenuta penalmente irrilevante - di amministratore condominiale a un provvedimento "ex" art. 700 cod. proc. civ., con il quale gli era stata imposta l'esecuzione di lavori necessari ad eliminare infiltrazioni di acqua piovana dai lastrici solari in appartamenti di condomini).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 12924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12924 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 26/01/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 151
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO - Consigliere - N. 28332/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OC AD, n. il 18/09/1963
avverso la sentenza del 27/03/2000 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. De Nardo;
Udito il P.G. Dott. G. Viglietta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Udito il difensore delle p.c. Avv. A. Conti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
CI AD ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Roma, in riforma di quella del Pretore di Velletri del 25/02/1999, determinava la pena a lui inflitta per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. in L. 150.000 di ammenda con revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Pretore, che aveva irrogato invece la pena dell'arresto, e riduzione della provvisionale assegnata alle parti civili a L.
5.000.000 ciascuna. Il CI è imputato di non avere, nella sua qualità di amministratore di un condominio, ottemperato al provvedimento di urgenza adottato per ragioni di giustizia ex art. 700 c.p.c. dal G.I. del Tribunale di Velletri il 13/05/1993, nel corso della causa civile promossa da alcuni condomini, con il quale gli veniva imposto di eseguire i lavori ritenuti necessari dal c.t. di ufficio per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana attraverso il tetto dello stabile da lui amministrato, che aveva causato danni alle pareti ed ai soffitti degli appartamenti sottostanti. Nei motivi di gravame il ricorrente deduce;
- violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che nel caso in esame non poteva ravvisarsi la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. trattandosi di inosservanza, comunque, di un provvedimento giudiziario non riguardante direttamente un interesse della collettività, ma quello di privati individui. Inoltre, secondo il ricorrente, per la configurabilità della detta contravvenzione è necessario che l'inosservanza del provvedimento non trovi una specifica sanzione nel sistema normativo, sanzione che non deve essere necessariamente di natura penale, potendo invece avere anche carattere amministrativo o processuale, come nel caso di specie nel quale, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 612 c.p.p., il giudice aveva disposto l'esecuzione forzata dei lavori, applicandone l'incarico al c.t. nominato di ufficio, ing. A. EM. Assume ancora, il ricorrente che nessun addebito poteva essergli mosso per la mancata esecuzione dei lavori, essendo ogni decisione di competenza dell'assemblea dei condomini che, appositamente convocata, aveva deliberato di non eseguire i lavori, avendo ravvisato ogni responsabilità per la difettosa condizione del tetto nei lavori dell'impresa costruttrice, non eseguiti a regola d'arte. Rilevava, inoltre, che con il conferimento dell'incarico di far eseguire i lavori al c.t. EM era venuto meno, a far data dal 22/03/1993, ogni obbligo di intervento da parte dell'imputato e, dunque, reato doveva considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, dovendosi ritenere cessata la permanenza con il conferimento di detto incarico.
Lamenta, infine, il ricorrente la mancata assunzione di prova decisiva da parte della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale avanzata dall'imputato che, mediante produzione documentale, intendeva dimostrare non soltanto l'affidamento dell'incarico al c.t.u., ma anche la difficoltà incontrate dallo stesso consulente tecnico nell'esecuzione dei lavori.
Motivi della decisione
Preliminare ed assorbente appare la questione relativa alla configurabilità nella specie dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. Ritiene la Corte che il ricorso dell'imputato su tale punto sia fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. pen. sez. 1^, 4/12/1985 n. 3510, Giannetti) che ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. è necessario che il provvedimento, emesso per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. Di modo che i provvedimenti del giudice, che riguardano sempre un interesse particolare, non possono rientrare nella previsione dell'art. 650 c.p. che ha come oggetto specifico della tutela penale interessi di carattere generale.
Costituiscono una eccezione i casi in cui l'inosservanza dei provvedimenti del giudice sono espressamente previsti come reato da una specifica norma penale, come nel caso dell'art. 388 c.p.. Di solito, invece, i provvedimenti del giudice sono eseguibili coattivamente o sono accompagnati da una sanzione particolare, non necessariamente di natura penale, che così, anche sotto tale profilo, non entrano nella sfera di applicazione dell'art. 650 (V. Cass. Sez. 1^, 4/12/1996 n. 724, P.M. in proc. Califano). Nel caso di specie, all'inottemperanza del provvedimento del giudice, da qualsiasi ragione determinata, è conseguita l'esecuzione coattiva dei lavori, affidata dal giudice al consulente tecnico di ufficio, quale sanzione di carattere processuale, e pertanto, anche per tale ragione, deve escludersi la sussistenza del reato previsto dall'art.650 c.p.. La sentenza impugnata va, dunque, annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, restando assorbiti i rimanenti motivi di gravame.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001