Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 31 legge n. 300 del 1970, secondo cui la lavoratrice in aspettativa per motivi sindacali o politici conserva durante tale periodo il diritto a tutte le prestazioni erogabili dagli enti di previdenza in caso di malattia, si applica analogicamente al diritto all'indennità giornaliera di maternità prevista dall'art. 15 legge n. 1204 del 1971, con riferimento non solo al periodo di astensione obbligatoria, ma anche a quello di astensione facoltativa, posto che l'esclusione delle lavoratrici in aspettativa sindacale o politica da tale indennità determinerebbe - anche solo per il periodo di astensione facoltativa - una situazione di ingiustificata disparità di trattamento con le altre lavoratrici, in violazione degli art. 3 e 37 Cost., e, inoltre, porrebbe ostacoli all'esercizio dell'attività sindacale, in violazione dei principi di cui agli art. 39 e 51 Costituzione.
Commentario • 1
- 1. AspettativaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1538/97 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 3879/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO (per delega CERIONI);
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 maggio 1995 CA IU conveniva in giudizio davanti al Pretore di Perugia l'INPS e, premesso di lavorare alle dipendenze della S.E.A. s.p.a. di Marsciano dal 1989; di essere in aspettativa sindacale dal 1 settembre 1989 e di avere presentato all'INPS domanda intesa ad ottenere l'indennità per allattamento in riferimento al periodo successivo ai tre mesi di astensione obbligatoria conseguente alla nascita del figlio, avvenuto data 21 giugno 1993; che l'Istituto aveva respinto la sua richiesta in forza di una sentenza di questa Corte che, invece, era a lei favorevole;
chiedeva la condanna dello Istituto alla corresponsione della detta indennità.
Con sentenza in data 27 giugno 1996 il Pretore di Perugia adito accoglieva la domanda della IU e condannava l'Istituto alle spese del giudizio.
Con sentenza in data 21 novembre/15 dicembre 1997 il Tribunale di Perugia rigettava l'appello dell'INPS e compensava le spese del giudizio.
Il giudice del gravame osservava che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, le prestazioni economiche dovute per la gravidanza e il puerperio vanno equiparate a quelle spettanti per la malattia, con la conseguenza che la lavoratrice in aspettativa per motivi sindacali ha diritto di ottenere tutte le prestazioni economiche, compresa quella relativa all'indennità per l'allattamento.
L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la lavoratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo di ricorso lo INPS deduce che la IU, in aspettativa sindacale dal 1989, non ha diritto all'indennità di maternità per il periodo successivo a quello di astensione obbligatoria, in quanto per tale periodo essa poteva astenersi dal lavoro soltanto in via facoltativa.
Al riguardo le sentenza della Suprema Corte, secondo l'Istituto ricorrente, si riferiscono soltanto al periodo di astensione obbligatoria.
Il Tribunale, avrebbe così violato, e falsamente applicato, l'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e l'art. 31 comma 4 della legge 20 maggio 1790 n. 300 nel riconoscere alla lavoratrice il diritto all'indennità richiesta.
Il ricorso è infondato.
Il persistente rifiuto dell'INPS di riconoscere la richiesta indennità nasce da una interpretazione restrittiva dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, già rifiutata dalla Corte
Costituzionale, pur se sotto altri profili (in riferimento alla limitazione del mancato decorso dei sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria per la fruizione dell'indennità durante l'assenza della lavoratrice per motivi sindacali, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 106 del 2 luglio 1980 e n. 334 del 24 marzo 1988), nonché da una interpretazione del pari restrittiva dell'art. 31 comma quarto della citata legge n. 300 del 1970. In particolare, secondo l'interpretazione prospettata dall'Istituto, il citato art. 17, con il prevedere durante la sospensione del rapporto di lavoro il diritto della lavoratrice alla indennità di maternità e puerperio soltanto nel periodo di astensione obbligatoria, implicitamente la escluderebbe in riferimento al periodo di astensione facoltativa.
Anche l'art. 31 della legge n. 300 del 1970, non potrebbe ricomprendere l'ipotesi dell'astensione facoltativa essendo stata operata da questa Corte l'equiparazione della malattia alla condizione della lavoratrice madre soltanto in riferimento al periodo di astensione obbligatoria.
In effetti sino ad ora questa Corte ha preso in esame la problematica relativa al diritto alla indennità di maternità e puerperio soltanto con riferimento al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in coincidenza con quello di sospensione del rapporto di lavoro determinata dall'aspettativa in cui si sia posta la lavoratrice per motivi sindacali.
In attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con le ricordate sentenze questa Corte ha ripetutamente ribadito che la lavoratrice madre durante il periodo di astensione obbligatoria, ove si trovi in aspettativa politica o sindacale non retribuita, a nulla rilevando la limitazione prevista dal citato art. 17, ha diritto, a norma dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, a tutte le prestazioni dovute per legge e comprendenti non solo quelle sanitarie ma anche quelle economiche, tra le quali va annoverata la indennità di maternità e puerperio giornaliera (v. in ultimo: Cass. 5 maggio 1994 n. 4353; Cass. 9 maggio 1995 n. 5039). Questa Corte ha, altresì, avuto modo di rilevare che, poiché gli artt. 6 e 7 ultimo comma della legge n. 1204 del 1971 stabiliscono la computabilità nell'anzianità di servizio sia del periodo di astensione obbligatoria e sia di quello di astensione facoltativa, sarebbe illegittimo per violazione di legge il contratto collettivo che operasse tale distinzione prevedendo trattamenti diversi in ragione della diversa natura dell'astensione. (v. Cass. Sez. lavoro 3 aprile 1993 n. 4022). Tuttavia va osservato che il terzo comma dello art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 considera utili i periodi di aspettativa per motivi sindacali (o politici) dei lavoratori, alla sola condizione che essi ne facciano richiesta, ma soltanto ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, mentre il quarto comma prevede che il lavoratore durante tali periodi di aspettativa conservi il diritto a tutte le prestazioni erogabili dagli enti di previdenza, ma soltanto in caso di malattia. Orbene, mentre il periodo pre-parto e quello immediatamente successivo, ricompresi nell'astensione obbligatoria, possono assimilarsi al periodo di assenza per malattia, a rigore non potrebbe dirsi la stessa cosa per il periodo di astensione facoltativa. Va, però, considerato che, ove il diritto della lavoratrice in aspettativa per motivi sindacali non ricomprendesse, come per l'astensione obbligatoria, il diritto all'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, così come prevede il secondo comma dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 per l'astensione facoltativa, sarebbe sufficiente per tale lavoratrice il ritorno al lavoro anche per un solo giorno per non perdere il diritto alla indennità.
In altri termini, la interpretazione del quarto comma del citato art. 31, che esclude la lavoratrice madre in aspettativa per motivi sindacali dal diritto all'indennità giornaliera durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, sarebbe irrazionale. Inoltre, siffatta interpretazione porrebbe la norma in contrasto co gli artt. 3 primo comma, 37 primo comma, 39 primo e secondo comma e 51 primo comma della Costituzione.
La lavoratrice in aspettativa sindacale, infatti, in contrasto con gli artt. 3 e 37 cost., verrebbe a trovarsi in una situazione di disparità di trattamento con le altre lavoratrici non in aspettativa sindacale, rispetto alle quali solo a causa di tale sua condizione (di aspettativa) verrebbe a perdere il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'art. 15 secondo comma della legge n. 1204 citata.
Inoltre, per le difficoltà di ordine economico cui essa andrebbe incontro si determinerebbero ostacoli, in contrasto con gli artt. 39, e 51 Cost., alla libera organizzazione del sindacato e all'esercizio della attività sindacale.
Adottando, invece, un'interpretazione analogica sempre da preferire quando essa possa considerarsi aderente ai principi costituzionali - deve ritenersi che la lavoratrice in aspettativa per motivi sindacali (o politici) non perda il diritto all'indennità giornaliera durante il periodo di astensione facoltativa, se essa ne faccia richiesta per accudire al bambino entro il suo primo anno di vita. (v. art. 7 primo comma legge n. 1204 del 1971 cit.), dovendosi assimilare al periodo di assenza per malattia anche quello di astensione facoltativa dal lavoro.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore del difensore distrattario avv. Domenico Concetti, che ha reso a tal fine la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a per spese, oltre L. 120.000 per spese, oltre L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari con distrazione in favore dell'avv. Domenico Concetti.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001