Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14695 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
AUT 1 4 6 95 / 0 2 557/2002 oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N. 08406/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 34221 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 18.06.2002 da POSTE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. UI Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro 1) AR BR 2) TT NZ -3) OL AN) - 6) SE LD- 7)OB NO 5) RS UI NI RC -8) VE RI LU - 9) AR RA 2862
- intimati -
1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 00077/99 dell'08/24.04.1999, R.G. n. 00026/99, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giovanni Gentile, in virtù di delega dell'avv. prof. UI Fiorillo, per la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 01807/98 pubblicata il 21 dicembre 1998 il Pretore di Parma, riuniti i procedimenti, rigettava le opposizioni proposte dall'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., (in appresso solo Poste), avverso i decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Pretore ad istanza rispettivamente di BR LA, NZ MO, ON MA, NO BO, UI HE, LD OR, RC TA, RI LU AR e RA VA per somme relative a indennità cd. di vacanza contrattuale di cui al Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 calcolate dalla data di decorrenza di quest'ultimo al 26 novembre 1994, detratta la somma di lire 160.000 percepita allo stesso titolo come una tantum ai sensi dell'art. 65 del CCNL 26 novembre 1994. Il Tribunale di Parma rigettava l'appello, confermando la sentenza pretorile;
spese del grado a carico dell'Ente appellante. Osservava il Tribunale: correttamente il Pretore aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte;
il Protocollo del 1993 intendeva adeguare tutte le retribuzioni, ivi comprese quelle in attesa di perequazione per essere scaduti da tempo i contratti collettivi del settore 2 Я pubblico, già penalizzati dal blocco per legge (art. 7 1. n. 438/92) e in fase di deindicizzazione;
il dato testuale deponeva per l'applicazione immediata della disciplina del Protocollo, senza il limite dell'applicazione di essa ai contratti in scadenza dopo il luglio 1993, ma per il fatto stesso della scadenza del contratto cui era collegata la vacanza contrattuale;
la ratio del Protocollo era quella di perequare le retribuzioni al mutato costo della vita nelle more e nella carenza del rinnovo contrattuale in assenza, peraltro, della eliminata scala mobile, e ciò a maggior ragione nelle ipotesi di scadenza contrattuale in epoca antecedente al 1993, che ben dovevano essere conosciute dalle parti stipulanti;
irrilevante era la successione del contratto a venire a quello recepito in apposito d.p.r., atteso che il dato meramente formale non poteva escludere l'applicabilità sostanziale delle disposizioni del Protocollo, dovendosi solo confrontare la situazione di fatto creatasi dopo la scadenza triennale di cui al d.p.r. n. 335 del 1990 in attesa del ccnl del 26 novembre 1994 con quella disciplinata dal Protocollo;
in realtà, tale confronto dava esito positivo ove si fosse rilevato che l'art. 65 del ccnl citato riconosceva per il periodo gennaio/novembre 1994 la medesima somma di cui ai decreti ingiuntivi e quindi prevista dal Protocollo quale "parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale”, il che, peraltro, già presupponeva l'applicabilità del Protocollo al rapporto di lavoro in questione;
lo stesso Ente aveva riconosciuto il danno ai lavoratori per il ritardo nella stipula del contratto collettivo, cui era posto rimedio con la indennità compensativa una tantum del pari importo di quella richiesta in via monitoria, e ad essa analoga dal punto di vista strutturale tanto da apparire come un vero e proprio quid pluris, per il limitato periodo di vacanza azionato in relazione al periodo di vacanza effettiva, peraltro riconosciuta in termini identici a tutti i dipendenti, svincolata cioè da qualsiasi altro parametro. 3 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiana s.p.a., già Ente Poste Italiane, con quattro motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. LA BR, MO NZ, MA ON, BO NO, HE UI, OR LD, TA RC, AR RI LU, e VA RA non i sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione dell'art. 6, comma sesto, del d.l. I° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva ultrattività dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo;
l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle previgenti situazioni giuridiche con la nuova contrattazione collettiva;
il dato legislativo sull'ultrattività dei trattamenti in atto impediva modificazioni che non provenissero dalla futura contrattazione collettiva. Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1364 c.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la natura contrattuale del Protocollo escludeva la valenza generalizzata delle sue regole ai soggetti non stipulanti;
tanto meno esse potevano applicarsi ai dipendenti dell'Ente Poste, quest'ultimo allora non ancora esistente;
la contraria tesi che estendeva l'efficacia del contratto alle parti non stipulanti violava le regole degli artt. 1372 e 1364 c.c.; la disposizione dell'art. 65 del contratto collettivo non incideva sulla premessa di esso del rispetto dei principi del Protocollo, che invece dimostrava la non applicabilità diretta di quest'ultimo, sia perché la Я sentenza applicava il Protocollo e non il contratto collettivo e non affermava che quest'ultimo prevaleva sul primo. Con il terzo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione delle norma di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione su punti decisivi della controversia: il Protocollo costituiva atto di natura programmatica e non dispositiva e di tale natura risentiva anche la previsione sulla indennità di vacanza se doverosamente correlata con la trattazione di tematiche generalissime dell'atto; d'altronde, il Tribunale concedeva la somma ingiunta limitatamente, al periodo azionato, in base alla norma protocollare, e apoditticamente la intitolava a dazione provvisoria dei miglioramenti contrattuali successivamente previsti, così, peraltro interpretando il parziale recupero della norma contrattuale come provvisoria dazione;
incongruo era il riferimento alla misura uguale per tutti della indennità prevista dalla norma contrattuale, attesa la discrezionalità delle parti contrattuali trattandosi di ipotesi in cui non erano in gioco principi inderogabili;
a tutto concedere, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque escludere ogni riferimento temporale all'anno 1994 tenuto conto che la presentazione della piattaforma contrattuale costituiva momento essenziale per la sussistenza del diritto e lo stesso Protocollo ne differiva la costituzione dal quarto mese dalla scadenza contrattuale;
comunque avrebbe dovuto escludere ogni riferimento temporale al periodo precedente alla trasformazione (I° dicembre 1993) dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, così limitando l'applicabilità al solo mese di dicembre 1993, anche in considerazione della fruibilità di una indennità di vacanza contrattuale (lire 20.000 mensili) di cui all'art. 7 del d.l. 29 settembre 1992, n. 384. Con il quarto motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione delle regole di interpretazione dei contratti e vizio di motivazione, in relazione, sotto altro profilo, all'applicazione del Protocollo, il tutto ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la indennità di 5 2 vacanza prevista dal Protocollo del 93 consisteva in un elemento provvisorio della retribuzione parametrato al tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi, la cui influenza sul potere di acquisto dei salari andava definito in sede contrattuale;
quella della contrattazione collettiva, invece, era immediatamente determinata dal tasso di inflazione reale;
così come l'intero Protocollo, anche la indennità in questione era proiettata, quindi, nel futuro, sicché, riguardando la sua normativa l'intero periodo di vacanza contrattuale, doveva tenersi conto anche della disdetta del contratto;
è evidente, pertanto, che lo stesso Protocollo non poteva riguardare disdette operate prima della sua entrata in vigore e prima cioè che le parti si impegnassero alla procedimentalizzazione ivi prevista;
la procedura per la determinazione della indennità consisteva in una fattispecie a formazione progressiva che si completava solo in sede contrattuale;
in precedenza i dipendenti dell'Ente godevano solo della indennità prevista dalla legge n. 438 citata;
il Tribunale si era discostato dalla interpretazione letterale della norma incorrendo nella violazione delle regole ermeneutiche invocate, che privilegiano tale dato come criterio prioritario. Il primo motivo di ricorso è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che il Protocollo del 1993, quale che sia la natura giuridica delle intese triangolari - la prevalente dottrina li esclude dal novero degli atti normativi, assegnando loro piuttosto la natura di atti politici di indirizzo o di programmazione non può, comunque, giammai ritenersi applicabile, senza un espressa previsione di atto normativo di legislazione primaria, o, se si vuole, anche secondaria, quest'ultima (limitativamente) intesa solo in senso integrativo o chiarificatore della portata di essa, al rapporto di impiego pubblico con l'amministrazione statale. Né, fin troppo ovviamente, l'intervento, nel citato Protocollo, del governo (o della stessa amministrazione statale), avente piuttosto natura contemporaneamente di interesse e di garanzia, è idoneo a 6 q trasformare un confronto a tre fra parti sociali in provvedimento di natura legislativa o in qualche modo ad esso assimilabile. Dunque, almeno fino alla data della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente pubblico economico, avvenuta con decorrenza I° dicembre 1993 per effetto del d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93, il Protocollo del 23 luglio 1993 non poteva essere, in linea di principio, applicato ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica, ma non lo poteva essere neanche in linea di fatto, atteso che i dipendenti degli enti pubblici economici erano destinatari ex lege - sulla quale il Protocollo, ma la questione non è neanche accennata nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto agire con forza abrogatrice - di specifica indennità di vacanza contrattuale 1 (almeno fino al 1° gennaio 1994, data dalla quale era prevista la decorrenza degli stipulandi nuovi accordi di comparto di cui alla legge 20 marzo 1983, n. 93), determinata, per il 1993, nella misura "forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità” (art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, senza modificazioni sul punto). Gli stessi atti legislativi sopra richiamati (d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93), tuttavia, dopo aver provveduto (art. 1) alla trasformazione dell'Amministrazione in questione in Ente pubblico economico, con esplicita scadenza per la futura ulteriore trasformazione come è poi avvenuto dell'Ente in società per azioni, prevedono (art. 6, comma sesto) che “ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". E dunque, “pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 7 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D.L. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico "(Cass. S.U. I° aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 febbraio 1998, n. 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). Gli altri motivi di ricorso, attesa la decisiva circostanza della non riferibilità del Protocollo del 1963 ai dipendenti dell'Ente Poste, la cui applicabilità costituisce il presupposto e momento informatore della sentenza impugnata, debbono ritenersi assorbiti. Il primo motivo di ricorso, pertanto, va accolto, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, e la sentenza in relazione ad esso va cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'Ente Poste Italiane, revoca i decreti ingiuntivi opposti, e rigetta le domande per ingiunzione proposte da LA BR, MO NZ, MA ON, BO NO, HE UI, OR LD, TA RC, AR RI LU, e VA RA contro l'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a.; sussistono, per la novità delle questioni trattate, i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, in accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'Ente Poste Italiane, revoca i decreti ingiuntivi opposti, e rigetta le domande per ingiunzione proposte da LA BR, MO NZ, MA ON, BO NO, HE UI, OR LD, TA RC, AR RI LU, e VA RA contro l'allora 2 8 Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 18 giugno 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovam parella Paolino Dell'Anno ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Quarie DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggy 16.011.2002 DL CANCELLIERE thove 1