Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
11 38 6 /0 3 Aula 'A' ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 17688/00 Consigliere 20678/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 2958 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NT UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro ST DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, " 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 5100 nonchè
contro
-1- ST RO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 20678/00 proposto da: ST DEL RO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NT UC;
intimato avverso la sentenza n. 373/99 del Tribunale di -FIRENZE, depositata il 13/10/99 R.G.N. 169/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi previa riunione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Prato LU NT chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità a far tempo dalla data di revoca dell'indennità di accompagnamento di cui godeva in passato. Il Ministero dell'Interno eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario mentre il Ministero del Tesoro non si costituiva per cui veniva dichiarata la contumacia dello stesso. Il Pretore con sentenza del 20 maggio 1998 riconosceva la carenza della legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e condannava il Ministero dell'Interno alla ساریGundo Viden corresponsione dell'assegno a partire dal 10 febbraio 1997. A seguito di gravame dello NT, il Tribunale di Firenze con sentenza del 13 ottobre 1999 dichiarava la legittimazione passiva anche del Ministero del Tesoro perchè l'erogazione della prestazione richiesta, cui era chiamato a provvedere il Ministero dell'Interno, era legata in maniera inscindibile all'esito del pregresso procedimento di accertamento sanitario, cui presiedeva, appunto, il Ministero del Tesoro. Per il resto il Tribunale confermava la impugnata sentenza affermando che nella fattispecie 1 doveva trovare applicazione la disposizione sull'incollocazione prevista dall'art. 13 della legge 118 del 1971, essendo lo NT un invalido che chiedeva l'assegno. Avverso tale sentenza LU NT propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resistono con controricorsi il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro, che spiega anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi del disposto dell'art. 335 c.p.c. il 1. ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perchè preposti ambedue contro la medesima decisione. melo Volui 2. Con il primo motivo del ricorso principale LU NT deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 1 e 9 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce lo NT che, invalido al 100% con indennità di accompagnamento dal 1988, alla revisione del 22 aprile 1995 aveva perso l'indennità ed alla seconda revisione del 23 giugno 1995 era stato giudicato invalido al 67%. Il consulente d'ufficio, nominato dal Pretore, aveva però ritenuto alla data del 22 aprile 1995 esistente 2 una inabilità totale al 100%, con conseguente incapacità di svolgere qualsiasi lavoro sicchè esso ricorrente doveva considerarsi totalmente inabile al lavoro dal 1988 in poi ed, in ragione di tale stato, impossibilitato a chiedere l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. La sentenza impugnata, nel confermare sul punto della decorrenza dell'assegno la decisione di primo grado, osservato che lo NT, per avere chiesto ha l'assegno di invalidità, doveva provare per il periodo in contestazione gli elementi costitutivi del diritto fatto valere e, quindi, di essere iscritto nelle مسلناGunda Under liste di collocamento speciale o di avere presentato domanda per detta iscrizione. fronte di tale decisione, adeguatamente motivata ed improntata a retti criteri giuridici, l'assicurato si è limitato ad addurre una censura del tutto generica, priva cioè del requisito della specificità, e pienamente ripetitiva dei motivi del gravame proposto contro la statuizione del giudice di primo grado. Per di più, il ricorso si presenta privo dell'autosufficienza atteso che lo NT non ha riportato l'integrale trascrizione della documentazione attestante, a suo dire, la sua completa invalidità e di cui lamenta - 3 la mancata considerazione da parte del giudicante sicchè non è consentito sul punto a questa Corte ogni utile controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto.
3. Infondato risulta anche il secondo motivo del ricorso principale con il quale si investe la regolamentazione delle spese da parte del giudice di si addebita di non avere inappello, cui violazione degli artt. 90 e 92 c.p.c. e con vizio motivazionale dato il dovuto rilievo alla soccombenza nel giudizio di ambedue i Ministeri. A tale riguardo per rigettare il motivo in esame va Guido Value il principio che, in tema di speseribadito سلنا processuali, la statuizione adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c. di porre, anche parzialmente, le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra parti, adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso ed in particolare ove il giudice, pur in assenza di qualsiasi abbia proceduto alla motivazione compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 12 marzo 1999 n. 2216; Cass. 10 giugno 1997 n. 5174).
4. Va rigettato anche il ricorso incidentale con il - previa quale il Ministero del Tesoro deduce denunzia della nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (primo motivo) nonchè del vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia 360, primo comma, n. 5alla stregua dell'art. c.p.c. (secondo motivo) che il Tribunale non ha dato il dovuto rilevo alla mancanza presentazione da parte dell'assicurato di una domanda amministrativa prima della instaurazione del giudizio. Circostanza questa che avrebbe dovuto condurre, a giudizio del Ministero, سکتاGuido Midlan alla declaratoria di improponibilità della domanda dello NT ed alla nullità degli atti del processo contenzioso. Contro l'assunto del Ministero del Tesoro va però osservato come il ricorso dallo stesso proposto non può trovare ingresso. Ed invero il suddetto Ministero, per essere rimasto contumace nel giudizio davanti al Pretore e per non avere poi impugnato la sentenza di quest'ultimo di accoglimento, seppure in parte, della domanda dello NT, non può più eccepire in questa sede presunte e non comprovate carenze attinenti all'iter amministrativo propedeutico all'instaurarsi del giudizio. Nè va sottaciuto, per 5 concludere, che sul punto il Ministero non ha neppure osservato il già ricordato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, per non avere offerto in detto ricorso tutti gli elementi idonei a consentire a questa Corte di Cassazione un controllo esaustivo sulla censure da esso avanzate.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. IL RESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guido Violen IL CANCELLIERE Depositato in vencelleria 29654/2003 oggi, IL CANCELLIERE 6