Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9399 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
09:399 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP M Oggetto SEZION CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 1716/00 " Cron.25253 - Consigliere - Dott. Mario ADAMO Rep.1901 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere Ud.21/02/02 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 07 sul ricorso proposto da: 1 2.8 GIU, 2002 IL CANCELLIERE BANCA POPOLARE di ANCONA SpA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, 96,elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENETO CANCELLERIA presso l'avvocato GIOVANNI LUCENTE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Corinaldesi Emanuela di Falconara Marittima rep. 15514 del 16.12.1999; ricorrente .
contro
PE CAROLINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCO 2002 SILVIO PELLICO 16, presso l'avvocato WALTER GARCEA, rappresenta e difende unitamente all'avvocato 473 che la -1- speciale per NotaioWALTER CASTORE, giusta procura Laura Candura, rep. 2078 del 4.02.2000; controricorrente avverso la sentenza n. 3205/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Angelo udienza del 21/02/02 dal SPIRITO;
udito per il resistente, l'Avvocato Garcea, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1716/2000 Svolgimento del processo La sig. VO ottenne dal Tribunale di Roma la condanna della NC NA (poi NC OL di CO) al pagamento della somma di danaro costituente l'importo di un assegno circolare non trasferibile emesso a suo nome, speditole, tra- fugato e, quindi, incassato presso la filiale di Tivoli della predetta BA da persona falsamente presentatasi a suo nome. La sentenza fu riformata dalla Corte d'appello di Roma, che respinse la domanda della VO. La S.C., con sentenza n. 11303 del 18 dicembre 1996, cassò la sentenza d'appello con rinvio alla stessa Corte territoriale. Quest'ultima, in sede di rinvio, con la sentenza del 5 novembre 1999, respinse l'ap- pello della NC OL di CO, confermando, quindi, l'originaria sentenza del Tribunale di Roma. La NC propone ora ricorso per la cassazione della sentenza resa in sede di rinvio, svolgendo due motivi. Si difende la VO mediante controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente - nel denunziare l'omesso esame di un punto deci- sivo della controversia, nonché la violazione di norme di diritto e principi giurispru- denziali in materia di rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione (artt. 81, 100, 392 c.p.c.) - rileva che sin dall'origine la controversia ha visto contrapporsi come parti, da un lato, la sig. RO VO in EL e, dall'altra, la NC OP di CO (inizialmente denominata NC NA di Credito e servizi); che, invece, la procura speciale per l'instaurazione del giudizio di rinvio risulta rilasciata da tale VO ER, intesa RO, ossia da un soggetto diverso da quello presente nei Cons. Spirito est. 1 R.G. 1716/2000 precedenti giudizi. Ciò, secondo la NC, porrebbe il problema della mancanza di legittimazione della parte, non superato dal fatto che la stessa VO ER abbia dichiarato in procura di essere conosciuta col nome di RO. Rileva, inoltre, la ricorrente che il citato difetto si manifesterebbe tanto più grave nella considerazione che nella stessa procura manca il cognome EL, sul cui omesso riscontro le sentenze susseguitesi nel corso del processo hanno fondato il giudizio di negligenza della NC e, dunque, la sua condanna;
che tale difetto di legittimazione avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice del rinvio, con conseguente dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di riassunzione;
che si tratterebbe di un punto decisivo della controversia;
che la sentenza impugnata andrebbe dunque cassata senza rinvio. Con il secondo motivo la NC - nel denunziare la nullità della sentenza e del pro- cedimento - sostiene che la sentenza impugnata andrebbe cassata senza rinvio anche per la diversa ragione che l'inammissibilità dell'atto di riassunzione in sede di rinvio, in quanto proposto da soggetto estraneo al giudizio di legittimità, avrebbe compor- tato la nullità di tutti gli atti successivi ed, in definitiva, la nullità dell'intero procedi- mento. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono entrambi infondati. Come s'è visto, la ricorrente pretende che sia desunta la mancanza di legittimazione processuale dell'attuale intimata (a riassumere il giudizio di rinvio) dalla circostanza che questa, nel mandato rilasciato per il giudizio di rinvio, si sia individuata con il medesimo cognome (VO), ma con nome diverso da quello con il quale s'era indi- viduata nelle precedenti fasi del giudizio (ER, invece che RO) e senza al- Cons/Spirito est. 2 R.G. 1716/2000 cun riferimento al cognome del coniuge (in EL), che pure in quelle precedenti fasi (due giudizi di merito ed uno di legittimità) era stato utilizzato. り La tesi della carenza di legittimazione presuppone che, nella specie, la persona che abbia introdotto il giudizio di rinvio sia del tutto diversa da quella che ha partecipato agli altri giudizi susseguitisi precedentemente nella controversia. La questione, dun- que, va collocata in tema di introduzione della causa e di costituzione delle parti, con implicito riferimento al dettato degli artt. 163, terzo comma, n. 3 (che prevede, come " necessario contenuto della citazione, il nome e cognome delle parti), e 164 c.p.c. (che sancisce la nullità dell'atto introduttivo per l'ipotesi di omissione o assoluta incertez- za di quei requisiti). Senza procedere all'interpretazione della procura alla quale fa riferimento la BA ricorrente (interpretazione che sarebbe preclusa a questo giudice di legittimità), ma € riferendosi agli stessi termini nei quali il ricorso propone la questione, è agevole rile- vare che nella fattispecie non ci si trova al cospetto di elementi invalidanti la costitu- zione della parte e l'introduzione della causa, posto che è da escludersi sia l'omessa indicazione della parte stessa, sia l'assoluta incertezza intorno alla sua identificazio- ne. Al contrario, le circostanze che nella procura la VO abbia avuto cura di men- zionare, oltre al suo nome anagrafico, anche quello con il quale ella è comunemente conosciuta, che la stessa persona abbia partecipato a tutte le precedenti fasi proces- suali, che tuttora la NC intimi nel giudizio per cassazione la VO RO in EL, denotano l'assoluta assenza dei vizi lamentati dalla ricorrente. Il ricorso va, dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo. Va, altresì, rigettata Cons. Spirito est. R.G. 1716/2000 la domanda di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 88 c.p.c., formulata nel controricorso, non ravvisandosene gli estremi ivi ipotizzati.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 345,44 di cui eu- " ro 3.000 (tremila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002. Il Presidente Polly unis L'Estensore IL CANCELLIERE CANCALE Maria Di Nuzzo GIU. 2002 Г Marie D IN DEPOSITATA 27 109T 129, 11 Oggi, IL CANCELLIERE 109T12 Mario Di Nuzzo 20,66 456T тотлия, 77 16 0 6. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 5 み 806 Registrato in date 8.6 an y versate € 15577 9085 ら (euro raci que /77 ら つ D. Dirigente Area Servi Dussa Maria Grazia DI PLA Responsable Sunvido Adi of (Dr. M. RACCICH Cons. Spirito est. F 4 www