Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 6514
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni offerte dal ricorrente per dimostrare il cambio di vita non abbiano ribaltato la valutazione negativa, riducendosi a mera affermazione di pentimento e interruzione di condotte criminali, fondata sul trasferimento e sulla lettera di disponibilità all'assunzione, senza che questa si sia concretizzata in un'effettiva assunzione. La Corte ha considerato che il mero riconoscimento degli addebiti, in presenza di un quadro probatorio consolidato, non equivale a significativa resipiscenza. Il trasferimento e la ricerca di lavoro sono stati valutati ma ritenuti insufficienti a dimostrare un cambio di vita compiuto.

  • Rigettato
    Omesso esame di censure difensive e manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso è infondato poiché la norma consente l'impugnazione solo per errore percettivo, non per errore di giudizio. La doglianza relativa al rigetto dell'istanza di rinvio esula dall'ambito di applicazione del ricorso straordinario. Le altre doglianze non integrano gli estremi dell'errore di fatto, ma configurano una diversa valutazione degli elementi da parte della Corte. La Corte ha considerato gli elementi dedotti, ma li ha ritenuti insufficienti. L'omessa menzione specifica dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata non implica mancata considerazione, ma un suo non decisivo rilievo. Le ammissioni di responsabilità, la collaborazione e il pregresso stile di vita sono stati valutati diversamente. Il riconoscimento degli addebiti in presenza di un quadro probatorio consolidato non è stato ritenuto equivalente a significativa resipiscenza. La confusione sul momento processuale delle dichiarazioni confessorie non è stata dimostrata come errore decisivo. Le manifestazioni di resipiscenza sono state affrontate e ritenute assenti. Il trasferimento e la ricerca di lavoro sono stati valutati ma ritenuti insufficienti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 6514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6514
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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