Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 42536
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

In tema di mandato d'arresto europeo cosiddetto processuale, ai fini dell'applicazione dell'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, che costituisce un limite al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della legge n. 69 del 2005, per i fatti commessi in tutto o in parte nel territorio nazionale, qualora la richiesta di consegna riguarda una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, e risulta opportuno far giudicare tutte le imputazioni nello Stato richiedente, la Corte d'appello deve valutare l'effettiva sussistenza delle ragioni che rendono preferibile un processo unitario dinanzi all'A.G. tedesca, avendo riguardo sia ai profili fattuali oggetto della regiudicanda (natura dei reati, contiguità temporale, riferibilità ai medesimi soggetti), sia allo stato delle indagini nei Paesi interessati, sia al grado di coinvolgimento degli interessi delle persone offese dal reato, in relazione all'eventuale pregiudizio derivante dalla trattazione del procedimento in territorio estero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 42536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42536
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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