Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
1 C.C. 6920p 69гор E N 6 8 O I 9 1 Z / A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 4 / R . 6 T N 2 S CAMPIONE CIVILE ITALIANA . - I .R G B E P . . NOME DEL POPOLO ITALIANO R L D M 69209 L . L A A T E A D D U T T U I B A TE SUPREMA DI CASSAZIONE E A B S A A T N R E I N 1 S E 3 R I 1 S 0 E A NE QUINTA CIVILE E 1 9 99 /0 3 . SF T N A M Composta dagli Il Si R.G.N.6767/2000 Paolini Dott. Giovanni Cicala Consigliere Dott. Mario Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Cron. 4575 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Ud. 10/06/2002 Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Irpef Altri SEN TENZA redditi - Redditi lavoro dipendente sul ricorso proposto da: -Contributi canone locazione MA FRASSETTO, rappresentato e difeso, giusta procura Natura reddituale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Prof. Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Rita Gradara, in Roma, via Sardegna, 40, ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
2602 - resistente controricorrente - - pronunciata dalla avversO la sentenza n. 9/19/99 Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 19, il 28/01/99, depositata il 25/02/99. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 10/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Schirò Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Conegliano rettificava le dichiarazioni presentate da MA RA per gli anni 1984 e 1985 in dipendenza del maggior imponibile derivante dagli importi corrispostigli, a titolo di differenza canone di locazione, dall'Istituto Bancario di cui lo stesso era dipendente. L'impugnazione del contribuente per vedere riconosciuta la non imponibilità di tali emolumenti veniva respinta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale nella considerazione della relativa natura reddituale. L'interposto appello veniva rigettato dalla decisione in epigrafe indicata che escludeva il carattere risarcitorio delle erogazioni, riaffermandone la natura retributiva. 2 Il contribuente con ricorso notificato il 29/03/2000 ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato 1'08/05/2000 la Amministrazione Finanziaria ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la proposta impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, il ricorrente censura di nullità l'avviso di accertamento relativo all'anno 1984 per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e cioè degli artt. 3, 8 ed 11 del DPR n. 597/73. Trattasi di doglianza inammissibile, sia perché, estranea al decisum, in quanto non proposta nel corso amministro vs all'atto negoziale del giudizio di merito = relativa The impugnato (Cass. 20/06/97n. 5542; 04/03/99 n. 1811) e sollevata, per la prima volta, con il ricorso di legittimità (Cass. 05/05/2000 n. 5671; 19/06/99 n. 6163; 06/02/99 n. 1065), sia pure perché non investe la sentenza di appello ma l'avviso di accertamento (Cass. 22/04/99 n. 3986; 20/03/99 n. 2607; 21/05/98 n. 5083), perché proposta in violazione del sia, infine, principio di autosufficienza, in quanto le 3 argomentazioni svolte non consentono senza il sussidio di altre fonti, di verificare ex actis la veridicità della asserzione prima di esaminare nel merito la censura e valutarne la decisività (Cass. 13/04/2000 n. 4759; 04/03/2000 n. 2446; SS.UU. n. 898 del 14/12/99). Con il secondo motivo il contribuente impugna la decisione di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del DPR 29/09/73 n. 597 e degli artt. 6, 46 e 48 del TU 22/12/86 n. 917, nonché insufficienteper motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza viene censurata per avere affermato 11 carattere reddituale е non risarcitorio delle somme percepite dal contribuente per avere ricompreso nella pur ampia previsione dell'art. 48 del DPR n. 597/73 e dell'analoga disposizione del DPR n. 917/86, erogazioni, quali quelle di che trattasi, che giammai possono essere concettualmente considerate corrispettive di prestazioni rese dal dipendente. L'interpretazione della normativa, così come resa dal giudice di appello, si presterebbe al dubbio di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 53 comma II° e 3 comma I° della Carta fondamentale. La denuncia è infondata. Ritiene, infatti, il Collegio che il caso in esame vada 4 dell'ormai consolidato indirizzo deciso alla stregua (Cass. n. 2212 del 28/02/2000; n. giurisprudenziale n. 2611 del1'08/03/00; n. 3330 del 2604 del1'08/03/00; 21/03/00), peraltro condiviso, secondo cui l'indennità di corrispostaalloggio, dal datore di lavoro al dipendente trasferito, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che questi debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ha natura reddituale e non risarcitoria e, quindi, soggetta ad imposizione fiscale per il suo intero ammontare. Ciò nella considerazione che il rimborso di spese dirette a soddisfare esigenze personali di vita del dipendente od a realizzare le condizioni che lo mettono in grado di svolgere la prestazione di lavoro dovuta e di produrre il relativo reddito, costituisca una componente della retribuzione, tassabile sia ai sensi del DPR n. 597/73 come pure del DPR n. 917/86 cha (Cass. n. 7703 del 07/06/00), in quanto avente funzione compensativa del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e dalle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa (Cass. n. 13182 del 02/10/00; n. 13487 del 30/10/01). La considerazione che l'erogazione di che trattasi non costituisce mera reintegrazione patrimoniale avente natura risarcitoria, ma configura un incentivo 5 economico contrattualmente corrisposto in relazione ad un particolare modo di configurarsi della prestazione di lavoro, rende manifestamente infondata la questione sollevata d'illegittimità costituzionale. I l mezzo proposto in via subordinata, con il quale si chiede riconoscersi la non debenza delle spese processuali, trattandosi di procedimento già pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 15 del D. Leg.vo n. 546/92, è del pari infondato essendo già stata affermata, con pronunce che si condividono, l'applicabilità della sopravvenuta normativa anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e cioè alla data dell'01/04/96. Il ricorso va, dunque, rigettato. La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi giurisprudenzialidegli indirizzi confermati in questa sede, rendono equa la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 10 Giugno 2002. Il Presidente Dott. Giovanni Paolini Il Consigliere elatore-Estensore IL CANCELLIERE C1 Dott. Blasi Arnaldo Casano DEPOSITATO IN FE 2003 Oggi 1 IL CANCELLIERE C1 Casano