Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno è applicabile ai reati edilizi, allorquando l'abbattimento volontario dell'opera abusiva sia avvenuto in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell'ordinanza sindacale di demolizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 15731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15731 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 157 31/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.776 Elisabetta Rosi - Presidente - Angelo Matteo Socci UP - 10/03/2016 Gastone Andreazza R.G.N. 12489/2015 Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente 15 APR 2015 SENTENZA sul ricorso proposto da IL CANCELLIERE AN AN LE AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2014 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; my udito il difensore, Avv. Alice Smareglia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2014 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna alla pena di giorni 14 di arresto ed € 14.000,00 di ammenda emessa dal Tribunale di Livorno in data 13/02/2012 nei confronti di LE AR e Di IZ NA, imputati del reato di cui all'art. 44 lett. c) d.P.R. 380 del 2001, per avere eseguito, in zona vincolata e in assenza di permesso di costruire, opere consistite in un manufatto di legno. 4 motivazione, con riferimento al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; lamentava che la sentenza impugnata avesse ritenuto insussistente l'attenuante, in quanto l'eliminazione del manufatto abusivo non rappresenta un integrale risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Invero, va ribadito il principio secondo il quale la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. è integrata dalla demolizione volontaria dell'opera abusiva, da tempo affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 10169 del 04/10/1983, Palladini, Rv. 161444); al riguardo, infatti, oltre al profilo della riparazione del danno (sottolineato in Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011, Crisà, Rv. 251025: "La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno non è applicabile ai reati edilizi quando l'abbattimento volontario dell'opera abusiva sia avvenuto in epoca posteriore all'emanazione dell'ordinanza sindacale che impone la demolizione delle opere, la cui inottemperanza avrebbe determinato l'acquisizione del sito al patrimonio comunale"), viene in rilievo, nell'ipotesi dell'abbattimento delle opere abusive, la fattispecie circostanziale delineata dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 c.p., ovvero la spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Ricorre, dunque, nel caso di specie l'attenuante invocata, essendo emerso che il ricorrente aveva, già nel 2009, rimosso spontaneamente l'opera abusiva, prima del giudizio, ed in assenza di ordinanza di demolizione. Va tuttavia disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, che avrebbe impedito la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, e dunque la rilevanza delle cause estintive medio tempore intervenute va rilevata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il termine massimo di cinque anni è decorso infatti in data 20/11/2014.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 10/03/2016 Il Consigliere estensore IL Presidente Giuseppe Riccardi sabetta Rosi Giuseppe Rccordi L LIERE AN AN do CORTE S CASSAZIONE UFFICIC COME UNIFICATO Na Corte Supremna di Cansazione, Terza Sezioneбирге ние Pendle - con ordinanza n° 46918/16 del 22/9/2016 a depo sitata il 09/11/2016 : 2 Dispone la conezionedell'errore materiale della motivazione della sentenza n. 15731 del 10/03/2016, emessa alla pubblica udienza del 10/03/2016 depositata il 15 aprile 2016, wel seuss che рег avere eseguito,. laddove, alla pagina 1, è scritto " in zone vincolata e in assenza di di costruрешисто че, ореге couristite ей ми тами manufatto di legus", deve ли intenders agguinto : "2. Avverso tale provvediments La proposto ricorso per cassazione il ricorrente LE AR, deducendo violazione di legge sostan こ ziale e vizio di "x7. * CORTE Roma, 15 NOV 2016 Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA Panieфиг