Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10248 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 0 24 8/ 03 IN NOME DEL POPOLO TALINO LA CORTE SUPIT IA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 18936/00 - Consigliere Cron. 22877 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. 2707 Dott. Salvatore BOGNANNI -Consigliere Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 26/03/03 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA NORDIO GABRIELLA, VIA ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO AMICI, difesa dall'avvocato VIERI TOLOMEI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE NORDIO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CARSO PONTECORVO, che lo difende unitamente all'avvocato MAURIZIO VISCONTI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente avverso la sentenza n. 1760/99 della Corte d'Appello 506 -1- di VENEZIA, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato VISCONTI Maurizio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.18936/00 Oggetto: Comunione-uso della cosa comune. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione ritualmente notificata, NO Con EL, comproprietaria per 1/6 di due immobili al Lido di Venezia ed a Cortina d'Ampezzo, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Venezia gli altri comproprietari NO RG e LD MI per impugnare la delibera del 28-2- 1990, da loro assunta, di locare a terzi i due predetti immobili. Si costituivano i convenuti, chiedendo che l'attrice fosse condannata a rimuovere mobili ed oggetti personali dagli immobili in questione. Deceduta la LD e riassunta la causa da NO RG, l'adito tribunale rigettava la domanda dell'attrice e accoglieva quella riconvenzionale, compensando interamente le spese tra le parti. Proponeva appello principale NO RG, per la disposta compensazione delle spese, e appello incidentale NO EL;
e la corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 21 dicembre 1999, ha accolto l'appello principale e rigettato 2 quello incidentale, condannando NO EL a rifondere a NO RG le spese di entrambi i gradi del giudizio, con la seguente motivazione. Premesso che non può essere accolta la tesi dell'attrice-appellante incidentale, prospettata soltanto nel giudizio di appello, secondo cui bisognerebbe tener conto che con il decesso di LD MI, avvenuto nel corso del procedimento, ella è divenuta proprietaria di 2/3 degli immobili, ha osservato la corte che, nel caso di specie, è stata impugnata la delibera del 28-2- 1990, adottata quando la LD era ancora in l'appellante era proprietaria vita e quando soltanto di 1/6. Quanto poi all'accoglimento della riconvenzionale, la corte ha ritenuto corretta la statuzione del tribunale, con la quale è stata accolta tale domanda, sul presupposto che non era stato contestato l'assunto dei convenuti, secondo cui gli immobili a Cortina ed a Venezia Lido erano occupati con mobili ed effetti personali di NO EL. Ricorre per la cassazione della sentenza NO EL, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso NO RG. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione degli artt.99, 132, 162 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nullità della sentenza di primo grado n.2783/96 e conseguente nullità del procedimento di appello e della sentenza di secondo grado n. 1760/99, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Le nullità denunciate con il motivo in esame derivano, secondo la ricorrente, dal difetto di legittimazione di NO RG, il quale ha riassunto la causa, dopo il decesso della madre nel COISO del giudizio, ed ha mantenuto ferme le originarie conclusioni per una comunione ormai non più esistente;
mentre avrebbe potuto riassumere la causa esclusivamente per la quota ad esso spettante quale erede della madre, essendo diventato parte nel giudizio solamente a titolo personale. La radicale nullità della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto essere rilevata dalla corte di appello sulla base delle deduzioni dell'appellante e che ha esteso i suoi effetti nel giudizio di secondo grado, deriva, inoltre, dalla errata e contraddittoria intestazione della sentenza stessa, che vede come convenuti RG NO e gli eredi di LD MI, e quindi, tra questi, anche EL NO, la quale, peraltro, è nello stesso tempo attrice nel medesimo procedimento. 2) Violazione dell'art. 1102 C.C., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.-Omessa ed insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'appello incidentale, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.- Violazione dell'art.2697 C.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con la censura di cui al presente motivo la ricorrente si duole sostanzialmente della errata interpretazione ed applicazione, da parte della corte di appello, della disciplina dettata dalla legge con riguardo all'uso ed al godimento della cosa comune, e della mancata considerazione del fatto che, con il decesso della madre, NO EL era divenuta proprietaria di 1/3 dei due immobili e, di conseguenza, il suo diritto di usare e di godere degli stessi, con le limitazioni peraltro previste dall'art.1102 C.C., si era esteso, per cui, in definitiva, doveva esserle consentito l'uso diretto della comune, cosa proporzionalmente alla sua quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali S frazionamento degli spazi;
uso che, invece, era escluso con la delibera impugnata. denuncia la Con 10 stesso motivo la ricorrente con riguardo violazione dell'art.2697 C.C., riconvenzionale all'accoglimento della domanda relativa alla rimozione dei mobili;
domanda ritenuta fondata dalla corte di appello con erronea ed inadeguata motivazione. 3) Violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. vizi di nn. 3 e 5 motivazione in relazione all'art. 360 all'accoglimento c.p.c., con riferimento delladell'appello principale ed alla condanna ricorrente alle spese. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è infondato. Non susssistono le violazioni di legge denunciate con il primo motivo. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione di RG NO a riproporre, dopo l'interruzione del giudizio per la morte della madre MI LD e la successiva riassunzione, la domanda riconvenzionale, si osserva che la legittimazione dello stesso, incontestabilmente esistente al momento in cui egli, nel costituirsi in giudizio, ha proposto, unitamente all'altra convenuta, la cennata domanda riconvenzionale, non è certamente venuta meno dopo l'evento che ha dato luogo alla interruzione, non essendo affatto cambiata la sua posizione, che 10 ha visto contrapposto, nel rapporto dedotto in giudizio, e quindi anche nella prosecuzione del processo, all'attrice. Neppure è riscontrabile, poi, la dedotta nullità della sentenza del tribunale e del procedimento e della sentenza di appello, posto che entrambe le pronunce dei giudici di merito sono state correttamente emesse nei confronti del NO, quale soggetto legittimato a proseguire il giudizio nella medesima posizione sostanziale e processuale assunta al momento della costituzione davanti al tribunale;
e cioè nei confronti dell'unico ( dopo la morte dell'altra convenuta) legittimo contraddittore rispetto all'azione esercitata dall'attrice, con l'impugnazione della delibera adottata il 28-2-1990. Ne deriva che è corretta anche l'intestazione della sentenza. Per quanto riguarda il secondo motivo, premesso che la presente controversia doveva essere decisa, come decisa, con riferimentoin effetti è stata 7 all'epoca di instaurazione del giudizio nessuna influenza о rilevanza potendo avere le vicende relative alla proprietà (o comproprietà) degli immobili di cui si discute, che si sono successivamente verificate si osserva che le censure rivolte alla sentenza impugnata con il motivo in esame sono prive di pregio, non rinvenendosi nella delibera impugnata quei profili di illegittimità prospettati dalla ricorrente. La corte di appello, nel ritenere infondata la domanda della NO, ha fatto, invero, corretta applicazione del principio enunciato da questa quale l'uso indiretto Suprema Corte, in base al della cosa comune (ad es. locazione), incidendo sull'estensione del diritto reale che ciascun condomino possiede sull'intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o dall'assemblea dei condomini a maggioranza, soltanto quando non sia possibile o ragionevole l'uso promiscuo, semprechè la cosa comune non consenta una divisione, sia pure approssimativa, del godimento (sent.n.8528/94, spiegando, quindi, con n. 6010/84, n. 312/82); argomenti convincenti e pertinenti le ragioni per le quali, nella fattispecie, la delibera impugnata, adottata a maggioranza, debba essere ritenuta M | E R 10248 P U S legittima. E' priva di pregio anche la censura di violazione dell'art.2697 c.c., contenuta nello stesso motivo e l'accoglimento riguardante, a quel che sembra, criticandosi con essa un della riconvenzionale, accertamento di fatto compiuto in sede di merito 6 0 0 2 (l'esistenza di mobili ed effetti personali della NO negli immobili di Venezia Lido e di Cortina), non sindacabile in questa sede. Non susssistono, infine, la violazione delle norme ed i vizi di motivazione denunciati con il terzo motivo, avendo fatto, la corte di appello, nello statuire sulle spese, corretta applicazione della legge. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 91,00, oltre euro 1500,00 per onorari ed accessori. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone This f краваи IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IA Di UZ 27 GIU. 2003 Movie Di ttoПоше Oggi, IL CANCELLERE IA DeUZ bi Auris