Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3112
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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La disposizione di cui all'art. 31 legge n. 300 del 1970, secondo cui la lavoratrice in aspettativa per motivi sindacali o politici conserva durante tale periodo il diritto a tutte le prestazioni erogabili dagli enti di previdenza in caso di malattia, si applica analogicamente al diritto all'indennità giornaliera di maternità prevista dall'art. 15 legge n. 1204 del 1971, con riferimento non solo al periodo di astensione obbligatoria, ma anche a quello di astensione facoltativa, posto che l'esclusione delle lavoratrici in aspettativa sindacale o politica da tale indennità determinerebbe - anche solo per il periodo di astensione facoltativa - una situazione di ingiustificata disparità di trattamento con le altre lavoratrici, in violazione degli art. 3 e 37 Cost., e, inoltre, porrebbe ostacoli all'esercizio dell'attività sindacale, in violazione dei principi di cui agli art. 39 e 51 Costituzione.

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    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3112
Data del deposito : 3 marzo 2001

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