Sentenza 23 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
1.25 /0 1 S.U. 670674 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Romano -PANZARANI Primo Presidente f.f. R.G.N. 19776/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE-Presidente di sezione 23599/99 Cron.12936 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Rep. 2177 Dott. Francesco Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Ud.25/01/01 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE GIANNANTONIO Consigliere Dott. Ettore Richiesta copia studio SOLE 24 ORE Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere dal Sig. per diritti L. 3000 # 24/4/01 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SE N TENZA sul ricorso proposto da: DITTA CAVA SAN BIAGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA CALZOLAIO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2001 contro 8 MINISTERO DELLE FINANZE, 28 MINISTERO DELLE FINANZE 8 -1- CCATE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ME AUGNO UFFICIO DEL TERRITORIO MACERATA, REGIONE MARCHE, al Sig. 360007 2 per diritti COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE;
-4 GIU. 2001 IL CANCELIERS - intimati °e sul 2° ricorso n 23599/99 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI LIRE 10000 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale G715078
contro
G715079 CAVA S. BIAGIO DITTA S.R.L., REGIONE MARCHE, COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE;
G715095 intimati LIRE 1000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 21/99 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 26/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica AU872513 udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
CANCELLERIA uditi gli avvocati Andrea CALZALOIO, CLEMENTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, giurisdizione del Tribunale Superiore Acque Pubbliche. Rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Cava San Biagio, chiese all' Intendente di Finanza di Macerata la concessione in uso di un'area di proprietà dello Stato, che occupava senza titolo e sulla quale insisteva un proprio impianto per la produzione di calcestruzzo. Con provvedimento del 3 aprile 1997 il Ministero delle finanze (ufficio del territorio di Macerata) respinse l'istanza, avendo negato che l'area potesse essere concessa in uso perché inclusa nel demanio idrico, essendo una delle parti dell' argine del fiume Chienti e classificata nelle cd. carte a rischio idrogeologico, come zona alluvionabile. La società propose ricorso al Tribunale superiore della acque pubbliche adducendo l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell' istanza, sia perché l'area di cui aveva chiesto la concessione in uso non era compresa tra i beni demaniali, sia perché le indicazioni delle carte a rischio idrogeologico erano inefficaci giuridicamente e inattendibili sotto l'aspetto tecnico. Il Ministero delle finanze eccepi pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale superiore, osservando che la causa era di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale regionale delle acque) in quanto aveva come oggetto la questione della natura demaniale o non del terreno chiesto in uso, e nel merito, si oppose all'accoglimento del ricorso. Si costituì in giudizio anche il Comune di Civitanova il quale aderì alla linea difensiva del Ministero. Il Tribunale superiore, con sentenza del 26 gennaio 1999, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, avendo ritenuto che debba essere il Giudice amministrativo a 1. decidere la controversia,“ perché questa verte sull'esercizio dei poteri di amministrazione dei beni dello Stato, rispetto ai quali la tutela degli interessi idrogeologici e del regime delle acque ha una rilevanza semplicemente incidentale". La società Cava San Biagio ricorre per cassazione con un motivo illustrato con una • memoria. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, anch'esso sorretto da un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone, ai sensi dell' art. 335 del codice di procedura civile, la riunione dei ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale si premette che appartengono alla ⚫ giurisdizione del Tribunale superiore le impugnazioni dei provvedimenti amministra- tivi incidenti direttamente sulla materia delle acque pubbliche, mentre quelle proposte contro provvedimenti riguardanti in modo indiretto e non immediato il regime di tali acque, sono di competenza del Giudice amministrativo in sede di legittimità. Denunziandosi, quindi, la violazione dell' art. 143 del r. d. 12 novembre. 1933 n.1775,in relazione all'art. 360 n.1 del codice di procedura civile, si sostiene che il Tribunale superiores ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo sul presupposto erroneo che “la tutela degli interessi idrogeologici e del regime delle acque sia un tema solo incidentale rispetto al potere di amministrazione del bene", mentre è vero il contrario, soprattutto se si considera che la concessione era stata 2. negata, perché si era ritenuto che l'area faceva parte dell'argine del fiume Chienti. Con il motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la violazione dell'art. 140 del r.d. • 12 novembre 1933 n. 1775, in relazione all'art,360 n.1 del codice di procedura civile, si adduce che il Tribunale superiore avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria, costituendo l' accertamento della natura demaniale idrica o non dell' area in questione, l'antecedente necessario per la decisione della controversia, in quanto l'Amministrazione aveva respinto la istanza di concessione in uso dell'area per la sua demanialità, contestata dalla società con la impugnazione del provvedimento di rigetto. Dei due motivi è fondato quello del ricorso principale. Infatti la controversia non è relativa a un diritto soggettivo, essendo incontestata la . appartenenza dell'area allo Stato, ed è proprio sulla base di questo presupposto indiscusso che la società Cava San Biagio ha presentato la domanda per ottenere la concessione di essa in uso. La causa verte, invece, in tema di interesse legittimo, perché, rispetto al potere discrezionale dell'Amministrazione di concedere o meno lo uso dell'area di sua proprietà, la società poteva soltanto pretendere che il provvedimento di rigetto fosse giuridicamente corretto. Il Ministero col suo ricorso per cassazione ha sostenuto la tesi della giurisdizione del Giudice ordinario con lo argomento che la causa avrebbe come suo oggetto la questione del diritto di proprietà dell'area (si legge nel ricorso: "Non si dimentichi .....che la vicenda ha • origine con la richiesta, da parte del sig. Doria Sesto, di formale riconoscimento della area occupata quale area di formazione alluvionale e del relativo acquisto a titolo di accessioneper alluvione. Inutile dire che una simile richiesta non può non essere di diritto soggettivo e precisamente di un diritto di proprietà che il richiedente vanta su un terreno confinante con la predetta area di formazione alluvionale" ), ma tale questione è estranea alla materia del contendere essendosi, come si è detto, la società limitata a chiedere con il ricorso al Tribunale Superiore lo annullamento, per asserita illegittimità, del provvedimento di rigetto della sua istanza diretta a ottenere la concessione in uso. Essendosi accertato che la posizione soggettiva della società è di interesse legittimo, e che, quindi l'Autorità giudiziaria ordinaria non ha giurisdizione, si deve stabilire se • competente a decidere la causa sia il Giudice amministrativo (T. A. R.), ovvero il Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Queste Sezioni unite hanno più volte enunciato il principio secondo cui rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r. d. 11 dicembre 1933 n.1775, i ricorsi proposti per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro provvedimenti amministrativi che incidano in modo diretto e immediato su interessi della demanialità delle acque o su rapporti concessori relativi a beni del demanio idrico (sent. n. 12706 del 1998). In applicazione di questo principio deve ritenersi che nella specie la giurisdizione appartenga al Tribunale Superiore perchè il provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di concessione in uso riguarda direttamente la materia del demanio idrico avendo l'Amministrazione emesso tale provvedimento sul presupposto che la area (parte dell'argine del fiume Chienti, zona alluvionabile) abbia tale natura;
e la 4. stessa questione della sua appartenenza al demanio ( tesi del Ministero ) o al patrimonio (tesi della società) statale, è di competenza del Tribunale superiore delle acque (art. 197 rd.n. 1775 del 1933). Pertanto si deve accogliere il ricorso principale, rigettare quello incidentale, dichiarare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa per un nuovo esame allo stesso Tribunale superiore, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allo stesso Tribunale anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 25 gennaio 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. Jott. dott. R. Ranzarani) (dott. A. Vella) Приколотизами tapilt Depositato in Cancelleria Il Collaboratore di Capselleria live Roma, i 23 APR. 2001 . M 2 O IL COLLABORATORE DI R CANCELLERIA A TE M A 2001 TR N E , LLE 4 AG rie 0. versate S. ILA E e 0 S D 0 to M M 0.0 a TA IO d 9 8 N in FFIC 2 a A S 1 V to rea O istra 37.1 U N A ! TO L ente razia 40000 O eg EN LIPP Giudiziari aln 8 R Il Responsabile Service irig EC G aria U Il D D I M C a p. 290000 (lire (D.ss A R . M r. (D