Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).
In tema di mandato d'arresto europeo cosiddetto processuale, ai fini dell'applicazione dell'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, che costituisce un limite al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della legge n. 69 del 2005, per i fatti commessi in tutto o in parte nel territorio nazionale, qualora la richiesta di consegna riguarda una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, e risulta opportuno far giudicare tutte le imputazioni nello Stato richiedente, la Corte d'appello deve valutare l'effettiva sussistenza delle ragioni che rendono preferibile un processo unitario dinanzi all'A.G. tedesca, avendo riguardo sia ai profili fattuali oggetto della regiudicanda (natura dei reati, contiguità temporale, riferibilità ai medesimi soggetti), sia allo stato delle indagini nei Paesi interessati, sia al grado di coinvolgimento degli interessi delle persone offese dal reato, in relazione all'eventuale pregiudizio derivante dalla trattazione del procedimento in territorio estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 42536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42536 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/10/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1567
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 37274/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
LA SA DA N. IL 01/01/1979;
avverso la sentenza n. 30/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 27/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27 agosto 2014 la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna del cittadino iracheno GA SS Dara, avanzata con il m.a.e. ER V GS 716/14 del 13 marzo 2014, emesso dalla Pretura di Monaco di Baviera per i reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi tra il 2010 e il 2011, disponendo altresì l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.
2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste, deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 7 agosto 2014, ha già annullato la precedente decisione, parzialmente favorevole alla consegna, emessa dalla Corte triestina il 24 giugno 2014 per la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni di opportunità che giustificavano la stessa, rigettando implicitamente tutti gli altri motivi di ricorso che, se ritenuti fondati, avrebbero portato all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (in particolare, il fatto di esser stato già giudicato in Italia per i medesimi fatti, l'essere i reati soggetti unicamente alla giurisdizione italiana, ovvero l'inapplicabilità dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con la L. 11 dicembre 1984, n. 969).
2.1. La Corte d'appello, in particolare, ha erroneamente interpretato l'Accordo bilaterale italo-tedesco - ritenendolo non operativo, in patente violazione del punto di decisione con il quale la Suprema Corte lo aveva invece considerato pienamente applicabile alla fattispecie in esame - ed ha altresì vanificato il giudicato endoprocessuale, ritenendo che l'ostacolo alla consegna dipendesse proprio dalla disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), che viene erroneamente utilizzata in motivazione quale supporto per il giudizio di opportunità, senza esplicitarne tuttavia le ragioni.
2.2. La causa del diniego, infatti, viene tautologicamente individuata nel fatto che la persona richiesta in consegna è stata già condannata in Italia per alcuni reati connessi, ma trascura di considerare che per la maggior parte dei reati oggetto del procedimento penale tedesco - sì come individuati nella precedente sentenza della Corte triestina - il GA non è mai stato, ne' mai sarà, processato in Italia, con la conseguenza che il rifiuto di consegna si trasformerebbe in uno strumento di impunità, violando in tal modo gli obblighi di collaborazione internazionale ed il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dall'U.E. il 24 settembre 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Il tema dell'impugnazione, alla luce della ritenuta applicabilità dell'Accordo bilaterale italo - tedesco del 24 ottobre 1979, si risolve, come già osservato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 35527 del 7 - 12 agosto 2014, nella verifica della ricorrenza dei requisiti previsti da tale Accordo, ratificato nel nostro ordinamento con L. n. 969 del 1984, al fine di valutare la legittimità della disposta consegna del GA limitatamente ai reati per i quali non era stato già giudicato in Italia e previa espiazione delle pene quivi subite.
Con la su citata sentenza, infatti, la Sezione feriale di questa Suprema Corte ha ravvisato, con riguardo al su indicato "nodo cruciale" della decisione precedentemente adottata dalla Corte di merito, la totale mancanza di motivazione sulle ragioni di opportunità che giustificano - dopo la doppia condanna alla complessiva pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa, subita dal Gala in Italia per fatti in parte identici a quelli oggetto del procedimento penale pendente in Germania in fase di indagini preliminari - la consegna dello stesso all'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione per fatti connessi a quelli già giudicati dall'Autorità italiana e commessi, almeno in parte, nel territorio italiano.
5. La su indicata lacuna motivazionale non è stata colmata nella decisione impugnata, il cui iter argomentativo si fonda essenzialmente sull'erroneo presupposto della non operatività dell'Accordo bilaterale italo-tedesco, attraverso un richiamo meramente tautologico alla su citata disposizione di cui all'art. 18, lett. p) ed al fatto che il GA è stato già condannato in Italia per alcuni reati connessi, senza esplicitare alcun reale vaglio delibativo in ordine alla sussistenza o meno delle ragioni di opportunità che possono legittimare la consegna della persona richiesta, tenuto conto del fatto che già nella pronuncia rescindente questa Suprema Corte aveva rilevato, sulla base di quanto evidenziato nella precedente sentenza della Corte territoriale, che nel caso i esame i reati sono stati commessi, in parte, in territorio italiano e, in parte, in quello tedesco, ma non sono stati giudicati, nè hanno costituito oggetto di attività d'indagine da parte delle Autorità italiane.
È noto che, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma
2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salve, come si è già avuto modo di evidenziare, le previsioni di eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta (Sez. 6, n. 5750 del 04/02/2014, dep. 05/02/2014, Rv. 258632; Sez. 6, n. 20281 del 24/04/2013, dep. 10/05/2013, Rv. 257024; Sez. 6, n. 45524 del 20/12/2010, dep. 27/12/2010, Rv. 248717). Per quel che attiene all'individuazione delle obiettive ragioni di "opportunità" che potrebbero imporre, secondo quanto previsto nel su citato Accordo bilaterale, la trattazione di un processo unitario a carico del consegnando innanzi all'Autorità giudiziaria tedesca, la valutazione di merito, come tale rimessa alla Corte distrettuale, dovrà tener conto, in particolare, dello specifico rilievo in concreto attribuibile ai criteri direttivi già indicati in questa Sede, a mero titolo esemplificativo, con le su menzionate pronunzie (ossia: a) la commissione dei fatti oggetto del m.a.e. in continuità temporale e in accordo con (almeno in parte) le medesime persone, secondo forme e modalità operative ricorrenti, sicché l'accertamento giudiziale non possa prescindere dalla complessiva comprensione dei rapporti intrattenuti nella realtà associativa;
b) lo stato di avanzamento delle attività d'indagine nei Paesi interessati, la consistenza degli elementi di prova raccolti e l'agevole reperibilità, o meno, di ulteriori fonti di prova;
c) la natura dei fatti e il grado di coinvolgimento degli interessi delle persone offese dal reato, che potrebbero essere sacrificati da una trattazione del procedimento in territorio estero, ecc.).
6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi in questa Sede statuiti.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2014