Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
E C.C. 5P065 N IO 86 Z /18 A R /4 5 IA 00677/04 T . IS 26 N R . G - A .P.R E B T R . U D L P A B L L D RI E A D . E T I B T S NOME DEL POPOLO ITALIANO A Oggetto: Imposta di registro N SEN T E IA 1 S Agevolazioni I 3 E 1 A R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E N T A M SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6933/1998 Giovanni Paolini Presidente Cron. 1363 Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. Consigliere Umberto Atripaldi Ud. 22..04.2003 Stefano Bielli Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12; - ricorrente · viz Tacito 23, forelle contro il signor AL Di CC elett. obor. in Roma, lo studio dell' eur. Lavia DEL BUFALO, che lo rappresenta i dipude e in uno Con l'aw. Harix-intimato e controricorrente- LANTERI avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 5 no- vembre 1997, n. 101, depositata il 4 dicembre 1997 e notificata il 17 gen- naio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 22 aprile 2003 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Laura Del Bufalo per il resistente;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1125 N. 59065 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sor- rentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: - che 1'8 aprile 1998, su richiesta del Ministro delle finanze, è notificato al signor AL Di CC un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 5 novembre 1997, n. 101, de- positata il 4 dicembre 1997 e notificata il 17 gennaio 1998, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio del registro di Sanremo contro la sentenza della Com- missione tributaria provinciale di Sanremo n. 623/02/95, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di re- gistro sulla prima casa;
- che la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova è stata notificata, a cura del signor AL Di CC, il 17 gennaio 1998, all'Ufficio del registro di Sanremo, in persona del Direttore in carica, in G Sanremo, Via Nope 1; - che la tempestività del ricorso per cassazione dev'essere valutata tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2000, n. 525, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 21.1 L. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, in essa contenuta, dell'art. 38.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che le sentenze tributarie d'appello devono essere notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11.2 RD 30 ottobre 1933, n. 1611; M 2 - che, dal momento che la L. 13 maggio 1999, n. 133, è stata pubblicata nel- la GURI 17 maggio 1999, n. 113, e, ai sensi del suo art. 37, è entrata in vi- gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fino al 17 maggio 1999 la notificazione della sentenza tributaria di secondo grado direttamente all'Ufficio, che era stato parte in causa nel giudizio di appello, fa decorrere il termine breve di impugnazione a carico del soggetto destinatario della no- tificazione;
- che nel caso di specie la sentenza di appello è stata notificata direttamente all'Ufficio il 17 gennaio 1998 e il termine per la sua impugnazione è scaduto il 18 marzo 1998, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo l'8 aprile 1998; - che il ricorso per cassazione è, conseguentemente. inammissibile per tar- dività; - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame nel merito dei motivi addotti a suo sostegno;
* - che le spese processuali relative al giudizio di cassazione devono essere compensate, perché la normazione oggi vigente è quella che è stata fissata a seguito dell'intervento correttivo della sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2000, n. 525, dopo che erano state fatte applicazioni dell'art. 21.1 L.13 maggio 1999, n. 133, come di una disposizione contenente una norma retroattiva (vedi Corte di cassazione 29 dicembre 1999, n. 14674, e 11 feb- braio 2000, n. 1508);
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. سلام Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2003. Сталічний д овныйLiev Presidente Il relatore ed estensore en m Melrucell A M E R IL CANCELLIERE C1 P Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA DEPOSITAT GEN. 2004 IL CANCELLIERE C1 рисовало Oggi Casario 4 1