Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 2
A norma dell'art.357,secondo comma,cod.pen la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che , pubblici dipendenti o semplici privati,quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della p.a., oppure esercitare, anche indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (Nella specie la S.C. ha ritenuto pubblico ufficiale il concessionario di una pesa pubblica).
Le bolle di pesa pubblica, documentando attività spiegate dal p.u., inerenti alla verifica ed alla certificazione del peso effettivo di determinate cose e fatti, costituiscono atti pubblici, trattandosi di documenti originali, redatti da un pubblico ufficiale,aventi valore costitutivo e diretti a provare un'attività da lui compiuta. Da ciò consegue che il concessionario di una pesa pubblica,nell'attività di rilascio delle bolle di pesatura, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 7120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7120 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GI Consoli Presidente del 22.12.1998
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. " UC TO " N. 7120
3. " SQ RR " REGISTRO GENERALE
4. " Andrea Colonnese " N. 7481/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Padova emessa in data 17-12-1997 nei confronti di: 1) DI NT TI n. Elice 1-11-1934;
2) PI US n. Padova 10.7.1973
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Colonnese Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Con sentenza in data 17-12-1997 il GIP del Tribunale di Padova dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Di TE IN e ET GI, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 c.p. "per avere il ET - titolare della pesa pubblica sita in via Sarpi, in Padova - su richiesta del Di TE, rilasciato un falso certificato attestante il peso delle masserizie trasportate fittiziamente da Cadoneghe ad Elice".
Era emerso che il ET aveva rilasciato al Di TE - all'epoca appunto dei carabinieri - un falso certificato di pesa, finalizzato ad ottenere dall'Amministrazione militare il rimborso spese e l'indennizzo per il fittizio trasferimento di residenza del militare. Osservava il decidente che il fatto ascritto agli imputati non rivestiva caratteri di illeceità penale difettando, in capo al ET, "la necessaria qualifica soggettiva di pubblico ufficiale richiesta dall'art. 479 c.p. o di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio (ex art. 493 c.p., che estende anche a questa ultima categoria le disposizioni sulle falsità commesse da pubblici ufficiali)".
Ciò in considerazione del fatto che - essendo il ET mero concessionario di una pesa pubblica - restava escluso sia l'inserimento organico del predetto nell'Amministrazione comunale, sia l'esercizio dei poteri, autoritativi o certificativi, che, ai sensi dell'art. 357 co. 2^ c.p., afferiscono ad una pubblica funzione amministrativa.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova denunciando violazione di legge e sollecitando l'annullamento della decisione.
Premette il ricorrente che i certificati di pesa pubblica documentano un'attività di verifica direttamente conosciuta dal soggetto che li rilascia e si "relaziona" con la riscossione dei diritti di peso pubblico, onde "non v'è dubbio che il concessionario di un tale servizio rivesta la qualifica di pubblico ufficiale nel momento in cui rilascia tali documenti...".
Osserva, quindi, che dal contratto di concessione tra il ET ed il Comune di Padova, acquisito in atti, risulta che "il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia emanate ed emanande dall'Amm.ne comunale;
disposizioni che saranno applicate sotto la sorveglianza del Settore tributi", ed inoltre che "il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente, per la riscossione del diritto di pesatura, la tariffa in vigore approvata dalla Amm.ne comunale" e che "le riscossioni del diritto di pesatura dovranno avvenire esclusivamente mediante l'impiego di appositi bollettari forniti dal Comune di Padova e preventivamente contrassegnati dai competenti uffici della Ragioneria municipale", concludendo che, in sostanza, sono stati trasferiti, in capo al ET, tutti i poteri e gli obblighi propri dell'Amm.ne comunale in materia di pesa pubblica, con la conseguenza che il predetto, come già sostenuto, deve qualificarsi pubblico ufficiale. L'imputato ha presentato memoria.
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per l'ulteriore corso, al GIP del Tribunale di Padova. Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 357 co. 2^ c.p., la qualifica di pubblico ufficiale deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., oppure esercitare, anche indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. Sez. Un. 27-3-1992). Ciò posto va osservato che correttamente il ricorrente sottolinea come essendo stati trasferiti al ET tutti i poteri propri dell'Amm.ne comunale in materia di pesa pubblica allo stesso andava riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.
L'esame del contenuto del contratto di concessione evidenzia, infatti, che la concessionario era stata, in concreto, attribuita la pubblica potestà certificatoria dell'operazione di pesatura e degli esiti della stessa;
conseguentemente lo stesso - esercitando poteri certificativi - assumeva, nello svolgimento dell'attività indicata, qualità di pubblico ufficiale.
Nè può sottacersi che le bolle di pesa pubblica - documentando attività spiegate dal p.u., inerenti alla verifica ed alla certificazione del peso effettivo di determinate cose e fatti (la pesatura stessa) - costituiscono atti pubblici, trattandosi di documenti originali, redatti da un pubblico ufficiale, aventi valore costitutivo e diretti a provare un'attività da lui compiuta (Cass. Sez. V 17-11-1993; Cass. Sez. I 19-11-1997). Deve quindi affermarsi il principio - cui dovrà attenersi il giudice di rinvio - che il concessionario di una pesa pubblica, nell'attività di rilascio delle bolle di pesatura, riveste la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999