Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7915 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO SECO DA 15 /0191 LA CORTE SUPREMA DI LIQUIDA OPPOSIZIONE LE COMPENS0 ZIONE CONSULENTE D'IFFICIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 3024/99 - 18234Cron. 18234 Dott. ED MENSITIERI - Rel. Consigliere - Rep. 2839 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Lucio Ud.08/03/01 Dott. Sergio DEL CORE -Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta copia sudio.. dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 1-20162001 sul ricorso proposto da: IL CANCELS IN IA TE, IE IA UR, д AC PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell'avvocato DE PRIAMO LUCIO, che li difende, giusta delega in atti;
STER 13000 CANCELLERIA ricorrenti
contro
AL ND, elettivamente domiciliato in ROMA, OF455655 LRE MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato GHIA GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato PARVIS 2001 CARLO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- nonchè
contro
FALL MEDIOGEST TORINO SIM SPA in persona del curatore Dott. CERRI ANGELO PIETRO;
intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di TORINO, depositata il 17/12/97; (RS.2880/P7) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. ED MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. ик н А -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA ES IL, IA AU IE e GI IA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un'unica articolata censura, avversO il provvedimento del 27.11 17.12.1997 con il quale il Tribunale di Torino, in opposizione sede di allo stato passivo nel Fallimento MEDIOGEST SIM SPA, ha ridotto a complessive L. 19.678.300 il compenso spettante al consulente tecnico dott. Gallone, liquidatogli in L. 22.000.000 al giudice delegato. Resiste con controricorso Alessandro Gallone. MOTIVI DELLA DECISIONE t Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in u riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e A falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 e 163 stesso codice, nonché degli artt. 5 L. 3.9.80 (rectius L.
8.7.80 n. 319) e 2 DPR n. 352/88. Nel contestare la "spropositata" liquidazione operata dal Tribunale osservano i ricorrenti: 1) gli onorari sono fissi, predeterminati per legge e svincolati da ogni riferimento al tempo, alla entità e complessità delle indagini, essendo riferiti a prestazioni tipiche (nelle situazioni contabili, come quella in esame, le attività 3 peritali sono di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti); caso di 2) l'aumento del 20% è dovuto solo in urgenza;
3) ai fini dell'aumento ex art. 5 L. 3.9.80 (rectius 8.7.80 n. 319), Occorre tener conto della effettiva difficoltà dell'indagine che, nella fattispecie, manca e non è neppure indicata (con conseguente ulteriore vizio di omissione о quanto meno, insufficiente e illogica motivazione, tale non potendosi considerare il mero preteso riferimento all'esame di una serie di altri bilanci); 4) - il calcolo ai fini della liquidazione della - sic et sempliciter perizia va effettuato - sul stimato oggetto mero valore dello della controversia (nel caso, quindi, il solo valore delle azioni, pari a zero) e non già sulle fantascientifiche, ipotetiche somme (quasi sempre supergonfiate) portate nei bilanci sociali (il provvedimento impugnato, pur rendendosi conto della situazione effettiva, ma volendo a tutti i costi mantenere l'iperbolica liquidazione in favore del perito, ha tentato di giustificarla estendendo irrazionalmente e gratuitamente l'oggetto della 4 domanda - limitato alla valutazione delle azioni all'accertamento del patrimonio societario, peraltro rientrante nell'onere precipuo della Curatela. Non è fondato. Innanzi tutto dalla lettura del ricorso non è dato comprendere dove l'impugnato provvedimento avrebbe violato le norme processuali sul "principio della domanda" (art. 99 cpc), sulla "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" (art. 112 cpc), sull'obbligo della "pronuncia secondo diritto" (art. 113 cpc), sul "contenuto della citazione" f l (art. 163 cpc). taliNon essendo stati specificati sotto A profili i motivi d'impugnazione, come prescritto dall'art. 366 n. 4 cpc, il ricorso è su tali punti inammissibile. Si deduce poi dai ricorrenti la violazione dell'art. 2 del dpr n. 352/88 (punti 1-2 e 4 della esplicitata doglianza in merito alla liquidazione operata dal Tribunale). Ebbene l'affermazione secondo cui il calcolo, ai fini della liquidazione della consulenza, andrebbe effettuato sul mero valore dello stimato dal consulente e quindi sul solo valore finale 5 delle azioni della Every Fin (pari a zero) è stata, con motivazione adeguata esente da vizi logici e come tale incensurabile nella attuale sede, correttamente confutata dal Tribunale torinese il quale ha dato atto che nel caso di specie il valore della controversia doveva essere individuato considerando l'intero contenuto della domanda che aveva determinato l'oggetto dell'indagine sottoposta al consulente medesimo. Con l'atto di opposizione all'insinuazione al passivo gli attuali ricorrenti avevano infatti ну contestato il valore attribuito alle azioni da essi possedute ed avevano chiesto che ne venisse о accertato il valore, implicitamente richiedendo, pertanto, che venisse accertato il patrimonio della società e quindi il valore delle attività e delle passività, accertamenti necessari per risalire al valore delle azioni. Tal che il consulente, incaricato di determinare tale valore, aveva ricostruito la situazione patrimoniale della società accertando l'attivo di lire 32.649 milioni, il passivo di lire 15.067 milioni e il patrimonio netto di lire 17.581 milioni, ed aveva determinato il valore delle singole azioni stimando le attività - lire 8.656 milioni e -le passività lire 23.494 6 milioni. Essendo pertanto gli importi accertati superiori al primo scaglione dall'ausiliare previsto dall'art. 2 del citato DPR riguardante consulenze in materia contabile e fiscale fino a L. 10.000.000, nella liquidazione del compenso erano stati considerati tutti i vari scaglioni riferendosi l'ultimo alle consulenze da L. 500.000.000 fino e non oltre il miliardo, così pervenendosi all'importo di L. 12.577.000 aumentato t sino a L. 18.865.500 ai sensi dell'art. 5 della u legge n. 319/80. A hannoAl punto 3 del motivo in discorso censurato i ricorrenti tale operato aumento sotto il profilo del vizio di motivazione. Ebbene, a parte la considerazione che ricorso straordinario aivertendosi in tema di sensi dell'art. 111 Cost., proponibile soltanto per censura sarebbe violazione di legge, tale traducendosi il addirittura inammissibile non denunciato vizio nella totale mancanza della motivazione, il Tribunale anche sul punto ha dato preciso conto dei motivi per i quali ha ritenuto d applicabile l'aumentonella fattispecie fosse previsto dall'art. 5 della citata legge 7 ricorrendone le condizioni ed in particolare complessità delle prestazioni, inl'eccezionale quanto per rispondere al quesito era stato necessario valutare il patrimonio di numerose società alle quali partecipava la società Every Fin ed essendo risultati gli importi accertati di gran lunga superiori a quello previsto dall'ultimo scaglione di tariffa (su tale ultimo punto opportunamente i controricorrenti hanno richiamato Cass. n. 7214/95 secondo cui i valori superiori allo scaglione massimo, pur non essendo valutabili come base di calcolo a percentuale, ben possono essere valutati dal giudice come indice rivelatore della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico, idonee a consentire l'applicazione della richiamata norma che consente l'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore di 8 u A Alessandro Gallone delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 6 21.80 oltre a L. ' 1.500.000 per onorari. H aldwate Roma 8 marzo 2001. If a tota ED DI same IL CANCELLIERE C1 Valeda Weri 12 G10.2001 IL GARཚ་གས My lis 60000 1 3/00001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 16 OTT. 29014 inRegie 310.000 an45989 versale trecentodecim o e Area Servi (lire p. D FO li Responsablic Servizio Au (Dott.ssa M (Dr. M. FACE 9